Denuncia per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Nei paragrafi seguenti si analizzeranno, peraltro, gli elementi costitutivi, soggettivo e oggettivo, oltre che i profili sanzionatori connessi alla commissione del fatto di reato come descritto dalla norma in commento.

Con la legge 28 luglio 2016 n. 153 si è provveduto, in ossequio a quanto richiesto dalle spinte in tal senso provenienti a livello internazionale (Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16/05/2025; Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, stipulata a New York il 14/09/2005; Protocollo di emendamento alla Convenzione Europea per la repressione del terrorismo, concluso a Strasburgo il 15/05/2003; Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi da reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16/05/2005; Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, concluso a Riga il 22/10/2015), ad inserire nel contesto sistematico del codice penale italiano alcune nuove disposizioni volte a contrastare il preoccupante fenomeno del terrorismo.

Tra le altre norme di nuova introduzione si ricorda anche quella di “Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro” di cui all’articolo 270-quinquies.2 del codice penale, che prevede espressamente la punibilità di qualsiasi soggetto che sottragga, distrugga, disperda, sopprima o deteriori beni o denaro che siano stati sottoposti a sequestro al fine di prevenire il finanziamento di condotte che si propongano finalità di terrorismo.

Nei paragrafi seguenti si analizzeranno, peraltro, gli elementi costitutivi, soggettivo e oggettivo, oltre che i profili sanzionatori connessi alla commissione del fatto di reato come descritto dalla norma in commento.

Quando si può fare denuncia per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro?

Come si è in linee generali cercato di abbozzare nel paragrafo precedente, la disposizione oggetto della presente disamina punisce chiunque commetta, in sostanza atti di favoreggiamento reale (avendo ad oggetto cose materiali) nei confronti di soggetti associati a cellule terroristiche, di chi impedisca il mantenimento del vincolo reale dello Stato italiano imposto su beni o denaro che il magistrato abbia considerato come essere stato destinato a finanziare le attività terroristiche. Il reato in discussione ricade nella categoria dei reati comuni, potendo essere commesso da chiunque e non essendo previsto che il soggetto agente rivesta particolari qualifiche.

Si tratta, inoltre, pacificamente di un reato di evento, caratterizzato per il fatto che la sottrazione dei veni o del denaro assoggettato al vincolo di sequestro, impedendo che si dia applicazione alla corretta amministrazione della giustizia, la quale risulta compromessa dall’eventuale tentativo di bloccare l’efficacia del provvedimento ablatorio del sequestro.

Le condotte che sono descritte dalla norma di nuova introduzione richiamano quelle delineate nell’articolo 334 del codice penale, il quale incrimina il delitto di “Sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa”.

Tuttavia, come si è già avuto modo di accennare la fattispecie de qua è applicabile al proprietario dei beni sottoposti al vincolo di indisponibilità oltre che a qualunque altro diverso soggetto che ponga in essere la condotta materiale descritta.

Presupposto applicativo della disposizione consiste nell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo disposto ai sensi della normativa processual-penalistica oltre che dal codice antimafia quale misura di prevenzione.

In giurisprudenza si è recentemente affermato che il delitto di sottrazione di cose sequestrate sussista ogni qual volta venga posta in essere un’azione diretta ad eludere il vincolo imposto sulla cosa, in relazione alla particolare natura del bene. La norma, inoltre, sembra essere applicabile sia al caso disposto nei confronti di coloro che pongano in essere atti preparatori rilevanti per la commissione di reati con finalità di terrorismo, purché il sequestro sia finalizzato in maniera specifica alla commissione di fatti consistenti nel finanziamento, sia nei casi di provvedimenti disposti nei confronti di persone (fisiche o giuridiche) segnalate all’organismo internazionale considerato competente, ove sussistano elementi concreti per ritenere che fondi o risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, interne o internazionali.

Se quanto appena descritto delinea nella sostanza l’elemento oggettivo del reato, per quanto concerne l’elemento soggettivo può dirsi con certezza che esso deve caratterizzarsi per la coscienza e volontà di attuare le condotte descritte nel disposto normativo al fine specifico di prevenire il finanziamento delle condotte di terrorismo descritte dall’articolo 270-sexies del codice penale (“condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un´organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un´organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un´organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l´Italia”).

Sussistendo e risultando integrati entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, appena sinteticamente descritti, il soggetto che ha commesso il fatto potrà essere denunciato per la commissione del reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro.

Cosa rischia chi viene denunciato per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro?

Chiunque, a seguito del procedimento avviato nei suoi confronti e che lo abbia visto imputato ai sensi e per gli effetti dell’art. 270-quinques.2 del codice penale, venga ritenuto colpevole può essere punito con la pena della reclusione nella misura compresa tra un minimo edittale di due anni ed un massimo edittale di sei anni, cui andrà ad aggiungersi la pena della multa in una misura compresa tra il minimo di 3.000,00 euro e il massimo di 15.000,00.

Ecco come fare denuncia per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Il soggetto che venga a conoscenza di un fatto di reato che corrisponda a quanto descritto nei paragrafi precedenti o che ritenga di aver subito il fatto può sempre proporre denuncia alla competente autorità giudiziaria, individuata per territorio presentandola per iscritto o denunciando il fatto ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria che provvederà a redigere apposito verbale.

Occorre precisare che la denuncia non richiede particolari requisiti di forma, essendo sufficiente che contenga alcuni elementi idonei a consentire all’autorità alla quale è indirizzata di valutare il fatto concreto e, ove ritenga che concretizzi una figura di reato, di procedere. In particolare, tali elementi, che si considerano necessari, sono:

  • Generalità del soggetto denunciante
  • Luogo, data, ora (almeno approssimativa) della commissione del fatto di reato
  • Descrizione il più dettagliata possibile dei fatti
  • Identificazione, ove possibile, del soggetto agente
  • Indicazione di eventuali altre persone presenti sul luogo, con l’indicazione delle generalità delle stesse, in quanto potrebbero essere chiamate a testimoniare nel procedimento penale instaurato nei confronti del soggetto imputato
  • Luogo
  • Data
  • Sottoscrizione del denunciante

E’, in proposito, appena il caso di evidenziare che più dettagliata è la descrizione dei fatti fornita dal soggetto che presenta la denuncia più l’autorità giudiziaria procedente sarà agevolata nell’individuazione e punizione del colpevole.

Profili processuali e procedurali correlati

Qualche ulteriore cenno deve essere effettuato in relazione ai profili processuali e procedurali correlati alla fattispecie incriminatrice in esame. Primo profilo di rilievo attiene all’applicazione dell’articolo 381 del codice di procedura penale, in quanto si prevede la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato.

Non è, invece, consentito il fermo dell’indiziato del delitto, ossia quel provvedimento che il Pubblico Ministero dispone nei confronti di colui che, non sorpreso in flagranza di reato, risulti, comunque, gravemente indiziato di un delitto per il quale la legge stabilisca la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo edittale previsto a sei anni e non inferiore nel minimo edittale a due anni o, ancora, di un delitto che concerna armi da guerra, esplosivi o che sia commesso per finalità di terrorismo (interno o internazionale) o di eversione dell’ordine democratico qualora sussistano specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, facciano ritenere fondato il rischio di una sua fuga.

E’ consentita, d’altra parte, l’applicazione delle misura cautelari, ove ne sussistano i requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga. Quanto, invece, all’autorità giudiziaria competente a decidere circa l’imputazione di un soggetto per sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro è previsto che si tratti del Tribunale in composizione monocratica, quindi, il procedimento si svolge dinnanzi ad un unico giudice del Tribunale competente per territorio. Ad oggi, peraltro, si prevede che il reato di cui si discute sia procedibile d’ufficio.

Conclusione

La fattispecie di reato analizzata nei paragrafi precedenti è inserita tra i delitti contro la personalità dello Stato. Conseguentemente, in ragione della delicatezza e rilevanza degli interessi coinvolti, si consiglia di non tergiversare troppo nel denunziare i fatti che integrano il fatto e di cui si sia stati vittime o cui si abbia, comunque, assistito. Ove, peraltro, si rinvengano difficoltà nella valutazione del fatto e della relativa rilevanza penale si consiglia di rivolgersi ad un avvocato che possa chiarire eventuali dubbi insorti.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...