Il Reato Di Stalking: Il codice rosso e la querela della vittima
Il delitto di stalking, rubricato come “atti persecutori” è disciplinato dall’art. 612-bis c.p., introdotto con D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009) nel Titolo XII (Delitti contro la persona), nella Sezione III dedicata ai delitti contro la libertà morale.
- La disciplina
- I requisiti
- Il codice rosso
- La querela
- Come si presenta una querela
- Sei vittima di stalking?
Il reato di stalking (o “atti persecutori”) si configura nell’ipotesi in cui la vittima sia afflitta, in modo reiterato, da minacce o molestie, che le cagionino un grave stato di ansia o di paura, tale da ingenerare il timore per la propria incolumità personale e per quella dei propri cari (“un prossimo congiunto o una persona al medesimo legata da relazione affettiva”) e tale da determinare dei cambiamenti nelle abitudini di vita.
LA DISCIPLINA
Il delitto di stalking, rubricato come “atti persecutori” è disciplinato dall’art. 612-bis c.p., introdotto con D.L. 11/2009 (convertito nella L. 38/2009) nel Titolo XII (Delitti contro la persona), nella Sezione III dedicata ai delitti contro la libertà morale. La norma dopo la sua entrata in vigore è stata modificata dal D.L. 93/2013, convertito in L. 119/ 2013, e dalla recente L. 69/2019 (il c.d. Codice rosso).
I REQUISITI
È un reato abituale per la cui configurazione è necessaria:
La reiterazione delle condotte:
Il concetto di “reiterazione” chiarisce in modo univoco che sono sufficienti anche due condotte di minacce o molestia ai fini della configurazione del reato (Cass. n. 45648/2013). Le medesime condotte devono essere idonee a cagionare uno dei tre eventi previsti in modo alternativo dalla norma incriminatrice. Pertanto, è necessaria la presenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti procurati alla vita privata della vittima. Giova sottolineare che le condotte di minacce o molestie da parte dello stalker nei confronti della vittima possano concretizzarsi secondo modalità differenti: pedinamenti, appostamenti, minacce, telefonate o sms ed in alcuni casi anche in aggressioni di natura fisica.
“Un grave e perdurante stato di ansia o di paura” o “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva” o “una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita”.
Il “perdurante e grave stato di ansia e di paura” e il “fondato timore per l’incolumità”, sono eventi che concernono la sfera psicologica ed emotiva; pertanto, determinano sintomi e segni di destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, che possono essere verificati tramite un raffronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dello stalker.
Con “abitudini di vita”, invece, il legislatore rinvia al complesso di comportamenti che una persona generalmente ha all’interno dell’ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito degli atti persecutori. Infine, per quanto concerne gli elementi del reato, l’elemento soggettivo è identificabile nel dolo generico (Cass. n. 20993/2012), ossia nella volontà da parte del persecutore di porre in essere condotte di minacce e molestie, essendo consapevole che le stesse siano idonee a produrre almeno uno degli eventi descritti dalla norma (Corte Cost. n. 172/2014).
IL CODICE ROSSO
La legge n. 69/2019, meglio conosciuta come "Codice Rosso" è stata pubblicata in G. U. n. 173/2019 ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Il testo di legge, apportando modifiche al Codice Penale ed al Codice di procedura penale, ha riconosciuto una tutela maggiore a tutti coloro che sono vittime di reati di violenza domestica e di genere.
Attualmente il reato di cui all’art. 612-bis c.p. è punito con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi: il limite minimo ed il limite massimo delle sanzioni sono stati inaspriti proprio con la L. 69/2019, in quanto precedentemente era prevista una reclusione da 6 mesi a 5 anni. Inoltre, il Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima che subisce atti di violenza, prevede la misura cautelare del divieto di avvicinamento dello stalker nei luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché la possibilità per il giudice di poter assicurare il rispetto della misura coercitiva tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, quale ad esempio il braccialetto elettronico.
LA QUERELA
Il reato di stalking è punibile a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro il termine di 6 mesi dall’ultimo atto di natura persecutoria.
Quando può essere ritirata la querela?
- La remissione può essere solo processuale;
- La querela è irrevocabile se il fatto è commesso con minacce reiterate nelle modalità di cui all’art. 612, secondo comma, c.p..
La querela può essere ritirata solo in fase processuale, in modo tale che il giudice possa comprendere direttamente i motivi che spingono il/la querelante ad optare per la remissione della stessa. In tal modo si cerca di tutelare la vittima che ritira la querela per stalking a seguito di ulteriori e rinnovate violenze effettuate da parte del suo persecutore.
Quando il reato è procedibile di ufficio? :
- Il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con le disabilità indicate dall’art. 3 l. 104/1992;
- Il fatto è connesso con un altro delitto, per il quale si può procedere d’ufficio;
- Il soggetto viene ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009.
In quest’ultimo caso, fino a quando non viene presentata la querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa può effettuare dinanzi al Questore la richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
Il Questore, ottenute le necessarie informazioni dalle autorità investigative ed ascoltate le persone informate sui fatti, se ritiene che l’istanza della vittima sia fondata, procede con l’ammonimento orale dello stalker, il quale viene diffidato dal proseguire le condotte sin ora perpetrate nei confronti della vittima ed è invitato ad adottare comportamenti conformi rispetto a quanto previsto dalla legge.
COME SI PRESENTA UNA QUERELA?
La presentazione formale della querela per il reato di stalking non è differente da un qualsiasi tipo di querela che possa concernere l’ambito penale. Per contribuire alla ricostruzione dell’accaduto, è fondamentale che il/la querelante, dopo aver indicato i propri dati personali (es. nome, cognome, etc..), narri e descriva in modo dettagliato gli atti persecutori subiti, ossia le condotte che costituiscono reato, allegando, laddove sia possibile, documenti attestanti la fondatezza delle sue dichiarazioni, quali fotografie, screenshot di conversazioni o video.
Inoltre, il querelante può allegare le dichiarazioni rese da eventuali testimoni, al fine di dimostrare che, a seguito delle condotte violente (verbali o fisiche), abbia dovuto modificare le proprie abitudini di vita, ossia la propria routine giornaliera.
Ad esempio, è fondamentale la dichiarazione resa da un testimone, nel caso in cui quest’ultimo riferisca che la vittima, a seguito di continui pedinamenti o appostamenti da parte dello stalker, non possa più percorrere la consueta strada per recarsi sul posto di lavoro, bensì debba percorrere un tragitto più lungo per evitare di incontrare il suo persecutore: la vittima di stalking, dunque, è costretta a modificare non volontariamente le proprie abitudini quotidiane.
Le autorità, dopo aver verbalizzato i fatti raccontati, svolgeranno le indagini preliminari per raccogliere tutte le informazioni circa le condotte attribuite dalla vittima in capo allo stalker. Infine, per la presentazione della querela è necessario che la persona offesa manifesti la sua volontà di perseguire penalmente il colpevole per fatti di reato di cui all’art. 612-bis c.p.; nonché è necessaria, ai fini della procedibilità dell’azione penale, la sottoscrizione da parte del querelante.
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