La violazione di domicilio

L’art. 14 Cost. sancisce il principio della “inviolabilità del domicilio” inteso, quest’ultimo, nella sua dimensione personale come proiezione spaziale della persona.

violazione di domicilio

1. Dispositivo dell'art. 614 Codice Penale

L’art. 614 c.p., rubricato “Violazione di domicilio”, dispone che sia punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni chiunque si introduca nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduca clandestinamente o con l’inganno.

Chi si trattenga nei luoghi suddetti contro l’espressa volontà di chi abbia diritto di escluderlo, ovvero vi si trattenga clandestinamente o con inganno, soggiace alla stessa pena prevista dal comma 1. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Tuttavia, l’ultimo comma della norma in esame dispone che il reato sia punibile d’ufficio, con pena da uno a cinque anni di reclusione, se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

2. La nozione di domicilio

L’art. 14 Cost. sancisce il principio della “inviolabilità del domicilio” inteso, quest’ultimo, nella sua dimensione personale come proiezione spaziale della persona.

La nozione di “domicilio”, per il diritto penale, comprende tre ambiti spaziali differenti:

- L’abitazione, intesa come luogo in cui l’uomo conduce liberamente ed attualmente la vita domestica, da solo o con altre persone, stabilmente o anche occasionalmente;

- Ogni altro luogo di dimora privata, cioè quel luogo destinato – in modo permanente o temporaneo – allo svolgimento della vita privata, non necessariamente domestica. Trattandosi di un concetto ben più ampio rispetto a quello della “casa di abitazione”, vi si possono ricomprendere tutti gli ambiti spaziali di espressione della persona (lo studio professionale, il locale di esercizio di un’attività commerciale, etc...);

- Le appartenenze dell’abitazione e di qualsiasi altro luogo di privata dimora.

3. La pena del reato

Ai sensi dei co. 1, 2 e 3 dell’art. 614 c.p., nel caso di soggetto che si introduca o si trattenga nei luoghi ivi espressamente descritti, il reato di “Violazione di domicilio” è punibile con la pena della reclusione da sei mesi fino a tre anni; ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 614 c.p., la pena sarà – invece – della reclusione da uno a cinque anni, nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero il colpevole sia palesemente armato.

4. La giurisprudenza sulla violazione di domicilio

In materia di “Violazione di domicilio” si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità, analizzando la fattispecie da varie angolazioni.

Si riportano talune delle pronunce più recenti della Corte di Cassazione: ai fini della titolarità dello "ius excludendi alios", ritiene la Suprema Corte che vadano distinte le relazioni di convivenza e di coabitazione, la prima caratterizzata da legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale, in virtù dei quali il consenso espresso da uno dei conviventi sottintende quello tacito degli altri, la seconda da ragioni di mera opportunità e convenienza, in cui, accanto alla condivisione di spazi comuni, per i quali si applica il medesimo criterio, ciascuno dei coabitanti dispone di uno spazio esclusivo per l'accesso al quale è necessario il consenso espresso dell'avente diritto (v. Cass. pen., Sez. V, n. 31276/2020).

Integra il reato di violazione di domicilio la condotta del coniuge separato che, non avendovi più stabile dimora, si introduca nella casa familiare contro la volontà del coniuge assegnatario (v. Cass. pen., Sez. V, n. 30726/2019). In tema di violazione di domicilio, nel concetto di privata dimora rientra non solo l'abitazione, ma anche ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (v. Cass. pen., Sez. V, n. 50192/2019).

5. La procedibilità

La fattispecie di reato in questione è punibile a querela della persona offesa nelle ipotesi di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 614 c.p. e, quindi, laddove un soggetto si introduca nell’abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro l’espressa o tacita volontà di chi abbia il diritto di escluderlo, ovvero si introduca clandestinamente o con inganno o si trattenga nei suddetti luoghi.

Nel caso di violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’ult. co., invece, la procedibilità del delitto sarà d’ufficio.

6. Violazione di domicilio aggravata

L’ult. co. dell’art. 614 c.p. descrive la violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose o alle persone ovvero commessa da un soggetto palesemente armato. In questo caso, il reato sarà procedibile d’ufficio e la pena prevista sarà ben più grave di quella disposta nelle ipotesi delittuose precedenti, consistendo nella reclusione da uno a cinque anni.

7. Quando la violazione di domicilio è commessa da un pubblico ufficiale

L’art. 615 c.p. prevede il caso particolare in cui la violazione di domicilio sia commessa da un pubblico ufficiale, intendendosi per tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ex art. 357 c.p., dispondendo che questi sia punito con la reclusione da uno a cinque anni se si introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’art. 614 c.p., abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni.

La pena sarà della reclusione fino a un anno se l’abuso consista nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge.

L’ultimo comma della norma in esame prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa nel caso previsto dal co. 2; mentre sarà procedibile d’ufficio l’ipotesi delittuosa di cui al co. 1. La norma in esame tutela l’inviolabilità del domicilio ed anche l’interesse pubblico al corretto esercizio dei doveri funzionali. Si tratta di reato proprio, essendo il pubblico ufficiale l’unico destinatario del precetto (la disposizione esclude, invero, dal novero dei destinatari gli incaricati di pubblico servizio).

8. Conclusione

La fattispecie di reato prevista e punita ai sensi dell’art. 614 c.p. (ed altresì la condotta delittuosa ex art. 615 c.p.) rientra nella Sezione IV del Capo III del Codice penale, dedicato alle norme che tutelano l’inviolabilità del domicilio.

L’art. 614 c.p. vuol tutelare, nello specifico, la libertà domiciliare intesa quale interesse alla pace, alla tranquillità ed alla sicurezza nei luoghi di privata dimora trattandosi di condizioni necessarie per la libera espressione della personalità di ciascuno. La norma regolamenta pertanto un reato di danno che può essere commesso da “chiunque”.

  • Art. 614 c.p.;
  • Artt. 615 e 357 c.p.;
  • Art. 14 Cost.;
  • Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 31276/2020;
  • Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 30726/2019;
  • Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 50192/2019.