L'ergastolo ostativo: cos'è e come funziona

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Il crimine non paga! Almeno non sempre. Quando si commette una grave azione antigiuridica l’ordinamento italiano prevede, in certi casi, una sorta di punizione “esemplare” per il reo di comportamenti tali da provocare un turbamento nell’ordine sociale: l’ergastolo.

Vediamo di seguito in cosa consiste di preciso.

Che cos’è l’ergastolo ostativo?

Nell’introduzione abbiamo utilizzato il termine di punizione esemplare, e non a caso, in quanto l’ergastolo è una misura detentiva particolarmente grave, poiché collegata alla vita del soggetto onerato da questa misura. Ciò, difatti, ha creato non pochi dibattiti sul tema, dovuti al fatto di domandarsi se, al tempo d’oggi, l’ergastolo sia da considerarsi ancora una misura espressione di un ordinamento che si basi su principi democratici, soprattutto da parte di chi pone l’accento sulla funziona “rieducativa e riabilitativa” della pena e non puramente afflittiva.

In sostanza la domanda è come potrebbe una misura restrittiva della libertà, vita natural durante, assolvere alla funzione rieducativa del colpevole? La Corte Costituzionale, interrogata sul punto, ha sempre ritenuto tale pena “non contraria al senso di umanità nè ostativa alla rieducazione del condannato”.

Ai posteri l’ardua sentenza. L’ergastolo, introdotto nell’ordinamento italiano con il Codice Zanardelli nel 1890 che, ed ora previsto dall’art. 22 del codice penale, è una misura detentiva consistente nella privazione della libertà personale e per tutta la durata della vita del colpevole.

Ergastolo Ostativo

L’art. 4bis della L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziale), introdotto per la prima volta dal decreto-legge n. 152 del 1991, intitolato “Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”, consiste in un particolare tipo di regime carcerario che esclude, per l’appunto, l’applicabilità di alcuni benefici previsti per gli autori di reati particolarmente gravi e deplorevoli, allorquando il colpevole detenuto non collabori con la giustizia o tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.

Tra i benefici esclusi dall’art.4bis vi sono: l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e, soprattutto, le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del codice penale (ad es. detenzione domiciliare, regime di semilibertà).

Per quanto attiene ai reati rientranti nella previsione normativa citiamo: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione di stampo mafioso.

Si parla in questi in casi di previsione normativa fondata sulla presunzione assoluta di pericolosità sociale del soggetto, collegata al tipo di reato ed alla gravità dello stesso, e dal suo carattere di automaticità. Il giudice, difatti, non potrà fare altro che applicare il regime sanzionatorio in parola, in presenza dei citati presupposti.

Quanto dura un ergastolo ostativo?

L’ergastolo, come già anticipato, è una misura detentiva, di regola, a carattere perpetuo collegata alla vita del detenuto, ed esaurendosi con la morte dello stesso. Tuttavia, in presenza di alcuni presupposti, sono previsti dei benefici per gli ergastolani, tali da poter mitigare l’entità della misura, rendendola meno afflittiva e consentendogli di evitare di trascorrere l’intera vita tra le mura carcerarie.

I soggetti condannati all’ergastolo possono ricevere dei benefici una volta scontati in carcere un certo numero di anni (almeno 10 anni), e sempreché la loro condotta sia meritevole, tra cui i permessi premio, che consentono di uscire dal carcere per periodi limitati (entro i 45 gg); dopo 20 anni di carcere, si può richiedere il regime di semilibertà che consiste nella possibilità di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto penitenziario per svolgere attività sociali, lavorative, istruttive, con fini di reinserimento sociale; dopo ventisei anni di pena, è possibile chiedere la liberazione condizionale per buona condotta scontando, così, il resto della pena in regime di libertà vigilata, cioè sotto il controllo delle forze di polizia ed in ossequio alle prescrizioni del giudice.

È prevista finanche la liberazione anticipata (art. 54 Ordinamento penitenziale), “Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.” I “benefici” elencati, cui può accedere l’ergastolano, non sono applicabili nei casi di ergastolo ostativo.

Ovviamente, sempre in relazioni ai reati molto gravi. Pertanto la durata dell’ergastolo ostativo corre di pari passo alla vita del soggetto detenuto colpito da tale misura, fintantoché non decida di collaborare attivamente ed utilmente con l’Autorità Giudiziaria. Quindi la scelta per uscire dal carcere a vita si riduce a due ipotesi alternative: diventare “pentito” e collaboratore di giustizia ovvero da defunto.

Cosa dice la Corte Costituzionale al riguardo?

La Corte costituzionale, che ha sempre respinto, in generale, la questione di legittimità costituzionale della misura detentiva dell’ergastolo, considerandola una misura non contraria al senso di umanità né ostativa alla rieducazione del condannato.

La Consulta, recentemente, è stata chiamata a pronunciarsi anche sulla legittimità costituzionale del cd. ergastolo ostativo, tuttavia ha deciso di restituire gli atti alla Corte di cassazione a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n.162/2022.

Con un comunicato dell’Ufficio Stampa, del 8/11/2022, ha avuto modo di precisare che: “oggetto di scrutinio sono le disposizioni che non consentono al condannato all’ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non abbia utilmente collaborato con la giustizia, di essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale, pur dopo aver scontato la quota di pena prevista e pur risultando elementi sintomatici del suo ravvedimento. In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti al giudice a quo, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che contiene, fra l’altro, misure urgenti nella materia in esame.”

Le nuove disposizioni, precisa, incidono immediatamente e direttamente sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità che impedisce la concessione dei benefici e delle misure alternative a favore di tutti i condannati (anche all’ergastolo) per reati cosiddetti “ostativi” che non hanno collaborato con la giustizia. Costoro sono ora ammessi a chiedere i benefici, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.

Gli atti vengono, così, restituiti alla Cassazione, cui spetterà verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza. Infatti, per i condannati all’ergastolo a seguito di reati connessi ai delitti per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione di stampo mafioso, la disciplina dell’ergastolo ostativo prevedeva una “presunzione di perdurante pericolosità”, dovuta alla mancata collaborazione del reo con gli organi di giustizia, che rappresentava una sorta di persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Una presunzione, quindi, a carattere assoluto, perché superabile solo per effetto della collaborazione del “pentito” condannato. Orbene, il decreto-legge n. 162, vigente dal 31 ottobre 2022, ha introdotto alcune modifiche proprio all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, tanto da determinare una trasformazione della disciplina da assoluta in relativa circa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti ostili alla collaborazione di giustizia.

Pertanto, in assenza di collaborazione, per ottenere i benefici di cui all’art. 4-bis, 1 comma, dell’Ordinamento penitenziale, devono dar prova di aver effettivamente adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, nonché allegare elementi diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, tali da permettere di poter escludere la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Altra possibilità è data dalla sussistenza di “iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”. Il quadro normativo che ne risulta, pertanto, consente al detenuto ergastolano non collaborante di superare quella presunzione (assoluta) di pericolosità allegando elementi rivolti a dimostrare l’insussistenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata.

La differenza tra ergastolo ostativo ed ergastolo comune

Da quanto abbiamo esaminato nei paragrafi precedenti, appare, ormai, di palmare evidenza la differenza tra le due figure giuridiche dell’ergastolo e dell’ergastolo ostativo; l’ergastolo ordinario consente al condannato al carcere a vita di poter evitare “l’infausta” sorte, allorquando, in presenza di alcuni presupposti, è possibile accedere ai benefici della semilibertà, dei permessi premio e della liberazione condizionale; l’ergastolo ostativo, invece, non consente al condannato alla misura in parola, di accedere ai benefici suddetti fintantoché decida di assumere un atteggiamento non collaborativo con la giustizia (carcere perpetuo).

Ciò, sulla base di quella presunzione assoluta di perdurante pericolosità sociale, legata alla volontà non collaborativa, ovvero, in base alle recenti modifiche all’art. 4-bis o.p., ex D.L. decreto-legge n. 162, convertito nella legge del 30 dicembre n.199/2022, mitigata in base ad una presunzione relativa di pericolosità, superabile a determinate condizioni.

Per quali reati viene eseguito l'ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo è inerente ad una particolare categoria di reati ritenuti particolarmente ed estremamente gravi per i quali non sono applicabili i benefici previsti per l’ergastolo ordinario (libertà condizionata, semilibertà ecc.)

Esso si collega a quella presunzione perdurante di pericolosità sociale del condannato, perché collegata a determinati crimini socialmente riprovevoli e tali da comportare un serio turbamento nel sentimento comune. Pertanto, il condannato non ha scelta: o accetta di collaborare con la giustizia, dimostrando così il suo ravvedimento operoso; ovvero, in caso contrario, resterà in carcere vita natural durante, stante la sua persistente inclinazione al crimine.

Per quanto attiene ai reati rientranti nella previsione normativa citiamo: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, associazione di stampo mafioso.

Conclusioni

Chiudiamo come abbiamo iniziato: il crimine non paga! Rendersi autori di crimini efferati non sempre, anzi raramente, comporta vantaggi.

L’ergastolo è la misura più grave prevista dall’ordinamento giuridico, e quando collegato a quelle condotte implicanti una lesione dell’ordine pubblico o il bene della vita giuridicamente tutelato, specie se commessi in forma associata, l’atteggiamento di chiusura del reo condannato, il quale non mostri di attivarsi in serio ravvedimento operoso, non può fare altro che peggiorare la propria posizione. Come? Con il carcere perpetuo.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...