Cosa vuol dire pena sospesa

L’istituto previsto dagli artt. 163 e ss. c.p. determina una sospensione integrale, anche se provvisoria, dell’esecuzione della pena (sia principale sia accessoria). Vale a dire che la concessione del beneficio, che può comportare l'estinzione del reato (vedasi citato art. 167 c.p.), di fatti congela l’esecuzione della condanna inflitta al reo.

pena sospesa

L’istituto della sospensione condizionale della pena è assoggettato a limiti di natura soggettiva e oggettiva, compiutamente descritti dall’art. 163 c.p. che al co. 1 dispone che “nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’art. 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa”.

Al co. 2 la norma specifica che, nel caso di imputati minorenni, la sospensione condizionale della pena è concedibile per un massimo di tre anni; mentre al co. 3 è riconosciuta la possibilità di sospensione della pena fino a due anni e sei mesi per i giovani adulti (soggetti di età superiore a 18 anni, ma inferiore a 21) e per gli ultresettantenni.

Ai sensi dell’art. 167 c.p. il reato è estinto qualora il condannato, nel termine stabilito dalla legge, ovvero cinque anni se si tratta di delitti e due anni se si tratta di contravvenzioni, non commetta altro delitto o contravvenzione.

1. Cosa vuol dire pena sospesa

L’istituto previsto dagli artt. 163 e ss. c.p. determina una sospensione integrale, anche se provvisoria, dell’esecuzione della pena (sia principale sia accessoria). Vale a dire che la concessione del beneficio, che può comportare l'estinzione del reato (vedasi citato art. 167 c.p.), di fatti congela l’esecuzione della condanna inflitta al reo.

La sua applicazione è rimessa alla discrezionale valutazione del Decidente, tenuto conto del ravvedimento dell’imputato e della gravità del reato commesso ex art. 133 c.p.. Essa, dunque, è strettamente connessa alla funzione propria della pena: retributiva, giacché si richiede che il giudice abbia condannato il reo per il fatto a lui contestato; di prevenzione generale, occorrendo la prognosi favorevole che l’imputato si astenga dal commettere ulteriori reati in futuro ex art. 164, co. 1 c.p. e di prevenzione speciale poiché mira ad agevolare il reinserimento del reo nella società.

2. Quante volte si può avere la pena sospesa?

L'art. 164, ult. co. c.p. dispone che il beneficio non possa essere concesso più di una volta, ma specifica – altresì – che, nell’infliggere una nuova condanna, il giudice possa disporre la sospensione condizionale qualora la pena da adottare, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti di cui al precedente art. 163.

Sul punto, si è più volte espressa la Suprema Corte ritenendo che ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena, possa tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'art. 163, co. 2 e 3 c.p., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un'età rientrante nei limiti predetti (v. Cass. pen., Sez. I, 10 ottobre 2016, n. 42822).

3. Pena sospesa e la fedina penale

Il beneficio in trattazione sospende l’esecuzione di una condanna che, comunque, è stata inflitta e pertanto sarà ascritta nel casellario giudiziale. In proposito, però, occorre fare una precisazione: mentre nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’autorità giudiziaria e dalla Pubblica Amministrazione la pena sospesa sarà sempre visibile, nel certificato richiesto dal privato non vi sarà menziona della condanna.

Le spese processuali in caso di pena sospesa Benché la concessione del beneficio sospende la pena e le sanzioni accessorie, le spese processuali - cioè i costi sostenuti dallo Stato per istruire il processo – dovranno essere pagate dal condannato ammesso all’istituto.

4. La pena sospesa può essere revocata?

In caso di mancato adempimento degli obblighi imposti dal giudice o di reiterazione dell'attività criminale, il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere revocato ai sensi dell’art. 168 c.p..

La norma prevede che la revoca sia sempre disposta al verificarsi di due ipotesi:

1) quando il condannato a pena sospesa commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga comminata una pena detentiva o non adempia gli obblighi impostigli dal giudice nella sentenza di condanna;

2) quando riporti una condanna per un delitto commesso anteriormente la cui pena, sommata a quella precedentemente sospesa, oltrepassi i limiti di cui all'art. 163 c.p..

A ciò si aggiunga che al co. 2, la norma dispone che “qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena”. Il beneficio è altresì revocato quando sia stato concesso in violazione dell'art. 164, co. 4 c.p., in presenza di cause ostative.

La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'art. 444, co. 3 c.p.p..

5. Conclusione

L’istituto della sospensione condizionale della pena analizzato nei paragrafi precedenti consente ad un soggetto – la cui personalità non risulti socialmente pericolosa e laddove il reato commesso non sia di particolare allarme – di beneficiare di un “congelamento” della condanna inflitta, giacché il carcere debba certamente essere inteso come extrema ratio a fronte degli effetti pregiudizievoli che si verificherebbero al ricorrere di determinate circostanze.

Riferimenti normativi:

- Art. 133 c.p.;

- Art. 135 c.p.;

- Artt. 163 e ss. c.p.;

- Art. 444 c.p.p.

Avv. Marina Di Dio

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