La Differenza tra diritto civile e privato: cosa sapere davvero 

Nel lessico giuridico italiano, i termini "diritto civile" e "diritto privato" sono frequentemente utilizzati in modo intercambiabile, dando luogo a equivoci interpretativi. Chiarire la loro distinzione non è solo una questione terminologica, ma rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere correttamente l’architettura del nostro ordinamento giuridico. La confusione nasce anche dal fatto che, nel nostro sistema codicistico, il Codice Civile del 1942 rappresenta il corpus normativo centrale del diritto privato. Tuttavia, mentre il diritto civile può essere considerato una branca del diritto privato, quest’ultimo ha una portata più ampia, includendo anche il diritto commerciale, il diritto del lavoro, il diritto agrario, nonché aspetti del diritto internazionale privato. Uno degli errori più comuni è ritenere che le due espressioni siano perfettamente sinonime. Al contrario, il diritto privato costituisce il genus, mentre il diritto civile ne è una species, ovvero una sua componente essenziale ma non esaustiva. L’obiettivo dell’articolo è fornire una base concettuale solida per comprendere il rapporto tra queste due categorie giuridiche, evidenziando come la loro distinzione influisca sulla classificazione delle fonti, sull’organizzazione della didattica universitaria e sulla struttura della formazione giuridica. Comprendere con precisione tali nozioni significa dotarsi di uno strumento interpretativo essenziale per l’esercizio della professione forense e per l’elaborazione dottrinale.


Cos’è il diritto privato: definizione e caratteristiche 

Il diritto privato costituisce il ramo del diritto che disciplina i rapporti tra soggetti privati, caratterizzandosi per la posizione di parità formale tra le parti coinvolte. Si distingue dal diritto pubblico, dove invece sussiste una relazione di supremazia tra pubblica amministrazione e privati.

La Corte Costituzionale ha chiarito che l'ordinamento del diritto privato "si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti fra privati".

Il diritto privato governa le relazioni giuridiche intercorrenti tra soggetti che si trovano in posizione di parità giuridica, senza alcun rapporto di subordinazione. Comprende la disciplina dei contratti, della proprietà, delle obbligazioni, della responsabilità civile e dei diritti della personalità.

L'art. 1321 del Codice civile definisce il contratto come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale", rappresentando uno degli istituti centrali del diritto privato.

Il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 del Codice civile, costituisce il cardine del diritto privato. Esso stabilisce che "le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge" e possono "concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".

Questo principio trova fondamento costituzionale nell'art. 41 della Costituzione, che proclama la libertà dell'iniziativa economica privata, pur nei limiti dell'utilità sociale e della tutela di altri valori fondamentali.

L'uguaglianza giuridica rappresenta il secondo pilastro del diritto privato, garantendo che tutti i soggetti abbiano la medesima capacità giuridica e possano partecipare ai rapporti giuridici su base paritaria. Questo principio assicura l'uniformità della disciplina privatistica su tutto il territorio nazionale, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, che sottolinea come la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile miri a preservare tale uniformità.

Il diritto privato si caratterizza inoltre per la sua natura prevalentemente dispositiva, consentendo ai privati di derogare alle norme di legge attraverso l'esercizio dell'autonomia negoziale, salvo il rispetto delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico.


Cos’è il diritto civile: definizione e contenuti

Il diritto civile è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti giuridici tra soggetti posti su un piano di parità, ossia privati cittadini, enti o imprese, in assenza di poteri autoritativi o pubblicistici. Esso costituisce il nucleo storico e sistematico del diritto privato ed è tradizionalmente identificato con le disposizioni contenute nel Codice Civile.

In quanto sottosezione del diritto privato, il diritto civile si occupa delle situazioni giuridiche soggettive relative alla persona e ai beni, nonché delle relazioni intersoggettive che da esse derivano. I suoi contenuti si articolano in diversi settori fondamentali, ciascuno con una propria disciplina e struttura logica.

Tra gli ambiti principali vi è il diritto di famiglia, che regola l’istituto del matrimonio, i rapporti tra coniugi, la filiazione, l’affidamento e la responsabilità genitoriale. Seguono le successioni, che determinano le modalità di trasferimento del patrimonio di una persona deceduta, sia per legge che per testamento.

Il diritto delle persone e il diritto dei beni costituiscono l’ossatura teorica del diritto civile: il primo concerne la capacità giuridica e di agire, la residenza, il domicilio e la tutela dei soggetti deboli; il secondo disciplina la proprietà e gli altri diritti reali, come usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, enfiteusi e superficie.

Altro pilastro essenziale è il diritto delle obbligazioni, che regola i rapporti obbligatori tra creditore e debitore, compresi i contratti, le fonti non contrattuali dell’obbligazione (fatto illecito, gestione d'affari, arricchimento senza causa) e le modalità di adempimento o estinzione.

Il riferimento normativo principale è il Codice Civile del 1942, strutturato in sei Libri: Delle persone e della famiglia, Delle successioni, Della proprietà, Delle obbligazioni, Del lavoro (oggi in parte superato), Della tutela dei diritti. Tale codice, sebbene riformato nel tempo, costituisce tuttora il fondamento della disciplina civilistica italiana.


Diritto civile come parte del diritto privato: il rapporto tra i due  

Il diritto civile costituisce il nucleo centrale e fondamentale del diritto privato, configurandosi come la sua componente principale e più antica. La relazione tra i due è di tipo genus-species, dove il diritto privato rappresenta la categoria generale che comprende al suo interno il diritto civile come settore specifico e primario.

Il Codice civile, attraverso la sua sistematica articolazione, disciplina i rapporti fondamentali tra privati, dalla definizione di beni ai contratti, dalla proprietà alle servitù.

La Corte Costituzionale ha chiarito che "l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati".

Dal punto di vista terminologico, l'espressione "diritto civile" viene spesso utilizzata in senso stretto per indicare la disciplina contenuta nel Codice civile, mentre "diritto privato" assume una connotazione più ampia che include anche settori specialistici come il diritto commerciale, del lavoro e della navigazione.

Nell'uso accademico e dottrinale, la distinzione assume particolare rilevanza: il diritto civile identifica tradizionalmente le materie codificate nel 1942, mentre il diritto privato comprende l'evoluzione normativa successiva e le discipline speciali che, pur mantenendo natura privatistica, si sono sviluppate autonomamente.

La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come "nel campo del diritto privato, per 'bene' si intende l'oggetto di un diritto soggettivo, o di situazioni giuridiche soggettive", sottolineando l'evoluzione concettuale rispetto alle originarie formulazioni codicistiche.

Il diritto civile rappresenta effettivamente il "cuore" del diritto privato, fornendo i principi generali e gli istituti fondamentali che permeano l'intero sistema privatistico. Questa centralità emerge dalla funzione di disciplina generale che il Codice civile svolge rispetto alle normative speciali.

Gli istituti civilistici fondamentali - dalla vendita alla locazione, dal mandato ai diritti reali - costituiscono il substrato normativo su cui si innestano le discipline speciali del diritto privato.

La Cassazione ha sottolineato come il concetto di "cosa" nel codice civile del 1942 "non è più legato alla mera materialità e al diritto di proprietà come nel codice del 1865, ma si estende a tutte le utilità, anche immateriali, idonee a soddisfare interessi meritevoli di tutela".

Il diritto civile mantiene quindi una funzione di disciplina generale e residuale, applicandosi ogni volta che le normative speciali non dettino regole specifiche, confermando la sua posizione di centralità sistematica nell'ordinamento privatistico italiano.


Altri rami del diritto privato oltre il civile 

Oltre al diritto civile, che rappresenta il nucleo storico del diritto privato, vi sono altri rami specialistici che, pur condividendo l'impostazione privatistica, si sono progressivamente autonomizzati per la specificità delle materie trattate. Tali settori, pur afferenti al diritto privato, rispondono a esigenze regolative peculiari e spesso si caratterizzano per una disciplina fortemente settoriale e in parte derogatoria rispetto alle norme civilistiche generali.

Il diritto commerciale è la branca del diritto privato che disciplina gli atti, i soggetti e i rapporti dell’attività d’impresa. Esso regola, ad esempio, la figura dell’imprenditore, le società, i titoli di credito, i contratti commerciali e le procedure concorsuali. Nato come disciplina autonoma già in età napoleonica con codificazioni distinte dal codice civile, in Italia è oggi formalmente unificato nel Codice Civile del 1942, che dedica agli imprenditori e alle società il Libro V. Tuttavia, la sua autonomia si riflette nella prassi e nella giurisprudenza, nonché nelle numerose normative speciali, quali il Codice della crisi d’impresa.

Il diritto del lavoro regola i rapporti giuridici tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, ponendo a tutela di quest’ultimo una disciplina che tempera l'apparente parità formale dei soggetti con strumenti protettivi. Disciplina, fra l’altro, il contratto di lavoro, le forme di recesso, la sicurezza sul lavoro, le relazioni sindacali e i diritti previdenziali. È largamente normato da leggi speciali, integrative e derogatorie rispetto alla disciplina civilistica generale.

Il diritto agrario disciplina i rapporti giuridici inerenti all’esercizio dell’impresa agricola e ai contratti agrari, con attenzione alla funzione sociale della terra e all’equilibrio tra concedente e coltivatore. Anche in questo ambito si applicano regole speciali di protezione e favor agricoltura.

Il diritto industriale, infine, riguarda la tutela giuridica dell’innovazione e dei segni distintivi dell’impresa, regolando brevetti, marchi, modelli, design e concorrenza sleale. È un settore in cui rileva fortemente la normativa sovranazionale, specie in ambito UE.


Differenze tra diritto civile e privato: schema comparativo 

Il diritto civile rappresenta il nucleo storico del diritto privato, contenuto principalmente nel Codice civile, mentre il diritto privato costituisce la categoria generale che include anche le discipline speciali sviluppatesi successivamente.

Come evidenziato dalla Cassazione, "nel campo del diritto privato, per 'bene' si intende l'oggetto di un diritto soggettivo", sottolineando l'evoluzione concettuale rispetto alle originarie formulazioni codicistiche.
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che "la potestà legislativa delle Regioni incontra il limite del diritto privato, fondato sull'esigenza di garantire l'uniformità sul territorio nazionale delle regole fondamentali che disciplinano i rapporti fra privati".

Il diritto civile mantiene una funzione di disciplina generale, applicandosi quando le normative speciali non dettino regole specifiche, mentre il diritto privato abbraccia l'intero sistema dei rapporti paritari, inclusi quelli regolati da normative settoriali che, pur conservando natura privatistica, si sono autonomamente sviluppate.

Sintetizziamo con uno schema di comparazione:

DIRITTO CIVILE DIRITTO PRIVATO

 

Rapporti fondamentali tra privati disciplinati dal Codice civile: proprietà, contratti, obbligazioni, famiglia, successioni

Tutti i rapporti tra soggetti in posizione paritaria, incluse discipline speciali (commerciale, lavoro, navigazione)

Soggetti

Persone fisiche e giuridiche nei rapporti codificati; enti pubblici quando agiscono iure privatorum

Tutti i soggetti privati e pubblici quando operano in posizione paritaria senza esercizio di potestà

Fonti

Principalmente il Codice civile del 1942 e sue modificazioni

Codice civile + legislazione speciale (Codice del consumo, diritto del lavoro, diritto commerciale)

Ambito

Disciplina generale e residuale dei rapporti privatistici

Categoria comprensiva di tutti i settori del diritto che regolano rapporti paritari


Esempi pratici: quando si applica il diritto civile, quando il privato 

Per comprendere operativamente la distinzione tra diritto civile e diritto privato nel suo complesso, è utile considerare alcuni esempi concreti che illustrano l’ambito applicativo delle diverse sottodiscipline.

Nel caso di un contratto tra privati, come la compravendita di un’autovettura tra due cittadini o la locazione di un immobile, si applicano le norme del diritto civile. In tali situazioni, le parti si trovano su un piano di parità e il rapporto è regolato dalle disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel Codice Civile.

Anche la materia delle successioni ereditarie rientra pienamente nel diritto civile. Quando una persona decede, si apre la sua successione, regolata dagli articoli del Libro II del Codice Civile. Le norme disciplinano la devoluzione dell’eredità, la validità del testamento, la legittima e i diritti dei coeredi. Si tratta di rapporti tra soggetti privati, in cui intervengono solo norme privatistiche.

Diverso è il caso di una controversia lavorativa, ad esempio una causa intentata da un dipendente per illegittimo licenziamento o per il mancato pagamento di emolumenti. Sebbene il rapporto intercorra tra soggetti privati (lavoratore e datore di lavoro), trova applicazione il diritto del lavoro, ramo specialistico del diritto privato che prevede tutele particolari per il prestatore di lavoro, derogando alla disciplina generale delle obbligazioni.

Infine, una controversia relativa alla violazione di un brevetto o all’uso non autorizzato di un marchio commerciale è disciplinata dal diritto industriale. Tale ambito tutela le opere dell’ingegno e i segni distintivi, sia in funzione patrimoniale che concorrenziale. Anche qui si è nell’ambito del diritto privato, ma con norme settoriali contenute nel Codice della proprietà industriale e nella normativa europea.

In sintesi, il diritto civile trova applicazione nei rapporti ordinari tra privati, mentre le altre branche del diritto privato intervengono laddove la materia richieda una disciplina specialistica e autonoma.


Implicazioni pratiche e professionali 

Per gli studenti.

Nei percorsi universitari, la distinzione tra diritto civile e diritto privato assume rilevanza fondamentale per l'orientamento formativo. Il diritto civile costituisce il nucleo centrale degli studi giuridici, disciplinato principalmente dal Codice civile, mentre il diritto privato rappresenta la categoria più ampia che include anche discipline specialistiche.
Gli studenti devono comprendere che il esame di Stato forense prevede prove specifiche in "diritto civile" e "diritto privato" come materie distinte, richiedendo la padronanza sia degli istituti codicistici sia delle normative speciali. La formazione post-laurea attraverso le Scuole di specializzazione per le professioni legali offre un percorso professionalizzante che integra entrambe le dimensioni.

Per professionisti: scelta di specializzazione

La disciplina delle specializzazioni forensi riflette questa distinzione attraverso l'articolazione del settore "diritto civile" in specifici indirizzi. Come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, la specializzazione "è funzionale ad una migliore qualità del servizio legale offerto alla clientela perché consente di individuare le aree di specializzazione".
Gli avvocati possono conseguire il titolo di specialista attraverso percorsi formativi biennali o per comprovata esperienza professionale di almeno otto anni. La scelta tra diritto civile generale e specializzazioni specifiche (commerciale, del lavoro, amministrativo) influenza significativamente il posizionamento professionale e la capacità di attrarre clientela specializzata.

Per cittadini: come riconoscere a quale ramo appartiene un problema giuridico

I cittadini possono identificare la natura del problema giuridico attraverso criteri pratici. I rapporti disciplinati dal diritto civile riguardano principalmente: contratti di vendita, locazione, prestiti; diritti di proprietà e successioni; responsabilità civile per danni; rapporti familiari e matrimoniali.

Il diritto privato in senso ampio include anche: controversie commerciali e societarie; rapporti di lavoro subordinato; questioni bancarie e finanziarie; tutela del consumatore. La funzione dell'avvocato è garantire "l'effettività della tutela dei diritti", orientando il cittadino verso la corretta qualificazione giuridica del problema.

La distinzione pratica si basa sul principio che il diritto civile governa i rapporti fondamentali tra privati, mentre il diritto privato comprende anche le discipline speciali che, pur mantenendo natura privatistica, richiedono competenze settoriali specifiche per una tutela efficace degli interessi coinvolti.


Evoluzione storica e dottrinale del diritto civile e privato 

Origini romane

Il diritto civile affonda le sue radici nel diritto romano, che ha fornito i principi fondamentali ancora oggi riconoscibili nel sistema giuridico italiano. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, durante il periodo romano "nascono i contratti agrari (laddove nel diritto romano venne utilizzata la più generica locatio), che avrebbero avuto un grande sviluppo, intersecandosi con le situazioni reali e conformandosi secondo usi e consuetudini".

Il sistema romano ha elaborato le categorie fondamentali del diritto privato: la distinzione tra res mancipi e nec mancipi, i diritti reali, le obbligazioni e i contratti. Durante il Medioevo, "nasce e si sviluppa il feudo attraverso il quale la monarchia si garantisce l'obbedienza, la fedeltà, le risorse finanziarie", creando un sistema parallelo che influenzerà profondamente l'evoluzione successiva del diritto privato.

Influenza della codificazione napoleonica

La codificazione napoleonica del 1804 ha rappresentato una svolta epocale per il diritto privato europeo. Come emerge dalla giurisprudenza di merito, l'art. 1377 del Code Napoléon disponeva "Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyat debitrice, a acquittè une dette, elle a le droit de repetition contre le creancier" (Quando una persona che, per errore, si è ritenuta debitrice, ha pagato un debito, ha diritto di rivalsa nei confronti del creditore) influenzando direttamente la disciplina dell'indebito nei codici italiani successivi.

Il modello francese ha ispirato il Codice per il Regno delle Due Sicilie e successivamente il Codice civile italiano del 1865, che all'art. 1146 riproduceva sostanzialmente la disciplina napoleonica: "Chi per errore si credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto di ripetizione contro il creditore".

Evoluzione nel diritto italiano

Il Codice civile del 1942 ha segnato una trasformazione fondamentale nella concezione del diritto privato italiano. Come sottolineato dalla Cassazione, "nel passaggio dall'art. 406 cod. civ. 1865 all'art. 810 cod. civ. 1942, il legislatore ha compiuto" un'evoluzione concettuale significativa, ampliando la nozione di bene "sino a ricomprendere l'oggetto di tutti i diritti, non solo di quello dominicale".

La giurisprudenza amministrativa ha evidenziato come "la 'positivizzazione' che gli articoli 1337 e 1338 cod. civ hanno dato alla c.d. responsabilità precontrattuale aveva rappresentato una novità rispetto al codice previgente", introducendo il principio di buona fede precontrattuale.
L'avvento della Costituzione repubblicana ha determinato "l'avvio di un processo di rilettura e rivisitazione, in un'ottica costituzionalmente orientata, di numerose disposizioni codicistiche", come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale che ha reinterpretato l'art. 16 delle preleggi alla luce dell'art. 2 Cost., garantendo tutela integrale ai diritti inviolabili anche agli stranieri.

Questa evoluzione ha trasformato il diritto civile da sistema incentrato sulla proprietà statica a ordinamento dinamico fondato sull'impresa e sui rapporti economici, mantenendo però la centralità dei principi romanistici rielaborati attraverso l'influenza della codificazione napoleonica.


 FAQ – Domande frequenti su “Differenza tra diritto civile e privato

  •  Il diritto civile e il diritto privato sono la stessa cosa? No. Il diritto privato è una categoria giuridica più ampia che comprende al suo interno diversi rami, tra cui il diritto civile. Quest’ultimo costituisce il nucleo storico del diritto privato, ma non lo esaurisce: ne rappresenta una sottosezione, accanto ad altri settori quali il diritto commerciale, del lavoro, agrario e industriale;
  • Quali materie rientrano nel diritto civile? Il diritto civile regola i rapporti giuridici tra privati in situazioni di parità. Le principali materie sono: diritto delle persone, diritto di famiglia, successioni, diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù), obbligazioni, contratti, responsabilità civile e tutela dei diritti. Tutti questi ambiti sono disciplinati dal Codice Civile italiano.
  • Il diritto commerciale è diritto civile? Formalmente, le norme commerciali sono contenute nel Codice Civile (Libro V). Tuttavia, il diritto commerciale è considerato un ramo autonomo del diritto privato, dotato di logiche e principi propri, anche per la sua evoluzione storica e l’utilizzo di fonti normative speciali.
  • Che ruolo ha il codice civile nel diritto privato? Il Codice Civile del 1942 è la fonte normativa principale del diritto civile e, più in generale, del diritto privato italiano. Contiene le disposizioni generali che si applicano anche, in via suppletiva, agli altri rami del diritto privato, salvo deroghe specifiche previste da normative settoriali.
  • Chi si occupa di diritto civile e chi di diritto privato? L’avvocato civilista tratta ordinariamente questioni di diritto civile. Tuttavia, molti professionisti operano anche in altri settori del diritto privato, specializzandosi ad esempio in diritto del lavoro, societario o industriale, a seconda della materia trattata.

 

 

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...