Eredita coniuge in separazione beni: Come funziona, le quote

La scelta dei coniugi, di adottare il regime patrimoniale della separazione dei beni, non ha alcuna rilevanza sui diritti successori riconosciuti ai coniugi stessi al momento dell’apertura della successione di uno di essi.

Al momento della morte di qualsiasi soggetto persona fisica si apre la successione dei suoi beni, con la quale avviene la distribuzione delle sue sostanze tra gli eredi.

Orbene, in proposito sembra opportuno precisare che vi sono soggetti che sono considerati come eredi necessari e che rientrano di diritto nella categoria dei soggetti legittimari, ai quali è per legge riservata una quota dell’eredità del defunto.

Tra i soggetti legittimari è annoverata anche la moglie. Tuttavia, un quesito che si è posto e che continua a porsi in materia è quello inerente all’eventuale rilevanza da riconoscere al regime patrimoniale scelto dai coniugi durante il matrimonio. In specie, ci si chiede se optare per la comunione legale dei beni ovvero per la separazione legale dei beni possa comportare differenze anche sui diritti a succedere in capo alla moglie o al marito superstite.

Il regime patrimoniale della famiglia: brevi cenni

Prima di procedere nella trattazione inerente alla devoluzione dell’eredità del coniuge al consorte in regime di separazione dei beni, sembra opportuno chiarire brevemente quali sono gli aspetti principali che caratterizzano tale regime e che lo distinguono da quello della comunione dei beni, eventualmente riservando un approfondimento della materia ad apposita separata trattazione.

In primo luogo, occorre sottolineare che, laddove non venga espressamente dai coniugi effettuata scelta differente, al momento della celebrazione del matrimonio si instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Ne consegue che, per l’effetto tutto ciò che viene acquistato dai coniugi, sia singolarmente sia in maniera congiunta, in costanza di matrimonio finisce per appartenere in parti uguali (e, quindi, nella misura del 50%) al marito e alla moglie.

Sono fatti salvi i beni di cui ciascuno dei coniugi fosse già proprietario prima della celebrazione del matrimonio e quelli che, invece, vengono, in qualsiasi momento, acquistati per l’effetto di donazione, eredità o mediante il ricorso al denaro ottenuto per effetto di un ottenuto risarcimento.

Ove, tuttavia, i coniugi lo desiderino possono, al momento della celebrazione del matrimonio, mediante apposita ed espressa dichiarazione, da annotarsi nell’atto di matrimonio, optare per il regime della separazione dei beni, mediante il quale, invece, marito e moglie rimangono ciascuno proprietario esclusivo dei beni che acquista.

Diversamente, è comunque ben possibile che i coniugi sottoscrivano una convenzione matrimoniale, ovvero un “contratto” con il quale, in parziale deroga al regime legale della comunione dei beni, stabiliscano esplicitamente i propri rapporti patrimoniali, andando a disciplinare a chi spetti nel dettaglio la proprietà dei beni e delle sostanze acquistate durante il matrimonio nonché a chi spetti la relativa amministrazione.

Come funziona la successione ereditaria nella separazione dei beni?

A questo punto della trattazione può procedersi ad analizzare l’aspetto relativo al funzionamento della successione ereditaria nei riguardi del coniuge qualora la coppia abbia, al momento del matrimonio, optato per il regime di separazione patrimoniale dei beni. Il quesito che ci si pone, pertanto, è il seguente: il regime patrimoniale prescelto incide sui diritti successori del coniuge?

Come si è già avuto modo di premettere, il solo fatto di essere marito o moglie del soggetto defunto attribuisce al soggetto la qualità di erede legittimario, con tutte le conseguenze che da tale qualità, per l’appunto, derivano.

Si rammentano, in proposito, il fatto che: l’erede legittimario non può mai essere diseredato (salvo che non ricorrano eventuali ipotesi di indegnità a succedere), ha sempre diritto a una quota del patrimonio del defunto (anche ove diversamente previsto con il testamento di questi), se leso nella propria quota di riserva prevista ex lege può contestare la divisione ereditaria cui si sia dato luogo nel termine di dieci anni dalla data del decesso del familiare e contestare le donazioni effettuate dal defunto che abbiano eventualmente comportato una lesione della quota della legittima.

Per quanto attiene alla posizione della moglie ovvero del marito di persona defunta, nello specifico, si prevede che esso succeda al defunto, anche qualora vi sia stata separazione personale, salvo il caso in cui vi sia stato a suo carico addebito della separazione. In proposito, qualora sia stato redatto un testamento la quota spettante è, comunque, così determinata:

  • Se il defunto lascia solo il coniuge, non avendo avuto figli, a questi spetta una quota del suo patrimonio pari alla metà dell’eredità complessiva.
  • Se il defunto lascia il coniuge e un figlio la quota della legittima al primo spettante è determinata nella misura di un terzo dell’asse ereditario.
  • Se il defunto lascia il coniuge e due o più figli spetta al coniuge il diritto ad ottenere una quota pari ad un quarto del patrimonio del de cuius.
  • Se al defunto succedono il coniuge e uno o entrambi i genitori (o altri eventuali ascendenti, in caso di mancanza di questi ultimi), il coniuge avrà diritto a metà dell’eredità.

Ove, invece, il soggetto non abbia provveduto a redigere un testamento ovvero qualora il documento non sia ritenuto valido la devoluzione avviene secondo le seguenti quote:

  • Se il defunto lascia solo il coniuge, non avendo avuto figli, a questi spetta la totalità dell’eredità del consorte venuto a mancare.
  • Se il defunto lascia il coniuge e un solo figlio il patrimonio si trasferisce al primo nella misura della metà.
  • Se il defunto lascia, invece, il coniuge e due o più figli al primo spetta un terzo dell’asse ereditario complessivamente considerato.
  • Se, infine, il defunto lascia il coniuge oltre ad ascendenti, fratelli e sorelle, al coniuge superstite spettano i due terzi del patrimonio che costituisce l’eredità.

Quid iuris, allora, qualora la coppia abbia optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni?

Che incidenza ha detta circostanza sulle regole di successione appena rievocate? In realtà, l’aver optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni, rispetto a quanto prospettato, non implica tendenzialmente differenze. In ambo i casi, infatti, al momento del decesso di uno dei coniugi, l’altro eredita il patrimonio nella misura fissata dalle disposizioni del codice civile e che si sono brevemente rammentate poco sopra. L’unica differenza consta in quanto si va ad esplicitare di seguito.

Se i beni del coniuge defunto ricadevano sotto il regime della comunione legale essi confluiscono nell’asse ereditario solo nella misura della metà, la restante metà essendo già di proprietà del coniuge sopravvissuto.

Allorquando, invece, i coniugi avessero optato per il regime di separazione patrimoniale i beni del defunto andrebbero a confluire per la totalità nell’eredità, essendo essi rimasti quand’era in vita di esclusiva sua proprietà.

Conclusione

Oltre a quanto si è detto nei paragrafi precedenti, sembra appena il caso di rammentare che al coniuge superstite in regime di separazione personale dei beni spetta, comunque, sempre il diritto di abitazione (ovviamente a titolo gratuito, non essendo soggetto ad alcun canone) nella casa familiare, con la possibilità di usare tutti gli arredi che la compongono.

Fonti normative:

Codice civile, articoli 215 - 219, 217, 536 . 585, 713 – 729, 737 – 747.

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Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...