Visto d'ingresso in Italia

I cittadini stranieri non facenti parte della Comunità Europea ovvero all’area Schengen, appartenenti cioè ai c. d. paesi terzi o extra-UE, non possono accedere liberamente in Italia, così come in altri paesi UE, se non a determinate condizioni e presupposti, e salvo che non appartengano all’elenco di cui al Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un determinato documento, (il visto) all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo Vediamo di capirne di più.

Cos'è il visto d'ingresso in italia

Il visto di ingresso consiste in un atto autorizzatorio, avente natura amministrativa, con il quale lo Stato Italiano concede a un soggetto straniero, di regola appartenente ad un paese extra UE, il permesso di accedere nel proprio territorio, per un certo periodo di tempo. Esso viene rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero Il visto viene rilasciato, solo se ricorrono determinati requisiti e condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, che variano in base alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.

Non sempre occorre il visto, per quanto il soggetto interessato appartenga ad un paese extracomunitario, in virtù del Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto, all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Si distinguono in visti

- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale

- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni)

- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni)

Non sono soggetti al visto i cittadini di tutti i Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;

Gli stranieri già residenti in uno Stato Schengen e titolari di un permesso di soggiorno non hanno bisogno di visto per soggiorni non superiori a 90 giorni, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro o studio/tirocinio – studio/formazione. Il regolamento n. 539/2001 stabilisce che l’obbligo del visto sia derogato per:

  • cittadini di paesi extra-UE titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale;
  • allievi di scuole di paesi terzi che sono residenti in uno Stato membro e che viaggiano con le loro scuole ai fini di una gita scolastica;
  • i rifugiati statutari e gli apolidi in possesso di un documento di viaggio dallo Stato membro in cui risiedono.

Requisiti per ottenere il visto d'ingresso in italia

Per requisiti necessari ad ottenere il visto, s’intendono unicamente la presenza di alcuni presupposti all’atto della domanda di ottenimento del visto medesimo. Più che altro, uno dei requisiti, ovvero elementi che devono accompagnare la domanda di visto è il fatto che i motivi della richiesta rientrino tra quelli previsti per il rilascio. Per cui avremo un visto particolare in base al motivo dell’ingresso.

Più precisamente possiamo distinguere tra:

- Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.

- Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.

- Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo dopo di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.

- Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività.

- visto turistico o manifestazioni sportive, per motivi quindi legati a finalità di vacanza o viaggio di piacere o sport. Per maggiori dettagli sui requisiti per ottenere il visto è possibile anche consultare la pagina web della Farnesina essendo la materia di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego senza obbligo di motivazione. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false/erronee attestazioni a sostegno della domanda di visto comportano, l'inammissibilità della domanda, oltre alle conseguenze di tipo penale

Procedura per richiedere il visto d'ingresso in Italia

La domanda di visto deve essere presentata all’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato italiano del vostro luogo di stabile residenza. Per il nostro paese vi è un apposito sito “Il visto per l’Italia” laddove è possibile trovare i recapiti telefonici/mail delle sedi in cui va presentata la richiesta di visto, selezionando il Paese di appartenenza, cioè dove si risiede, e seguire le indicazioni che ci vengono fornite.

Quanto alla documentazione da fornire, sempre attraverso il sito “Il visto per l’Italia” occorrerà indicare la cittadinanza, il paese di stabile residenza, la durata (se entro i 90 giorni o superiore ai 90gg) e la motivazione del soggiorno in Italia; per ogni tipologia di visto ci verranno richiesti la rispettiva documentazione da allegare alla domanda di visto. Il sito fornisce indicazioni anche per i costi da sostenere. Comunque, una volta recati presso l’ufficio visti dell’Ambasciata o Consolato italiano del paese straniero in cui si risiede, verranno fornite tutte le informazioni sulla documentazione ulteriore o integrativa da esibire ed allegare. In linea generale i documenti e requisiti che l'autorità consolare, al momento del rilascio del visto d'ingresso, deve preventivamente verificare che lo straniero abbia, sono:

- il passaporto valido o altro documento di viaggio;

- la documentazione comprovante la motivazione e le condizioni del soggiorno;

- assenza di segnalazioni ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS), un sistema d'informazione in cui sono segnalati oggetti rubati e persone ricercate dalla polizia a scopo di estradizione, colpite da un divieto d'entrata o scomparse;

- non sia considerato soggetto pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale e/o internazionali.

- il possesso di mezzi economico-finanziari per il proprio sostentamento in Italia e per il rientro in patria, eventualmente anche l'alloggio idoneo;

- versamento dei diritti di visto.

Diritti e limitazioni del visto d'ingresso in Italia

I limiti del Visto d’ingresso sono collegati dalla tipologia di visto medesimo ed ai relativi motivi per cui è stato richiesto; se per motivi di lavoro subordinato, autonomo, o per ricongiungimento familiare, turistico, ovvero per motivi di studio e formazione. Altri limiti poi sono legati alla durata, se breve (inferiore ai 90gg) o lunga (superiore ai 90gg).

Con il rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il cittadino straniero entro 8 (otto) giorni lavorativi, dall’ingresso in Italia, deve adempiere agli obblighi derivanti dalle norme relative al soggiorno sul territorio dello Stato, avanzando istanza di richiesta di permesso di soggiorno oppure dichiarando la propria presenza nei modi c/o l’Ufficio Immigrazione della Questura competente, indicato la rispettiva tipologia di visto di cui si è in possesso.

Per il resto, ed in via generale, ogni cittadino straniero in Italia gode degli stessi diritti fondamentali dei cittadini italiani. Nel caso di commissione di reati si applica il principio locus commissi delicti secondo il quale la legge nazionale si applica a tutti i soggetti siano essi cittadini o stranieri che delinquono nel territorio dello Stato, ex art. 6 del codice penale, il cui primo comma statuisce che: “Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana”

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CONCLUSIONI

Il visto d’ingresso è un atto necessario che consente di regolare l’ingresso di stranieri in Italia, effettuando i preventivi controlli utili anche ad evitare l’ingresso di soggetti pericolosi per l’ordine pubblico. Buon soggiorno.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...