Gli effetti della separazione

Le condizioni di separazione stabilite nei provvedimenti adottati dal giudice in sede di separazione, sono sempre suscettibili di modifica, qualora vi siano giustificati motivi.

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1. La modifica delle condizioni di separazione

Tra i fatti maggiormente rilevanti, idonei a giustificare una richiesta di revisione delle condizioni di separazione e divorzio, vi sono:

  • Sopravvenienza di nuovi oneri familiari (come, ad esempio, la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al versamento o la nascita di un nuovo figlio da altro compagno/a);
  • Nuove esigenze dei figli;
  • Convivenza del coniuge beneficiario dell'assegno;
  • Licenziamento, cessazione di attività commerciale, dimissioni o pensionamento;
  • Insorgenza o aggravamento di una patologia.

2. Gli effetti della separazione

Gli effetti principali della separazione legale incidono su due aspetti fondamentali:

  • Sui rapporti personali tra coniugi, per cui la sentenza che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi, a norma dell'art. 143 c.c. In particolar modo viene sospeso l’obbligo di coabitazione, come anche l'adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, fatta eccezione per quanto riguarda la prole. Un'altra eventuale conseguenza della separazione è la possibilità di vietare alla moglie l'uso del cognome del marito.
  • Sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, in questo caso, invece, la separazione legale produce molteplici e rilevanti effetti, sia per i coniugi che per i terzi:
  • lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni;
  • l’assegnazione della casa familiare, in questo caso, però, bisogna distinguere qualora essa si di proprietà esclusiva, nel qual caso rientrerà nella sfera di disponibilità unica del coniuge proprietario, al contrario, qualora sia di proprietà comune potrà essere chiesta la divisione giudiziale solo se la coppia non ha figli, salvo un diverso accordo intercorso tra i due.

3. Il divorzio e il divorzio breve

Il divorzio è quel particolare strumento giuridico attraverso il quale è possibile far cessare gli effetti giuridici del matrimonio, solo a partire dal momento in cui viene pronunciata la sentenza.

Nella maggior parte dei casi il divorzio viene chiesto quando è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, è stata omologata la separazione consensuale oppure è intervenuta la separazione di fatto.

Altre cause di divorzio previste dalla Legge n. 898/1970 sono:

  • La condanna dell'altro coniuge, con sentenza passata in giudicato, intervenuta dopo il matrimonio, inerenti a pene particolari, come, ad esempio, l’ergastolo, delitti contro la famiglia, la moralità pubblica o il buon costume, ecc.;
  • Nel caso in cui l’altro coniuge abbia contratto all'estero un nuovo matrimonio oppure abbia ottenuto, sempre all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio;
  • La mancata consumazione del matrimonio;

Il divorzio breve, invece, è una nuova modalità, prevista dalla Legge n. 55/2015, che riduce a 6 o 12 mesi, a seconda dei casi, il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.

  • In caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio (rispetto ai 3 anni previsti dalla 898/1970);
  • In caso di separazione consensuale, il termine di 1 anno si riduce ulteriormente a 6 mesi.

Fonti normative

Art. 143 c.c.

Legge n. 898/1970

Legge n. 55/2015

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