Recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento

Scopri come affrontare il recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento in modo efficace. Leggi l'articolo per ottenere preziosi consigli e informazioni su come superare le sfide legali e procedurali nel recuperare i crediti da mantenimento oltre i confini nazionali.

Il concetto di separazione attiene alla fase patologica dell’esperienza matrimoniale. La separazione personale è l’istituto giuridico in virtù del quale, pur rimanendo fermo il vincolo matrimoniale, si dà avvio ad un regime matrimoniale modificato, venendo meno la comunione materiale e morale tra i coniugi ed il rapporto tra questi risulta ridotto al contenuto minimo. In particolare, vengono meno l’obbligo di convivenza nonché il dovere di assistenza morale o materiale.

D’altro canto, il dovere di fedeltà subisce una netta degradazione, riducendosi all’obbligo di evitare un comportamento che rechi grave offesa al coniuge. Occorre rammentare, comunque, che vige pur sempre l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, mutuando nella sostanza l’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge che non abbia mezzi sufficienti e salvo che a quest’ultimo non debba essere addebitata la separazione.

Tra gli effetti della separazione vi è anche quello di regolamentare, per l’appunto, i cosiddetti crediti alimentari, che vengono di norma riconosciuti a favore del soggetto della coppia economicamente più debole e che non riesca altrimenti a provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E’ di tutta evidenza, pertanto, che la disciplina dei crediti alimentari assume importanza fondamentale negli accordi che vengono conclusi in fase di separazione personale tra i coniugi. Può accadere che i coniugi o, comunque, il soggetto tenuto a versare il mantenimento e il soggetto beneficiario dello stesso non risiedano nello stesso Stato.

Nell’eventualità in cui il soggetto obbligato non provveda al pagamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento il beneficiario può in tal caso dare avvio alla procedura di recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento. Vedremo nel prosieguo di analizzare l’istituto in questione, prendendo le mosse dalla normativa di riferimento, per poi procedere con l’individuazione della competenza giurisdizionale, con la descrizione delle procedure di recupero oltre che degli strumenti tecnologici all’uopo utilizzati.

Normativa europea

Al fine di inquadrare correttamente la questione è opportuno, innanzitutto delineare il quadro normativo di riferimento in materia di recupero transfrontaliero dei crediti di mantenimento. Tra essi spiccano, tra gli altri:

  • il regolamento CE n. 4/2009: esso introduce le norme regolatrici dell’individuazione della competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, matrimonio e affinità nonché, tramite richiamo espresso e rinvio al Protocollo Aja del 2007, la disciplina dell’individuazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, oltre che disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, atti pubblici e transazioni giudiziarie;
  • la Convenzione dell’Aia del 2007: essa è diretta a garantire l’efficacia dell’esazione internazionale di prestazioni e, quindi, crediti alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia, mediante istituzione di un regime di collaborazione tra le autorità degli Stati contraenti, permettere di presentare domande al fine di ottenere decisioni in materia di alimenti, garantire il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, richiedere misure efficaci che consentano di eseguire le decisioni in materia di alimenti.

Competenza giurisdizionale

In punto di individuazione della competenza giurisdizionale in caso di recupero transfrontaliero dei crediti di mantenimento le regole generali, in ossequio a quanto previsto dalla normativa di riferimento e come individuata nel paragrafo precedente, prevedono che negli Stati membri aderenti alla Convenzione e al Regolamento CE citati sono competenti a procedere alternativamente:

  • l’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del convenuto (il soggetto tenuto al pagamento e rimasto inadempiente),
  • l’autorità giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore (ossia il beneficiario del mantenimento),
  • l’autorità giurisdizionale competente in base alla legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare acceda a detta azione e salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti, l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare acceda a detta azione e salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

In deroga a quanto sin qui rammentato, tuttavia, occorre precisare che la legge prevede la possibilità per le parti coinvolte, mediante conclusione di un accordo redatto per iscritto, di convenire che in materia di controversie aventi ad oggetto la materia delle obbligazioni alimentari decida alternativamente l’autorità giurisdizionale dello Stato aderente in cui una delle parti risieda abitualmente, l’autorità giurisdizionale dello Stato di cittadinanza di una delle parti, l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle controversie in materia matrimoniale, l’autorità giurisdizionale dello Stato aderente in cui i coniugi o gli ex coniugi hanno avuto l’ultima residenza comune per un periodo minimo di un anno.

Oltre che nei casi sin qui evocati, la competenza può essere individuata anche in relazione allo Stato aderente dinnanzi al quale compare il convenuto. In via sussidiaria rispetto alle precedenti regole, vale la regola dell’individuazione della competenza giurisdizionale dell’autorità dello Stato di cittadinanza comune alle parti.

In via residuale e in casi eccezionali possono conoscere della questione le autorità giurisdizionali di uno Stato membro se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento ed a condizione che la controversia presenti un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale cui ci si è rivolti.

Un ultimo cenno merita in materia il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, in virtù del quale le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro (inteso come Stato aderente alla Convenzione Aja) deve essere riconosciuta anche in un altro Stato membro, senza che all’uopo sia necessario esperire procedimento speciale.

Tale principio vige per tutti gli Stati membri, ad esclusione della Danimarca, in ragione dell’applicazione del protocollo del 2007 e, anzi, negli Stati aderenti vige un vero e proprio obbligo al riconoscimento. Invero, peraltro, la decisione che sia stata emessa in uno Stato membro non può essere assoggettata a riesame del merito nello Stato membro in cui deve essere riconosciuta, resa esecutiva ovvero eseguita.

Procedure di recupero

Per quanto attiene alle procedure di recupero esperibili nei confronti del soggetto tenuto al pagamento delle obbligazioni da mantenimento la via ordinaria da esperire è quella di azionare, mediante avvio della procedura esecutiva internazionale, ossia di quella procedura in ragione della quale, sulla scorta del titolo, costituito dalla sentenza con la quale il Giudice dispone l’obbligo al pagamento, può procedere a richiedere un decreto ingiuntivo europeo per le somme non corrisposte, cui far seguire la notifica di atto di un atto di precetto e del pignoramento.

Il decreto ingiuntivo europeo, ovviamente, deve essere notificato al debitore inadempiente. Di tale adempimento, in sede internazionale, si occupa lo stesso giudice. Copia del decreto ingiuntivo europeo, corredata, ove occorra, anche di traduzione, viene conseguentemente inviata alle autorità competenti in materia di esecuzione nello Stato membro in cui dev'essere eseguita.

Quivi, l'esecuzione avverrà secondo le norme e le procedure nazionali locali. In via alternativa, è possibile fare ricorso alla procedura cosiddetta unitaria, che consta, nella sostanza, nella richiesta di emissione al Giudice competente di un’ordinanza di sequestro conservativo imposto direttamente sui conti bancari intestati al debitore inadempiente.

Tale richiesta, peraltro, viene esaminata e, ove ritenuta meritevole, accolta inaudita altera parte, ossia senza che sia stato preventivamente ascoltato il coniuge o, comunque, il soggetto tenuto al versamento degli importi dovuti a titolo di mantenimento. In aggiunta a quanto detto sembra opportuno precisare che il Regolamento europeo sembra voler promuovere la collaborazione delle Autorità Centrali tra strati aderenti al fine di avviare azioni e formulare richieste mediante gli uffici di altri paesi, prevedendo la possibilità di richiedere al Giudice dello Stato estero di accertare gli elementi relativi ai presupposti di emissione e/o permanenza dei provvedimenti emessi e agevolando l’acquisizione di prove e informazioni sulle condizioni dell’ex coniuge che si sia trasferito all’estero, tentando di promuovere le composizioni amichevoli.

Strumenti tecnologici

Nell’attività di recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento gli operatori del settore si avvalgono di una serie di strumenti tecnologici, che costituiscono un valido ausilio al fine di agevolare e velocizzare le procedure. Tra le piattaforme più note e principalmente usate in tale settore si possono rammentare:

  • e-justice: si tratta di una sorta di sportello unico elettronico istituito nel campo della giustizia europea, sul quale è possibile rinvenire tutta la modulistica necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività oltre a tutte le informazioni e accedere a strumenti di formazione;
  • Sistema Informativo per il Recupero Transfrontaliero (SIRT): si tratta di un sistema alternativo e parallelo a quello in precedenza descritto e che, al pari di e-justice, consente il rinvenimento, agli operatori della materia e ai soggetti che siano interessati, di tutte le informazioni e la modulistica necessarie al fine di procedere al recupero dei crediti di mantenimento transfrontaliero.

In sostanza, mediante l’accesso ai portali e sistemi sopra indicati ogni soggetto interessato può reperire informazioni, contattare professionisti esperti in materia di recupero transfrontaliero di crediti, scaricare tutta la modulistica necessaria al fine di recuperare modelli che siano in linea con le esigenze concrete.

Esperienze nazionali

Bisogna rammentare che in taluni casi di recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento l’operazione ha avuto particolare successo in ragione di un’attuata cooperazione internazionale tra Stati, nel corso della quale lo scambio di informazioni e/o contatti e l’operatività congiunta delle autorità competenti.

Tanto è accaduto, ad esempio, nel caso della cooperazione tra Italia e Romania per il recupero di crediti da mantenimento. Si è, infatti, verificato un caso in cui: in sede di pronuncia di divorzio il tribunale affidava il figlio alla madre, ponendo a carico del padre il mantenimento; il tribunale italiano, al contrario affidava il bambino in via esclusiva al padre, ordinandone l’immediato rientro in Italia e imponendone, al contrario, un contributo al mantenimento in capo alla madre.

La Corte di Giustizia Europea veniva, quindi, adìta al fine di verificare se nel caso di specie dovesse ritenersi sussistente il principio della litispendenza come sostenuto dal giudice italiano. In tal caso, la Corte di Giustizia Europea ha dato atto del fatto che il Regolamento n. 2201/2003, vigente in materia di litispendenza si fondasse sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali.

Nel caso di specie, invero, la collaborazione reciproca tra le autorità italiana e romena ha consentito di evidenziare che in materia vige il principio di fiducia reciproca, spettando al giudice il compito di verificare la propria competenza, non potendosi più procedere con riesame della competenza del giudice dello Stato membro, conseguendone che i motivi di non riconoscimento delle sentenze straniere debbano essere limitati al minimo indispensabile.

L’opportunità di addivenire a tale conclusione e, quindi, di affermare la giurisdizione in capo all’autorità avanti la quale sia stata incardinata l’azione per prima e ottenere, quindi, il recupero del credito dovuto a titolo di mantenimento è stata il frutto di una cooperazione tra le autorità dei Paesi coinvolti.

Conclusioni

Da tutto quanto evidenziato e brevemente rappresentato nei paragrafi precedenti è dato concludere che il recupero transfrontaliero dei crediti da mantenimento assume particolare rilievo ove sia necessario garantire adeguato supporto economico all’ex coniuge ovvero ai figli in tutti i casi in cui il soggetto tenuto al pagamento e il beneficiario risiedano in Stati differenti, a causa del trasferimento avvenuto a seguito della separazione personale dei coniugi.

E’ evidente sul punto come il fine della legislazione vigente in materia sia quello di evitare che l’obbligato possa sottrarsi alle proprie responsabilità semplicemente fissando la propria residenza in un Paese differente rispetto a quello in cui risiedeva in costanza di matrimonio.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...