Visto d’ingresso per il lavoro in Italia

I cittadini stranieri non facenti parte della Comunità Europea ovvero quelli appartenenti ai paesi membri UE possono entrare in Italia per lavoro, sia pure a condizioni diverse gli uni dagli altri. Infatti, i secondi godono, diciamo, di uno status particolare per il fatto di essere appartenenti all’area dell’Unione Europea, e dunque hanno possibilità di accesso al territorio nazionale in modo più semplice.

Per i primi invece, cioè cittadini provenienti da paesi esteri o comunque dai c. d. paesi terzi o extra-UE, non possono accedere liberamente in Italia, così come in altri paesi UE, se non a determinate condizioni e presupposti, e per lavorare necessitano di seguire una particolare procedura per ottenere il visto di lavoro Vediamo di seguito la situazione inerente il cittadino non membro dell’UE.

Cos'è il visto per lavoro: definizione e finalità

Il visto di lavoro consiste in un atto autorizzatorio, avente natura amministrativa, con il quale lo Stato Italiano concede a un soggetto straniero, di regola appartenente ad un paese extra UE, il permesso di accedere nel proprio territorio, per un certo periodo di tempo.

Esso vien rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero Il visto viene rilasciato, solo se ricorrono determinati requisiti e condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, che variano in base alla domanda presentata ed alla relativa documentazione. La procedura per esercitare il lavoro in Italia, inoltre, cambia a seconda se il cittadino straniero è già residente in Italia o invece risiede all’estero e deve entrare in Italia.

Tipologie di visti per lavoro

Il visto di lavoro, atto autorizzativo che consente l’accesso nel territorio italiano per ragioni lavorative, può essere richiesto per motivi inerenti allo svolgimento di lavoro subordinato o per motivi di lavoro autonomo ovvero stagionale. Nel caso di lavoro autonomo, in Italia, serve che la prestazione abbia natura non occasionale e carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie

Per il visto relativo all’esercizio di attività di tipo professionale occorre possedere i medesimi requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio della stessa tipologia di attività professionale. Un’altra distinzione, come anticipato, va fatta in ordine all’ipotesi che il cittadino non UE sia residente all’estero oppure risieda già in Italia.

Nel primo caso, la procedura da seguire è diversa. In tal caso occorre prima attendere il decreto governativo annuale, il c. d. “decreto flussi”. Il decreto flussi si sostanzia in un provvedimento con cui il Governo italiano fissa annualmente le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari, che possono varcare i confini del nostro paese per motivi di lavoro, sia esso subordinato, autonomo e/o stagionale Stabilita la quota d’ingresso annuale, viene rilasciato il nullaosta, un atto amministrativo con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione autorizza il datore di lavoro ad assumere un lavoratore straniero residente all’estero, a seguito del quale sarà possibile pervenire all’ottenimento del visto di lavoro in Italia.

Quando il cittadino straniero sia già residente in Italia la possibilità di lavorare nel territorio del bel Paese è collegata al possesso del permesso di soggiorno. Per convertire la tipologia del permesso di soggiorno di cui si è già in possesso bisogna chiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione della prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiedere la conversione alla Questura.

Requisiti per ottenere il visto per lavoro

Per requisiti necessari ad ottenere il visto, s’intendono unicamente la presenza di alcuni presupposti all’atto della domanda di ottenimento del visto medesimo. Più che altro, uno dei requisiti, ovvero elementi che devono accompagnare la domanda di visto è il fatto che i motivi della richiesta rientrino tra quelli previsti per il rilascio. Per cui avremo un visto particolare in base al motivo dell’ingresso. Più precisamente possiamo distinguere tra, in base all’elenco fornito dal sito del Governo italiano in:

- Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.

- Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.

- Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.

- Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.

- visto turistico o manifestazioni sportive, per motivi quindi legati a finalità di vacanza o viaggio di piacere o sport. Per maggiori dettagli sui requisiti per ottenere il visto è possibile anche consultare la pagina web della Farnesina essendo la materia di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego senza obbligo di motivazione. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false/erronee attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta, l'inammissibilità della domanda, oltre alle conseguenze di tipo penale

Documentazione necessaria

In linea generale i documenti e requisiti che l'autorità consolare, al momento del rilascio del visto d'ingresso, deve preventivamente verificare che lo straniero abbia, sono:

- il passaporto valido o altro documento di viaggio;

- la documentazione comprovante la motivazione e le condizioni del soggiorno; - assenza di segnalazioni ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), un sistema d'informazione in cui sono segnalati oggetti rubati e persone ricercate dalla polizia a scopo di estradizione, colpite da un divieto d'entrata o scomparse;

- non sia considerato soggetto pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e/o internazionali.

- il possesso di mezzi economico-finanziari per il proprio sostentamento in Italia e per il rientro in patria, eventualmente anche l'alloggio idoneo;

- versamento dei diritti di visto.

Requisiti professionali e lavorativi

Per ottenere il visto è necessario che un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, sia interessato ad assumere il lavoratore straniero residente all'estero. I requisiti professionali e lavorativi variano in base alla tipologia di lavoro, se subordinato o professionale. In alcuni ipotesi saremo di fronte a lavoratori già formati all'estero, cioè soggetti che hanno frequentato corsi professionali o di lingua italiana organizzati dai consolati e dalle ambasciate italiane all'estero, hanno ottenuto il diploma e si sono iscritte nelle liste dei lavoratori tenute dalle ambasciate italiane.

Per quanto attiene i requisiti inerenti il lavoro subordinato, essi sono principalmente quelli di essere in possesso di un valido visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all'assunzione o allo svolgimento dell'attività lavorativa, oltre a quelli previsti per i lavoratori di nazionalità italiana.

Per il lavoro professionale, si aggiungono i medesimi requisiti richiesti ai cittadini italiani per l’esercizio della medesima attività professionale (Ad esempio, per lo svolgimento di rapporti di agenzia e rappresentanza: la maggiore età, non essere interdetto o inabilitato, non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, per esempio per reati contro la fede pubblica o delitti contro la p.a., non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa, ecc.).

Contratto di lavoro

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa. Per lavoro subordinato è da intendersi la collaborazione in una impresa mediante retribuzione della prestazione di lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un imprenditore (c. d. carattere di subordinazione).

Per il rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico (c/o la Prefettura competente) per l'Immigrazione provvederà a comunicare alla competente rappresentanza diplomatico-consolare, online (procedure telematiche) il nulla osta rilasciato per il lavoro subordinato, entro 40 giorni (per il rilascio o rifiuto).

Procedura per richiedere il visto per lavoro

Per la procedura di rilascio del visto di lavoro dobbiamo distinguere due situazioni: gli adempimenti del datore di lavoro e quelli dello straniero non comunitario aspirante lavoratore in Italia. Basandosi dalle informazioni fornite dalle prefetture, il datore di lavoro deve:

  1. attendere il decreto-flussi che stabilisce il numero massimo di cittadini non comunitari ammessi annualmente a lavorare in Italia come stagionali e lavoratori formati all'estero,
  2. richiedere il nullaosta per lavoro, attraverso le modalità telematiche online tramite il Servizio di inoltro telematico del Ministero dell'Interno. Salva sempre la possibile richiedere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio;
  3. aspettare l'appuntamento fissato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione per consegnare i documenti e dopo ritirare la ricevuta dell'invio telematico del nulla osta all'ambasciata o consolato nel paese di origine o residenza del lavoratore.
  4. Entro 60 giorni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, richiesto e ottenuto il parere della Questura competente sulla mancanza di elementi ostativi all’ingresso del lavoratore straniero, nonché all’assenza di specifici precedenti penali a carico del datore di lavoro che impedirebbero l’assunzione, rilascia il nulla osta. Per le domande presentate in relazione al D.P.C.M. 21 dicembre 2021, adottato per il 2021 ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge medesimo
  5. Il nulla osta ha validità è di 6 mesi. Viene trasmesso telematicamente all’autorità consolare italiana del Paese di residenza del lavoratore straniero.

La domanda viene inviata allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), il quale rilascia il nulla osta al lavoro a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

- rientri nell’ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;

- che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego;

- che non esistano motivi ostativi da parte della questura;

- che siano rispettati i presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri Gli adempimenti del cittadino straniero non comunitario (aspirante lavoratore) sono:

  • dopo aver ricevuto il nullaosta dal datore di lavoro : richiedere il visto d'ingresso all'Ambasciata o Consolato del suo Paese compilando un apposito modulo;
  • Attendere la comunicazione per eventuale ulteriore appuntamento con intervista, ossia la richiesta di informazioni sui motivi del visto
  • entro 8 giorni dall'arrivo in Italia: contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno

Compilazione del modulo di richiesta

Per la domanda di visto presso l’Ambasciata italiana occorre compilare un modulo.

Periodo di validità del visto e permesso di soggiorno

Come abbiamo visto, per lo straniero non comunitario e non residente in Italia, ottenuto il visto d’ingresso per il lavoro in Italia, ulteriore incombenza è la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è rilasciato a seguito della stipula del c.d. contratto di soggiorno (ossia il contratto di lavoro) tra il datore di lavoro italiano e lo straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dello straniero stesso.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro è:

  • 1 anno nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato; due anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • 9 mesi nel caso di uno o più contratti di lavoro stagionale (art.5, comma 3-bis, T.U.).

Rinnovo o conversione del visto per lavoro

L'istanza di rinnovo del permesso per lavoro subordinato va presentata, dallo straniero in possesso dell'autorizzazione al soggiorno alla Questore della provincia in cui dimora, attraverso la procedura del kit-postale, almeno 60 giorni prima della scadenza e fino a 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Il kit postale cartaceo deve essere consegnato in busta aperta presso gli uffici postali con Sportello Amico.

Se stai chiedendo il rinnovo, devi consegnare anche una copia del permesso di soggiorno scaduto e devi sempre esibire il passaporto La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo nei termini descritti, può comportare la revoca del permesso di soggiorno e l'allontanamento del lavoratore straniero dal territorio a meno che non dimostri che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Diritti e responsabilità con il visto per lavoro

I limiti del Visto d’ingresso sono collegati dalla tipologia di visto medesimo ed ai relativi motivi per cui è stato richiesto; se per motivi di lavoro subordinato, autonomo, o per ricongiungimento familiare, turistico, ovvero per motivi di studio e formazione. Altri limiti poi sono legati alla durata, se breve (inferiore ai 90gg) o lunga (superiore ai 90gg).

Con il rilascio del visto di ingresso per lavoro l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di Permesso di Soggiorno oppure dichiarando la propria presenza e la rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.

Per il resto, ed in via generale, ogni cittadino straniero in Italia gode degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani. Nel caso di commissione di reati si applica il principio locus commissi delicti secondo il quale la legge nazionale si applica a tutti i soggetti siano essi cittadini o stranieri che delinquono nel territorio dello Stato, ex art. 6 del codice penale, il cui primo comma statuisce che: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”

Diritti lavorativi e protezioni sociali

Il secondo comma dell'art. 10, della Costituzione italiana prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Pertanto, lo straniero presente nel nostro bel paese è anch’egli titolare di diritti fondamentali, cioè di quei diritti e libertà indicati nei primi 12 articoli di cui si compone: i diritti inviolabili dell'uomo, la pari dignità sociale ed eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, per quello che ci interessa in questa sede, riconosce a tutti il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, tra cui quelle che consentono allo straniero di lavorare regolarmente in Italia.

La Corte costituzionale, in tema di diritti estendibili agli stranieri, ha tenuto a precisare che il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. non deve essere considerato in modo isolato, ma va interpretato in connessione con l'art. 2 e 10 della Cost., il quale nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo non distingue tra cittadini e stranieri, ma garantisce i diritti fondamentali verso tutti, richiamando altresì le consuetudini e ad atti internazionali nei quali la protezione dei diritti fondamentali dello straniero è ampiamente assicurata (Corte cost. sent. 18 luglio 1986, n. 199), Quindi il principio di eguaglianza si estende verso tutti, cittadini italiani e cittadini, ma soltanto nell'ambito della titolarità dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost. e dalle norme internazionali, a cui la legge sulla condizione giuridica dello straniero deve essere conforme.

Lo straniero, qualunque sia la sua posizione, regolare o irregolare, nei confronti degli obblighi impostigli dalle leggi ordinarie che ne regolano l'ammissione e l'allontanamento dal territorio dello Stato, è una persona umana che deve essere rispettata come tale, al pari di tutti i cittadini. In virtù di tale eguaglianza, le pensioni italiane spettano anche ai lavoratori stranieri sia comunitari che extracomunitari.

Per i lavoratori non comunitari, tuttavia, le regole sono un po' diverse in relazione alla data in cui questi stranieri hanno iniziato a versare i contributi in Italia. Si tratta di una prestazione collegata ai contributi versati, che può essere fruita anche una volta rientrati nel proprio Paese di appartenenza, con esclusione di quelle assistenziali che possono essere fruite solo se residenti nel territorio italiano. Lo straniero non comunitario lavoratore in Italia, al compimento del 67° anno di età potrà richiedere la pensione per i periodi contributivi versati in Italia.

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...