La dichiarazione di successione

La dichiarazione di successione, è propedeutica al pagamento delle imposte dovute sul patrimonio ereditario, consentendo all’Agenzia delle Entrate, di procedere alla liquidazione di quanto dovuto dai chiamati a succedere al defunto.

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1. Cos’è la dichiarazione di successione

L'argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema della successione ereditaria, e più precisamente, l’obbligo di inoltrare la dichiarazione di successione, all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti, che succedono al defunto, a seguito della sua morte.

La dichiarazione di successione, è una formalità di natura fiscale, attraverso la quale si rende noto, all’Agenzia delle Entrate, l’apertura della successione e di conseguenza gli adempimenti a cui sono tenuti, gli eredi e legatari, successivamente alla morte del defunto.

Difatti, la dichiarazione di successione, da assolversi sia nel caso di successione per legge e sia nel caso di successione testamentaria, consente all’erario di venire a conoscenza:

  • delle generalità del defunto;
  • delle generalità degli eredi o legatari;
  • del patrimonio ereditario, sia attivo che passivo, che apparteneva al defunto. Ciò, allo scopo di consentire, all’Agenzia delle Entrate, di calcolare la base imponibile dell’imposta di successione, che deve essere corrisposta dagli eredi e legatari, sul valore del compendio ereditario, in cui essi subentrano, a seguito della morte del defunto.

2. Chi deve presentare la dichiarazione di successione?

L’obbligo, di rendere la dichiarazione di successione, all’Agenzia delle Entrate, successivamente alla morte del defunto, è imposto a carico:

1. dei soggetti chiamati a succedere al defunto nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, che facevano capo a quest’ultimo, fin quando, non vi abbiano espressamente rinunciato;

2. dei soggetti, che abbiano accettato l’eredità (ossia che ricevono l’intero patrimonio oppure una quota del patrimonio appartenuto in vita al defunto);

3. dei soggetti, che succedono al defunto, a titolo di legato (ossia chi riceve beni determinati, appartenuti al defunto);

4. dai successori del defunto, nell’ipotesi di apertura della successione, per effetto della dichiarazione di morte presunta, pronunciata del tribunale, qualora siano trascorsi dieci anni dalla scomparsa;

5. dei soggetti, immessi a disporre temporaneamente del patrimonio, appartenuto alla persona dichiarata assente dal tribunale, qualora siano trascorsi due anni dalla sua scomparsa;

6. dai legali rappresentati degli eredi o legatari, muniti di apposita procura, rilasciata dagli eredi o legatari;

7. dai soggetti, nominati amministratori dell’eredità;

8. dai soggetti, nominati curatori delle eredità giacenti (ossia nell’intervallo intercorrente tra l’apertura della successione e la sua accettazione da parte di chi subentra al defunto);

9. dagli esecutori testamentari, designati direttamente dal defunto, al fine eseguire e vigilare sul corretto adempimento delle dichiarazioni di ultima volontà del testatore.

Nell’ipotesi, in cui, vi siano più soggetti, chiamati a succedere nel patrimonio del defunto, è sufficiente presentare un’unica dichiarazione di successione, all’Agenzia delle Entrate. L’ordinamento, tuttavia, disciplina specifiche ipotesi di esenzione dall’obbligo di rendere la dichiarazione di successione, riconosciuta, a favore:

a) del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, nipoti) del defunto, a condizione che l’attivo ereditario abbia un valore inferiore a 100.000€ e che nel patrimonio ereditato non siano presenti beni immobili oppure diritti reali immobiliari. Tali condizioni, devono persistere contemporaneamente, occorrendo inoltre che il limite di 100.000€ non venga superato, anche in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, per effetto dell’attribuzione all’erede o al legatario di ulteriori beni del patrimonio ereditario.

b) degli eredi o dei legatari del defunto, che anteriormente alla scadenza del termine annuale per rendere all’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione di successione, abbiano provveduto, a rinunciare ai propri diritti successori, con dichiarazione resa ad un notaio oppure al cancelliere del tribunale, del luogo, ove il defunto, aveva al momento della morte, la propria residenza;

c) dei soggetti chiamati a subentrare nel patrimonio ereditario del defunto, che entro il termine annuale per rendere la dichiarazione, abbiano richiesto al tribunale, la nomina di un curatore dell’eredità, non essendo nel possesso dei beni, facenti parte del patrimonio ereditario.

3. Come e dove si presenta?

La dichiarazione di successione, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente, in modalità telematica. L’invio cartaceo della documentazione, infatti, è concesso, soltanto ai soggetti che risiedono all’estero, e che siano impossibilitati a provvedere per via telematica.

In quest’ultimo caso, la trasmissione della dichiarazione di successione, può avvenire tramite raccomandata A/R oppure con altra modalità dalla quale si evinca, senza dubbio, l’invio della documentazione (ad es. utilizzando la posta elettronica certificata).

I soggetti tenuti, a rendere la dichiarazione di successione, possono provvedervi attraverso l’assistenza di professionisti o enti autorizzati (commercialisti, CAF) oppure rivolgendosi all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio. In alternativa, i soggetti obbligati, possono provvedervi personalmente.

A tal fine, occorre utilizzare il software gratuito, predisposto direttamente dall’erario e denominato “Dichiarazione di successione”, registrandosi sulla piattaforma, utilizzando le proprie credenziali SPID (ossia il riconoscimento digitale dell’utente, necessario ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione).

Attraverso le credenziali personali, infatti, il soggetto interessato, può accedere al proprio profilo utente e procedere alla compilazione ed invio telematico della dichiarazione. La dichiarazione di successione, va presentata presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione, il defunto aveva la residenza, al momento della morte.

In caso di trasferimento all’estero, del soggetto defunto, sarà competente l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per territorio, sulla base dell’ultima residenza, stabilita in Italia, dal defunto medesimo. Ove, non sia possibile individuare, la residenza del soggetto defunto, la dichiarazione di successione, andrà presentata, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di Roma 6.

4. Quali documenti servono

La dichiarazione di successione, essendo propedeutica al pagamento dell’imposta di successione, deve contenere le indicazioni relative al defunto ed ai soggetti chiamati a succedere nel suo patrimonio e di conseguenza anche la descrizione analitica dell’attivo e del passivo ereditario. Alla dichiarazione di successione, vanno allegati:

  • la copia di un documento relativo alle generalità del defunto nonché del codice fiscale ed il certificato di morte;
  • la copia di un documento d'identità del coniuge e dei parenti più prossimi;
  • la dichiarazione sostitutiva dell’atto di famiglia, del defunto e degli eredi e legatari, ad esso legati da rapporti di parentela o affinità;
  • la copia del testamento del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, nell’ipotesi di successione testamentaria;
  • la copia degli atti di proprietà di beni immobili, di cui era titolare, eventualmente anche in comunione, il defunto;
  • la copia degli atti di donazione, compiute in vita dal defunto;
  • la copia degli atti relativi ai beni mobili registrati;
  • le partecipazioni societarie a nome del defunto;
  • la copia dei documenti concernenti le passività ed i debiti a carico dell’eredità;
  • i documenti relativi alle deduzioni, riduzioni e detrazioni d’imposta;
  • gli estremi del pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e di bollo.

5. Termini di presentazione

La dichiarazione di successione, deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate, entro il termine di un anno, dall’apertura della successione, decorrente dalla morte del defunto. Tuttavia, vi sono alcune ipotesi, in cui il termine annuale, non decorre dalla morte del defunto, ma da alcune specifiche circostanze, tra cui:

1. in caso di nomina del rappresentante legale degli eredi o legatari oppure dei chiamati a succedere al defunto, il termine di un anno decorre, da quando il rappresentante legale, abbia avuto notizia della sua nomina;

2. nell’ipotesi nomina del curatore per la gestione dell’eredità giacente oppure di designazione di un esecutore testamentario, da parte del testatore, il termine di 12 mesi, decorre dal momento, essi siano venuti a conoscenza del loro incarico;

3. nell’ipotesi di fallimento in corso al momento del decesso del debitore oppure dichiarato entro sei mesi dalla sua morte, il termine annuale, inizia a decorrere dal momento in cui è dichiarata la chiusura del fallimento;

4. in caso di dichiarazione giudiziale di assenza e conseguente immissione temporanea nel possesso dei beni dell’assente, il termine di un anno, decorre da quando i beneficiari siano stati messi in possesso dei beni;

5. nel caso di dichiarazione giudiziale di morte presunta (in mancanza della precedente dichiarazione di assenza), il termine annuale, decorre dal momento in cui la relativa sentenza del tribunale, sia divenuta esecutiva;

6. nell’ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, la dichiarazione deve essere presentata entro un anno, decorrente dalla scadenza del termine per redigere l’inventario medesimo;

7. nel caso di rinuncia, da parte di uno o più chiamati a succedere, il termine annuale, decorre da quando gli altri chiamati ereditari, ne abbiano avuto conoscenza;

8. nell’ipotesi di attribuzione di altri beni ereditari a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, tale da superare la soglia di 100.000€ quale condizione di esenzione dalla presentazione della dichiarazione, il termine annuale decorre dal momento dell’attribuzione ulteriore.

6. Come avviene il pagamento dell’imposta?

Successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione, da parte dei soggetti obbligati, l’Agenzia delle Entrate, sulla base del complessivo patrimonio ereditario, provvede a calcolare l’ammontare della base imponibile, determinando al netto delle detrazioni e riduzione, l’importo dell’imposta di successione.

Effettuato, il calcolo dell’imposta dovuta, l’Agenzia delle Entrate, è tenuta, a pena di decadenza, a notificare l’avviso di liquidazione, entro il termine perentorio di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

A seguito della notifica dell’avviso di liquidazione, i soggetti obbligati devono procedere, entro il termine di 60 giorni, al pagamento dell’imposta, utilizzando il modello F24 oppure tramite l’addebito sul conto corrente, indicato nella dichiarazione di successione.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo relative alla successione, queste devono essere saldate, utilizzando il modello F23. Per il pagamento dell’imposta di successione, gli eredi sono solidalmente responsabili nei confronti dell’erario, e pertanto l’Agenzia delle Entrate, potrà richiedere il pagamento per intero ad un solo di essi, il quale, avrà poi diritto di rivalsa nei confronti degli altri obbligati.

Tuttavia, è previsto, che:

  • l’erede che abbia accettato l’eredità col beneficio d’inventario, è obbligato solidalmente con gli altri eredi, soltanto nel limite del valore della quota ereditaria ricevuta;
  • i chiamati a succedere al defunto, a titolo di eredità, che non hanno ancora accettato, ma siano nel possesso dei beni del defunto, rispondono in solido dell’imposta;
  • i legatari, sono obbligati al pagamento dell’imposta di successione, nel limite del valore del bene ricevuto a titolo di legato.

Il soggetto obbligato, al pagamento dell’imposta di successione, può chiederne la dilazione dell’importo, fino ad un massimo di dodici rate, purché l’importo dell’imposta non sia superiore a 1.000€, versando entro sessanta giorni dall’avviso di liquidazione, almeno il 20% dell’imposta dovuta.

Nell’ipotesi di mancato versamento iniziale del 20% del totale dell’imposta ovvero in caso di mancato pagamento di una delle rate successive, verrà meno la possibilità del pagamento dilazionato, dovendo il contribuente, provvedere al pagamento dell’imposta residua, per l’intero ammontare, maggiorato degli interessi e relative sanzioni.

Roberto Ruocco

Fonti normative

Decreto Legislativo 31 Ottobre 1990, n. 346: Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

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