Come fare denuncia per aggiotaggio

Vuoi denunciare un caso di aggiotaggio? Ecco la guida pratica per fare la denuncia in modo efficace.

Il codice penale italiano nel Libro II, Titolo VIII si occupa di prevedere e disciplinare i delitti (ossia quei reati che per la loro gravità vengono sanzionati con le pene più gravi dell’ergastolo, della reclusione e della multa) contro l’economia pubblica, l’industria è il commercio. Nel capo primo di tale titolo si occupa, in specie, dei delitti contro l’economia pubblica e tra essi annovera anche il reato di “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, più comunemente noto come “Aggiotaggio”.

Come premessa generale, sembra opportuno mettere in rilievo il fatto che tale reato si propone di tutelare l’interesse identificato nell’economia nazionale nel momento della circolazione della circolazione delle merci e dei valori e tende a contrastare le manovre fraudolente attuate per rialzare i prezzi e le quotazioni di tutte le merci del mercato.

Orbene, abbozzato questo primo tentativo di inquadramento sistematico è opportuno procedere nei paragrafi seguenti ad analizzare quali sono gli elementi costitutivi che devono essere integrati al fine di considerare realizzato il reato.

Quando si può fare una denuncia per aggiotaggio?

Affinché un soggetto possa essere incriminato a titolo di “Rialzo e riabbasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio” ai sensi dell’articolo 501 c.p. è necessario che attui una condotta che si sostanzi:

  • Nel pubblicare o, comunque, altrimenti diffondere notizie false, esagerate o tendenziose
  • Adoperi altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato

con il fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci.

E’ bene precisare sin da subito che, perché l’autore della condotta possa essere sanzionato a titolo di aggiotaggio, non occorre, in realtà, che concretamente si verifichi l’evento del turbamento del mercato interno dei valori e delle merci, essendo necessario e sufficiente che il soggetto attivo ponga in essere una delle due condotte sopra descritte.

Si delinea, quindi, un reato di mera condotta. La realizzazione dell’evento è, al contrario, posta a carico del soggetto agente a titolo di circostanza aggravante (il che significa che le pene previste dall’articolo, nella misura che vedremo nel paragrafo seguente, ove si realizzi l’evento sono aumentate). Il pericolo che si intende scongiurare con tale disposizione riguarda, se non l’intero territorio nazionale, almeno una zona sufficientemente vasta di esso, in modo da poter nuocere alla pubblica economia.

Per quanto attiene, poi, al concetto di divulgazione, è stato precisato in dottrina che esso è da considerarsi ben più ampio rispetto a quello di pubblicizzazione e che tende a ricomprenderlo. In proposito, la giurisprudenza è volta ad escludere la sussistenza del reato nei casi in cui la comunicazione di notizie false sia rivolta ad uno o più soggetti determinati, dal momento che, come detto, la norma incrimina solo ed esclusivamente le condotte di pubblicazione e divulgazione (così lasciando intendere che a rilevare è il fatto che le notizie debbano raggiungere più persone, in modo che il rischio di ledere il bene giuridico tutelato possa dirsi serio e concreto).

Inoltre, si deve considerare che nel concetto di altri artifici si tende a sussumere tutte le condotte che non riescono a trovare una definizione espressa o che in qualche misura si differenzino da quelle esplicitamente descritte dalla norma in maniera diretta, come, ad esempio, eventuali critiche o giudizi.

Alla commissione di uno dei fatti sopra delineati deve concorrere la sussistenza dell’elemento soggettivo, in assenza del quale il reato non può dirsi configurato, e che in questo caso deve essere identificato nel dolo specifico, essendo necessario che il soggetto agente preveda e voglia non solo il fatto tipico delineato, ma anche il fine di turbare il mercato interno delle merci.

In sostanza, la disposizione richiede non solo la consapevolezza della falsità, esagerazione o faziosità delle notizie e la volontà diretta al fine di cagionare un turbamento del mercato dei valori e delle merci. Non sono, tuttavia, mancate in dottrina teorie di senso opposto che ritengono trattarsi di reato a dolo generico, consistendo l’effetto del turbamento del mercato in null’altro che la necessaria conseguenza della condotta.

Occorre, peraltro, aggiungere che, anche se il soggetto attivo è individuato con il termine “Chiunque”, il reato può essere commesso solo da parte di coloro che, per lo specifico ruolo che rivestono, possono acquisire e detenere notizie privilegiate. Sono i cosiddetti insiders. Infine, viene sanzionato per “aggiotaggio” anche il soggetto autore del fatto lo commetta all’estero, in danno della valuta italiana o di titoli pubblici italiani.

Qualora si realizzino entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, nei termini sopra delineati si ritiene possa procedersi legittimamente a formulare denuncia per aggiotaggio ovvero presentare un esposto alla Procura della Repubblica competente per territorio, individuata in ragione del luogo in cui il reato può dirsi consumato.

Cosa rischia chi viene denunciato per aggiotaggio?

Ai sensi dell’articolo 501 c.p. il soggetto che commetta il reato, in esito ad un giudizio penale incardinato nei suoi confronti, può vedersi condannare alla pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 516,00 a 25.822,00 per la fattispecie base.

Ove, come già si è avuto modo di anticipare, si verifichino in concreto l’aumento delle merci o dei valori la pena è aumentata nella misura ordinaria di un terzo e, quindi, con la reclusione fino a quattro anni e la multa da 688,00 a 34.429,33 euro. In ogni caso, la condanna per aggiotaggio, comporta l’ulteriore conseguenza dell’interdizione del soggetto agente dai pubblici uffici. La disposizione prevede, inoltre, alcune circostanza aggravanti (ad effetto speciale, in quanto comportano l’aumento della sanzione in misura superiore al terzo), la cui presenza comporta l’incremento della sanzione edittale nella misura di un mezzo. Si tratta delle ipotesi in cui:

  • Il fatto è commesso dal cittadino italiano per favorire interessi stranieri
  • Dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo

In tali ultime ipotesi, ferma restando la conseguenza dell’interdizione del soggetto agente dai pubblici uffici, la sanzione della reclusione fino ad anni quattro e mesi sei e della multa commisurata dal giudice entro i limiti edittali che vanno da un minimo di 774,00 ad un massimo di 38.733,00 euro.

Ecco come fare una denuncia per aggiotaggio

Trattandosi di reato che tutela un interesse pubblico la denuncia o l’esposto (in proposito si rammenti che la prima consiste nel deposito di un atto che delinea un fatto ben determinato e penalmente rilevante all’autorità giudiziaria, chiedendo la punizione del soggetto colpevole, con l’’esposto si porta a conoscenza dell’autorità competente la commissione di fatti, rimettendo ad essa la valutazione del caso e la verifica dell’eventuale rispondenza ad una o più fattispecie di reato) deve essere rivolta alla Procura della Repubblica istituita presso il Tribunale territorialmente competente ed ivi depositata In essa il soggetto denunziante deve indicare espressamente:

  • Le proprie generalità
  • La propria qualifica
  • La descrizione dettagliata dei fatti, avendo cura di definirla anche temporalmente
  • La denuncia vera e propria con l’eventuale ulteriore dei fatti da verificare
  • La richiesta di essere informati in caso di archiviazione e la formulazione anticipata, in tal caso, di volersi opporre alla stessa
  • Luogo
  • Data
  • Sottoscrizione del denunziante

La forma, tuttavia, resta libera e non assoggettata a vincoli di forma. Ove, peraltro, si dovessero riscontrare difficoltà nella redazione, si rammenta che si può sempre scegliere di farsi assistere da un avvocato, che si occupi di affiancare nella stesura e nelle successive attività di deposito.

Concorso di reati: aggiotaggio e truffa

Tradizionalmente il reato di aggiotaggio è stato accostato a quello di truffa ex art. 640 c.p., in ragione della connotazione fraudolenta della condotta che lo caratterizza. L’aggiotaggio, invero, se ne discosta poiché si integra una frode collettiva, allargata, rivolta al grande pubblico. Inoltre, mentre il reato di truffa si sostanzia in un delitto a tutela del patrimonio personale, il delitto di aggiotaggio presuppone la messa in pericolo dell’economia pubblica. La ricaduta applicativa è che, trattandosi di reati distinti tra loro, possono concorrere.

Conclusione

In conclusione, l’ordinamento giuridico italiano si occupa di tutelare, come visto, anche beni pubblici, ritenendo che la loro lesione da parte dei soggetti agenti si riverberino, in concreto, sull’intero sistema nazionale.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...