Come fare denuncia per false comunicazioni sociali

Può essere presentata denuncia per false comunicazioni sociali tutte le volte in cui sussistono contemporaneamente tutti gli elementi (oggettivo e soggettivo) dettati dalla normativa di riferimento.

Generalmente le situazioni concrete che sono idonee a costituire reato sono previste, disciplinate e punite ai sensi di disposizioni inserite nel Codice Penale. Esistono, tuttavia, alcune eccezioni di fatti costituenti reato che sono disciplinati da altre norme contenute in settori differenti dell’ordinamento. Tra queste si rammenta, a titolo di esempio, la fattispecie di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate, rispettivamente disciplinate dall’articolo 2621 del codice civile e 2622 del codice civile. Vediamo nel prosieguo quali sono gli elementi costitutivi e tutti gli ulteriori elementi rilevanti delle due figure.

Quando si può fare denuncia per false comunicazioni sociali?

Può essere presentata denuncia per false comunicazioni sociali tutte le volte in cui sussistono contemporaneamente tutti gli elementi (oggettivo e soggettivo) dettati dalla normativa di riferimento. In proposito, prendendo le mosse da quanto previsto dall’articolo 2621 del codice civile è dato leggere, innanzitutto, che esso si applica in via residuale in tutti i casi in cui non deve trovare applicazione l’articolo 2622 del codice civile (“Fuori dei casi previsti dall’art. 2622”), così configurandosi quale norma applicabile in via sussidiaria.

Altro aspetto di palese evidenza è la natura di reato proprio delle false comunicazioni sociali, come è evincibile dal fatto che può essere commesso (e, quindi, contestato) solo ed esclusivamente dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori e non da soggetti diversi da quelli appena elencati. Sicché sono gli unici soggetti che potranno essere puniti per le condotte che di seguito si andranno ad analizzare. Si tratta, inoltre, di reato a dolo specifico, essendo necessario che, ai fini della sua integrazione, il soggetto agente agisca per il precipuo scopo di conseguire per sé o per altri un profitto che possa qualificarsi come ingiusto.

Trattasi, pertanto, di finalità specifica che il soggetto agente deve essersi prefissato con la commissione dei fatti elencati dalla disposizione di cui all’articolo 2621 del Codice civile e che a breve si riepilogheranno. Ciò significa che l’autore del fatto non solo deve manifestare la volontà cosciente di compiere i fatti indicati dalla norma, ma anche quella di raggiungere lo scopo ulteriore e ultroneo del perseguimento di un profitto ingiusto.

Fatta questa premessa, le condotte punite dalla norma in esame consistono, specificamente, in quelle di chi, rivestendo le qualifiche di cui si è già avuto modo di analizzare nelle “comunicazioni sociali” – ossia nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge – con consapevolezza (e, quindi, non per errore):

  • espongano fatti materiali non rispondenti al vero;
  • omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione sia imposta dalla legge e inerenti a situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
  • commettano i fatti di cui ai punti precedenti con riguardo a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di soggetti terzi. in modo che concretamente possano indurre soggetti terzi in errore circa le caratteristiche proprie della società.

In proposito la giurisprudenza nel corso degli anni è giunta a opinare nel senso che sussiste il delitto in questione qualora, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, il soggetto agente si discosti consapevolmente e senza fornire adeguata motivazione da tali criteri, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i soggetti destinatari delle comunicazioni.

Per quanto, invece, attiene all’ipotesi disciplinata dall’articolo 2622 del codice civile di “False comunicazioni sociali delle società quotate” si applica per le ipotesi in cui le condotte sono poste in essere dai soggetti già elencati nei capoversi precedenti che siano operanti in società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Uno delle concretizzazioni più frequenti è il falso in bilancio, caso in cui il bilancio economico dell’azienda venga compilato in modo volontariamente errato oppure vengano omesse delle informazioni salienti.

Queste fattispecie di reato possono realizzarsi, specificamente, in riferimento alle seguenti documentazioni: bilancio consolidato, bilancio straordinario, nota integrativa e relazione sulla gestione, relazione dei sindaci, relazione sulla fusione, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, relazione sulla remunerazione, relazioni finanziarie, relazione sui pagamenti ai governi, comunicazioni sociali.

Qualora sussistano tutti gli elementi costitutivi dei reati sopra descritti il soggetto che si ritenga danneggiato da tali condotte può presentare denuncia per false comunicazioni sociali al fine di vedere condannare l’agente nei limiti della pena edittale previsti dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

Cosa rischia chi viene denunciato per false comunicazioni sociali?

Il soggetto che venga denunciato per false comunicazioni sociali ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile, a seguito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti, ove riconosciuto colpevole, rischia di vedersi condannare alla pena della reclusione da un minimo di uno a un massimo cinque anni, mentre la condanna ai sensi dell’articolo 2622 del codice civile comporta l’eventuale applicazione della pena della reclusione da un minimo di tre a un massimo di otto anni.

Ecco come fare una denuncia per false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali è normalmente procedibile d’ufficio. Il soggetto che abbia subito il reato di cui agli articoli 2621 o 2622 del codice civile (in specie, la società, i soci, i creditori, o gli altri destinatari delle comunicazioni sociali), che, salva l’ipotesi caratterizzata dalla lieve entità dei fatti, desideri, comunque, procedere a denunciare il fatto, può, tuttavia, proporre querela nel termine di tre mesi dalla commissione del fatto da parte di uno dei soggetti elencati nella prima parte delle due disposizioni e, quindi, come già si è avuto modo di analizzare nei paragrafi precedenti: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori.

La denuncia può essere proposta secondo le consuete modalità consentite dalla legge, ossia presentandola alle forze dell’ordine (carabinieri, polizia giudiziaria) ovvero direttamente presentandola presso gli uffici della Procura della Repubblica competente per territorio (quella del luogo in cui è stato commesso il fatto, c.d. locus commissi delicti).

Con la presentazione della denuncia, mediante deposizione resa agli agenti ovvero mediante presentazione di documento redatto in carta libera e sottoscritta oltre che datata in calce senza necessità di ulteriori requisiti di forma ulteriori e diversi, prende avvio il procedimento penale ordinario.

Il fatto di lieve entità

Il giudice che deve valutare il fatto commesso può ritenere, sulla scorta della considerazione della natura e delle dimensioni della società oltre che degli effetti della condotta, che il fatto possa qualificarsi di lieve entità. In conseguenza di ciò, la pena è diminuita rispetto alle fattispecie base e il soggetto agente può essere condannato alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Secondo le intenzioni del legislatore, peraltro, i fatti di lieve entità riguardano in concreto le imprese che ai sensi della legge fallimentare non possono fallire e che si identificano con quelle che nei tre esercizi antecedenti hanno avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000,00 euro, quelle che nei tre esercizi antecedenti hanno realizzato ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a 200.000,00 euro, quelle che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000,00 euro. Se il fatto è di lieve entità esso è sempre procedibile a querela di parte.

Conclusione

In conclusione, chiunque ipotizzi di essere stato destinatario di false comunicazioni sociali può presentare denuncia ove ritenga sussistenti tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato al fine di chiedere che venga punito nei termini di legge. Ove sorgano dubbi in merito ai presupposti ed alle modalità secondo le quali è possibile procedere è sempre, comunque, consigliabile consultare un avvocato che affianchi nella gestione della vicenda.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...