Chi paga le tasse di successione?

A seguito della scomparsa di una persona cara, sorgono a carico dei suoi prossimi congiunti alcuni obblighi di natura fiscale, tra cui il pagamento dell’imposta di successione. Vediamo la misura dovuta da ognuno di essi e le conseguenze in caso di mancato pagamento.

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1. L’imposta di successione

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto successorio e, più precisamente, quali sono i soggetti tenuti a seguito della morte del defunto al pagamento dell’imposta di successione, dopo aver assolto l’obbligo di rendere la dichiarazione di successione.

Propedeutica al pagamento dell’imposta di successione è infatti la dichiarazione di successione, attraverso la quale i soggetti che subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che facevano capo al defunto.

In questo modo, si rende noto al fisco le generalità del defunto e quelle di coloro che succedono nel suo patrimonio e, inoltre, l’ammontare complessivo del compendio ereditario. Questo, permettere all’Agenzia dell’Entrate di calcolare la misura dell’imposta di successione, dovuta dai soggetti obbligati. Di conseguenza, permette anche di comunicare ad ogni erede l’importo da questi dovuto all’erario, attraverso l’avviso di liquidazione, da soddisfare entro i successivi 60 giorni tramite il modello F24.

1.1 La dichiarazione di successione: chi deve presentarla?

La dichiarazione di successione, va presentata all’Agenzia dell’Entrate, personalmente dal soggetto interessato oppure avvalendosi dell’assistenza di commercialisti o enti autorizzati (Caf), entro il termine di 1 anno, che inizia a decorrere dalla morte del defunto.

Sono tenuti, a presentare la dichiarazione:

  • i soggetti, chiamati a succedere a titolo di eredità o legato oppure dai loro rappresentanti legali, muniti di apposita procura (allo stesso modo, sono tenuti a tale adempimento fiscale, i soggetti che succedono, per effetto della dichiarazione di morte presunta, pronunciata dal giudice, dopo dieci anni dalla scomparsa del presunto morto);
  • i soggetti, autorizzati a disporre temporaneamente dei beni di una persona dichiarata dal tribunale assente;
  • i soggetti a cui è affidata l’amministrazione dell’eredità;
  • i soggetti, nominati curatori del patrimonio ereditario, nel caso di eredità giacente;
  • i soggetti, nominati dal testatore medesimo, esecutori testamentari, deputati al controllo e corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel testamento.

La dichiarazione di successione, va inoltrata all’Agenzia dell’Entrate, nella cui circoscrizione, il defunto aveva, al momento della morte, l’ultima residenza oppure nell’ipotesi in cui il defunto, avesse spostato la propria residenza in territorio straniero, presso l’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, competente in base all’ultima residenza italiana avuta dal defunto in Italia. Nel caso in cui, sussista l’impossibilità di individuare la residenza del soggetto defunto oppure che sia sconosciuta, sarà competente, l’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, di Roma 6, a cui, andrà inoltrata la dichiarazione di successione.

La legge, prescrive alcune ipotesi determinate, in cui non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione. Infatti, il coniuge del defunto ed i suoi parenti in linea retta (cioè direttamente discendenti tra loro, come nel caso dei genitori e figli), sono esonerati, dalla presentazione della dichiarazione di successione, qualora l’attivo ereditario sia inferiore alla soglia limite, pari a 100.000€, purché non siano presenti beni immobili oppure diritti reali costituiti su beni immobili.
Un’ulteriore ipotesi di esenzione dall’obbligo di rendere la dichiarazione di successione, è riconosciuta a favore di coloro, che nonostante siano stati chiamati a succedere nel complesso di beni e rapporti, a titolo di eredità oppure di legato, abbiano formalizzato la propria rinuncia a succedere, antecedentemente al decorso dell’anno, decorrente dalla morte del defunto. Analoga esenzione, è attribuita a favore dei chiamati all’eredità, che non essendo in possesso dei beni appartenuti al defunto, abbiano fatto ricorso al tribunale competente, affinché venisse nominato, un curatore dell’eredità medesima.

2. Pagamento delle tasse di successione

I soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione, sono coloro che succedono nel patrimonio del defunto a titolo di erede o di legatario, nonché coloro che siano immessi temporaneamente nella gestione del patrimonio dell’assente e coloro che succedono nel patrimonio di una persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta.

A fini d’imposta, fino a quando l’eredità non sia stata accettata, da tutti i chiamati a succedere nel patrimonio del defunto, sono ritenuti eredi tutti i soggetti che non abbiano formalizzato la loro rinuncia a succedere.

A tal fine, è previsto l’esonero dal pagamento delle tasse di successione per color che abbiano rinunziato all'eredità o che abbiano richiesto la nomina di un curatore non avendo beni ereditari in loro possesso, a condizione che la rinuncia o la richiesta di nomina sia avvenuta antecedente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione di successione.

La richiesta, deve essere fatta entro un anno dalla morte del defunto, dandone comunicazione per iscritto tramite raccomandata all’ufficio di registro competente per territorio. È necessario, inoltre, allegare alla stessa la copia della rinuncia o della richiesta di nomina, che devono essere autenticate dal cancelliere del tribunale, ove si è aperta la successione.

2.1 Imposta di successione: calcolo della base imponibile

A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l’ufficio dell’Agenzia dell’Entrate, competente per territorio, provvede ad effettuare il calcolo della base imponibile, ossia l’ammontare dell’imposta dovuta dai soggetti obbligati, in base al valore del patrimonio ereditario devoluto ai chiamati a succedere, detraendo dall’attivo ereditario, le passività, ossia i debiti contratti in vita dal defunto, e gli oneri deducibili per legge.

A tal fine, fanno parte dell’attivo ereditario:

  1. il denaro, gioielli e la mobilia fino al 10% del valore imponibile dell'asse ereditario;
  2. i beni immobili, mobili e i titoli al portatore;
  3. rendite, pensioni e crediti;
  4. le partecipazioni in società.

Sono esclusi dall’attivo ereditario, e quindi esenti dal pagamento dell’imposta di successione:

  1. i titoli di stato, come i BOT, nonché i titoli emessi da altri stati appartenenti all’UE;
  2. le automobili, iscritte al P.R.A. (pubblico registro automobilistico);
  3. le aziende, comprese le partecipazioni o rami d'azienda, a condizione che gli eredi permangono per almeno un quinquennio nello svolgimento dell’attività, intrapresa dall’azienda medesima.

La base imponibile dell’imposta di successione, si ottiene sottraendo al patrimonio attivo dell’eredità, i rapporti costituenti le passività facenti capo al defunto al momento della morte.

Il passivo ereditario, comprende:

  • i debiti contratti in vita dal defunto, purché risultanti da atto aventi data antecedente alla morte del debitore oppure risultanti da un provvedimento definitivo del giudice;
  • i debiti relativi all’attività dell’impresa o dell’azienda appartenuta al defunto;
  • i costi per le spese mediche del defunto, sostenute dai chiamati a succedere negli ultimi sei mesi di vita del defunto;
  • i costi per le spese funebri.

A seguito del calcolo della base imponibile, l’Agenzia dell’Entrate, determina l’importo dell’imposta di successione, dovuta dai soggetti obbligati, provvedendo a notificarli l’avviso di liquidazione, entro il termine massimo di tre anni, dalla presentazione della dichiarazione di successione, a pena di decadenza. Successivamente, alla notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, i soggetti obbligati, dovranno provvedere al relativo pagamento, entro il termine di 60 giorni, avvalendosi del modello F24 oppure attraverso l’addebito automatico sul conto corrente bancario, indicato nella dichiarazione di successione.

2.2 In che misura gli eredi pagano: responsabilità solidale e franchigie

l pagamento dell’imposta di successione, è basato sulla residenza fissata dal defunto al momento della propria morte.
È previsto, infatti, che ove, il defunto avesse la propria residenza, al momento del decesso, in Italia, l’imposta di successione, si applica a tutti i beni e rapporti, facenti a lui capo, anche sé esistenti in territorio straniero.
Qualora, invece, il defunto, avesse stabilito la propria residenza all’estero, l’imposta sarà applicata ai soli beni e rapporti esistenti sul territorio dello Stato Italiano. L’imposta di successione, può essere soddisfatta dai soggetti obbligati, anche con pagamento dilazionato fino ad un massimo di dodici rate, purché l’importo dovuto all’Erario, sia superiore a 1.000 €, versando entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione, almeno il 20% dell’imposta dovuta.

Ove, non venga corrisposto il pagamento iniziale pari al 20% dell’importo dovuto nonché in caso d’inadempimento anche di una sola rata, decaderà il beneficio del pagamento dilazionato, e di conseguenza, il pagamento dell’imposta per l’intero importo, maggiorato di interessi e sanzioni. L’importo dovuto da ogni erede, è ispirato al principio della responsabilità solidale, infatti, anche se ognuno di essi è tenuto al pagamento dell’imposta, sulla base della quota ricevuta, è anche vero che, gli eredi sono responsabili solidamente nei confronti del fisco, al pagamento delle tasse di successione.

Ciò significa, che l’erario, in mancanza del pagamento spontaneo da parte di ognuno di essi della propria quota, può, chiedere ad uno solo di essi il pagamento totale di quanto dovuto, il quale avrà poi il diritto di regresso, nei confronti degli altri, potendo pretendere dagli stessi, il rimborso di quanto pagato. Alla regola generale, fanno eccezione, la posizione dell’erede che abbia accettato, l'eredità col beneficio d’inventario, il quale è obbligato in solido con gli altri soggetti, soltanto, entro il limite della quota di eredità che gli spetterebbe e la posizione dei chiamati a succedere che non abbiano ancora accettato l’eredità, obbligati in solido al pagamento delle tasse di successione, entro il limite di valori dei beni ereditari che siano in loro possesso. Infine, coloro, che succedono a titolo di legato, sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati.

L’ordinamento, prevede alcune franchigie, ossia soglie diversificate rispetto al grado di parentela, che lega i successori al defunto, al di sotto delle quali, l’imposta non è dovuta, e le aliquote, a cui sono assoggettati gli eredi:

  • franchigia fino a 1.000.000 € di valore dell’eredità e aliquota al 4%, per l’importo superiore, per il coniuge, figli ed ascendenti;
  • franchigia di € 100.000 € e aliquota al 6% per fratelli e sorelle del defunto;
  • nessuna franchigia per gli altri parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado, con aliquota al 6%;
  • nessuna franchigia per tutti gli altri soggetti, con aliquota al 8%. Qualora, il successore, abbia una disabilità, la franchigia, è aumentata a 1.500.000 €.

3. Cosa accade se si paga in ritardo e cosa accade se non si paga

Qualora i soggetti tenuti al pagamento delle tasse di successione non vi provvedono o vi provvedono parzialmente entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, è prevista una maggiorazione d’imposta pari al 30%. Tuttavia, tale maggiore importo si riduce della metà qualora avvenga il pagamento spontaneo, entro trenta giorni dalla scadenza del termine.

In tal caso, il versamento va effettuato comprendendo oltre a quanto dovuto a titolo di imposta di successione, contando anche gli interessi legali, calcolati dal giorno in cui il pagamento è esigibile fino a quello del versamento ed infine la sanzione ridotta.

Nel caso in cui, invece, le tasse di successione non vengano pagate, l’Agenzia delle Entrate provvede d’ufficio all’accertamento fiscale e notifica la cartella esattoriale. comprensiva dell’importo dovuto a titolo d’imposta. Questa, verrà maggiorata dalle sanzioni per il mancato versamento nonché dagli interessi, calcolati nella misura del 4,5% per ogni semestre di ritardo.

Fonti normative

Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346: Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

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Avvocato Roberto Ruocco

Roberto Ruocco

Mi chiamo Roberto Ruocco, ho conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno 2013. Successivamente ho svolto il Praticantato Forense, presso uno studio legale, attivo in tutta la ...