Gli impedimenti matrimoniali

Al fine di contrarre il vincolo coniugale, è necessaria la sussistenza di alcuni requisiti imprescindibili e parimenti, l’assenza di condizioni contrarie all’assunzione del vincolo medesimo, tra i futuri coniugi. Vediamo i dettagli.

impedimenti matrimoniali

1. L’istituto del matrimonio: requisiti, impedimenti e tipologie

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia, e più precisamente, gli impedimenti al matrimonio

Gli impedimenti matrimoniali, costituiscono circostanze ostative alla valida celebrazione del matrimonio. Il matrimonio, è l’atto con in quale, due soggetti esprimono la volontà di costituire tra loro, una comunione di vita spirituale e materiale, adempiendo agli obblighi di fedeltà, assistenza e collaborazione, che sorgono in virtù del vincolo coniugale. 

Il matrimonio, può essere:

  • civile, se celebrato dinanzi all’ufficiale di stato civile;
  • concordatario, celebrato dinanzi al ministro di culto, trascritto nei registri di stato civile; 
  • religioso, senza effetti civili, avendo esclusivamente valore canonico, non rilevando per l’ordinamento giuridico.

Per contrarre matrimonio, il codice civile, richiede che sussistano precise condizioni, quali: 

  1. la maggiore età dei due nubendi; 
  2. la loro piena capacità d’agire, al fine di prestare validamente il consenso al vincolo coniugale;
  3. la libertà di stato, non potendo contrarre il vincolo, il soggetto già precedentemente unito in matrimonio. 
Gli impedimenti matrimoniali, possono essere di due tipi: 
  • impedimenti dirimenti, che comportano l’invalidità del matrimonio, assoggettandolo all’azione di annullamento; 
  • impedimenti impedienti, che non influiscono sull’efficacia del matrimonio, comportando soltanto l’applicazione di una sanzione pecuniaria nei confronti degli sposi e del pubblico ufficiale.

Inoltre, è possibile distinguere tra: 

  • impedimenti assoluti, che non ammettono alcuna deroga; 
  • impedimenti relativi, per i quali è possibile chiedere un’apposita dispensa al Tribunale.

1.1 Gli impedimenti dirimenti

Gli impedimenti dirimenti, costituiscono condizioni contrarie alla valida celebrazione del matrimonio, che lo rendono annullabile, ai sensi degli articoli 117 e 119 del codice civile. Il codice civile, infatti, disciplina le condizioni di validità, che devono sussistere al fine contrarre il vincolo coniugale, stabilendo che il nubendo non può sposarsi, per la ricorrenza di un impedimento al matrimonio, nel caso: 

  1. della minore età: essendo richiesto, infatti, il raggiungimento della maggiore età, per contrarre matrimonio. Tale impedimento, tuttavia, può essere dispensato dal Tribunale, su ricorso del minore, qualora sussistano gravi motivi e sia stata appurata la sua maturità e le ragioni per addivenire al matrimonio. Il Tribunale, dopo aver sentito i suoi genitori ed il pubblico ministero, provvede con decreto, reclamabile dinanzi alla Corte d’appello, autorizzando il matrimonio del minore, ma che abbia compiuto i sedici anni. 
  2. dell’infermità di mente: essendo esclusa la possibilità di contrarre il vincolo coniugale, per chi sia stato interdetto per infermità mentale. Ciò in quanto, l’interdetto non ha la capacità d’agire, e quindi la capacità a prestare validamente il proprio assenso al matrimonio. Qualora, il procedimento d’interdizione, sia in itinere, il matrimonio può essere sospeso, su istanza del pubblico ministero, finché non passi in giudicato, la sentenza sull’interdizione. 
  3. della libertà di stato: dal momento che è impedito il matrimonio, a chi sia già unito precedentemente in matrimonio. Il divieto, riguarda il vincolo coniugale con effetti civili, rimanendo escluso il matrimonio solo religioso, non rilevando nell’ordinamento giuridico. 
  4. dei vincoli di parentela, affinità o adozione: essendo esclusa la possibilità per i nubendi di contrarre matrimonio, qualora intercorrono tra loro, rapporti di parentela o adozione oppure di affinità (vincolo sussistente tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge). Tale impedimento, può essere dispensato dal Tribunale, nell’ipotesi di matrimonio riguardante rapporti di parentela tra zio/zia e nipote oppure rapporti d’affinità, autorizzando il matrimonio, con proprio decreto, reclamabile entro 10 giorni, dinanzi alla Corte d’Appello. 
  5. del tentato o consumato omicidio del coniuge dell’altro nubendo: è fatto divieto di contrarre le nozze, con il coniuge della vittima del reato, per il soggetto che sia stato condannato per il suo omicidio tentato o consumato. L’impedimento, si applica esclusivamente nell’ipotesi di condanna, mentre qualora avvenga soltanto il rinvio a giudizio dell’indagato, il matrimonio rimane sospeso fino all’eventuale sentenza di scioglimento.

1.2 Gli impedimenti impedienti

Gli impedimenti impedienti, comportano soltanto una sanzione a carico degli sposi o del pubblico ufficiale. VI rientrano: 

  • il lutto vedovile: non potendo la donna, contrarre matrimonio, prima che sia decorsi 300 giorni dall’annullamento o divorzio del precedente matrimonio.
    Ciò, al fine di evitare confusione sulla paternità del nascituro, e quindi escludere la nascita del figlio, in costanza del secondo matrimonio, ma generato durante le prime nozze. Il matrimonio, può essere autorizzato dal Tribunale, qualora sia escluso lo stato di gravidanza o risulti con sentenza definitiva, la mancanza di convivenza tra gli ex coniugi, nei 300 giorni antecedenti l’annullamento o divorzio. Il divieto, non si applica anche nel caso d’impotenza a generare del precedente marito oppure nel caso di mancata consumazione di rapporti coniugali. In tal caso, è prevista una sanzione a carico degli sposi e del pubblico ufficiale, da 20€ a 82€.
  • l’omessa pubblicazione dell’annuncio di matrimonio, salvo che il Tribunale, autorizzi per grazi motivi, di omettere la pubblicazione oppure nel caso di matrimonio celebrato in pericolo di vita. In tal caso, è prevista una sanzione a carico degli sposi e del pubblico ufficiale, da 41€ a 206€

In entrambi i casi, i due nubendi dichiarano, sotto loro responsabilità, che non ricorre alcun impedimento dirimente.

2. Il matrimonio religioso 

Anche per il matrimonio religioso, senza effetti civili, sono previste ipotesi d’impedimento al matrimonio.
Al pari dell’ordinamento civile, anche la legge canonica, richiede i requisiti: 
  1. della maggiore età
  2. della capacità d’agire;
  3. della mancanza di vincoli di parentela o adozione
  4. dell’assenza di condanna penale;
  5. della libertà di stato

Oltre a tali requisiti, la legge canonica, prevede quali impedimenti:

  1.  l’impotenza, quale disfunzione ad avere rapporti coniugali; 
  2. l'appartenenza a Fedi religiose diverse da quella Cattolica, da parte di uno o entrambi i nubendi, dispensabile dalla Santa Sede o dall’Ordine competente;
  3. l’appartenenza ad Ordini Sacri, dispensabile dalla Santa Sede; 
  4. il vincolo del voto di castità, espresso pubblicamente, dispensabile dalla Santa Sede; 
  5. la coercizione della donna, allo scopo di addivenire al matrimonio.

Fonti normative

Codice civile: articoli 84, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 101, 117, 119, 134, 140.
Codice di Diritto Canonico: articoli 1083 – 1094.

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