Voucher: cosa sono e come funzionano?

I voucher sono una modalità di retribuzione del lavoro occasionale accessorio

Cosa sono i voucher?

1. Cosa sono i voucher?

I voucher (detti anche buoni lavoro) sono una forma di retribuzione diffusa principalmente nelle situazioni di lavoro occasionale accessorio. Si tratta di uno strumento che nel corso degli anni è stato soggetto a diversi interventi al fine di contrastare il lavoro in nero, inizialmente in alcuni settori, per poi estenderlo a favore di tutti i lavoratori, grazie alla l. 99/2013. 

Negli ultimi tempi sono stati particolarmente utilizzati nel settore dell’intrattenimento, della ristorazione, dell’agricoltura, costituendo una forma di pagamento legale e tracciabile.

2. Limiti di utilizzo

Inizialmente era previsto un limite di 5000 euro annui, il quale è stato aumentato sino a 7000€ con il d. lgs. 81/2015 (noto come Jobs Act). Per la precisione le prestazioni rese nei confronti di imprenditori e liberi professionisti non possono superare 2.020 € netti annui (2.693 € lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) che il singolo lavoratore può guadagnare in un anno. 

Tuttavia non possono essere utilizzati in sostituzione di un contratto di collaborazione continuata, poiché questo comporterebbe un abuso del diritto; inoltre, questi non rappresentano unicamente una modalità di retribuzione che permette di combattere l’evasione ed il lavoro in nero, ma anche uno strumento per regolarizzare i contributi previdenziali.

3. Come funzionano i voucher?

Il funzionamento dei voucher è molto semplice: questi vengono acquistati dalle aziende direttamente presso l’INPS, la quale li vidima con il proprio bollo. Una volta compiuta la prestazione, questi buoni lavoro vengono assegnati al lavoratore il quale deve consegnarli nuovamente all’INPS o alle tabaccherie autorizzate e aderenti all’iniziativa per ottenere il pagamento.

Ogni buono ha un valore di 10 euro lordi ai quali vanno sottratti i contributi previdenziali INPS (13%), l'assicurazione INAIL (7%) e i costi di gestione del servizio (5%): il valore netto che riceve il lavoratore è pari a 7,50€ per ciascun buono. Il 25% di trattenute appena indicato svolge una funzione assistenziale e previdenziale, andando a costituire, seppure in minimi termini, una parte dei contributi del lavoratore.

4. Dove si acquistano i voucher

I datori di lavoro possono scegliere tra varie modalità di acquisto:

  • Per via telematica con la quale è possibile acquistare mediante pagamento online, oppure modello F24 Elide o bollettino postale;
  • Direttamente presso l’INPS la quale emette buoni del lavoro del valore di 10, 20 o 50€;
  • Presso le tabaccherie e banche autorizzate (ad esempio acquistando mediante il servizio di internet banking di Intesa San Paolo è possibile scegliere un unico buono cumulativo del valore di 500 euro);
  • Presso tutti gli sportelli postali.

Una volta acquistati i voucher il datore di lavoro deve attivare il buono dando comunicazione all’INPS dell’inizio del lavoro occasionale accessorio; una volta attivato (in un periodo non superiore a 24 ore) la fase di riscossione passa a carico del lavoratore.

Dove si cambiano? Presso gli stessi canali autorizzati alla vendita, i quali accetteranno i buoni in cambio del pagamento in denaro. In questo modo il lavoratore non incontrerà alcuna difficoltà nell’ottenere il pagamento della propria prestazione di lavoro, vedendosi inoltre riconosciuta una piccola parte di contributi previdenziali.

5. Novità introdotte dai d.l. n. 25/2017 e n. 50/2017

I voucher sono stati abrogati a seguito della conversione del d.l. n. 25/2017, entrato in vigore il 17 marzo 2017. Tuttavia con l'art. 54 bis del successivo d.l. n. 50/2017 (convertito in l. n. 96/2017) è stato introdotto il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (prestO).

Si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova disciplina. È vietato il ricorso a questo strumento da parte di:

  • utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
  • imprese che operano nel settore dell'edilizia ed affini
  • aziende del settore agricolo (salvo che i prestatori, per attività lavorativa non superiore a 3 giorni, siano pensionati, studenti, disoccupati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito)
  • nell'ambito di esecuzione di appalti di opere e servizi.

Per accedere alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori devono registrarsi all'interno di una piattaforma gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione ed accreditamento dei compensi.

Ulteriore novità è stata introdotta circa le modalità di acquisto dei nuovi buoni lavoro: ciascun utilizzatore dovrà infatti creare un "portafoglio telematico", mediante il versamento di somme di denaro direttamente sulla piattaforma dell'INPS, mediante F24 o carta di credito.

Il prestatore potrà svolgere l'attività lavorativa solo dopo che all'INPS risulti il versamento effettuato dell'utilizzatore (di media ci vogliono dai 3 ai 10 giorni). Il datore dovrà inoltre trasmettere all'INPS tramite piattaforma, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, una dichiarazione contenente i dati anagrafici del lavoratore; il luogo, l'oggetto e la durata della prestazione nonché il compenso pattuito.

Se la prestazione, per un qualunque motivo, non avesse luogo, l'utilizzatore tramite la medesima piattaforma, dovrà comunicare all’INPS la revoca della dichiarazione trasmessa, entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per la prestazione.

A seguito della riforma introdotta dal DL 50/2017, nel corso di un anno civile è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali :

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

6. Tempistiche dei pagamenti

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso dovuto al prestatore, vi provvede direttamente l'INPS, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione, con due modalità:

  • accredito diretto sul conto corrente indicato dal prestatore in fase di registrazione
  • bonifico bancario domiciliato, pagabile presso gli uffici postali.

Tuttavia, nel caso in cui ne faccia espressa indicazione in fase di registrazione al portale, il prestatore può richiedere che il pagamento sia effettuato entro 15 giorni dal giorno in cui la dichiarazione comunicata dal datore all'INPS è divenuta irrevocabile, presso gli uffici postali a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento (emessa dalla piattaforma informatica, stampata dell'utilizzatore e consegnata al lavoratore).

7. Cosa cambia con il decreto dignità (d.l. n. 87/2018)

A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 96/2018 (di conversione del d.l. n. 87/2018), la prestazione occasionale potrà essere utilizzata anche dalle aziende agricole nonché dalle imprese alberghiere con massimo 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 10 giorni, ma per il solo lavoro di pensionati, studenti fino a 25 anni di età e percettori di forme di sostegno al reddito.

Le sole imprese devono comunicare all’INPS, tramite piattaforma, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati del lavoratore, il luogo della prestazione e il compenso pattuito. I privati possono invece inoltrare la suddetta comunicazione entro il giorno 3 del mese successivo rispetto al giorno dello svolgimento della prestazione.

8. Novità 2022

In tema di prestazioni occasionali l'ultimo intervento legislativo è dato dal D.L. n. 146/2021. In fase di conversione in legge, è stato introdotto un emendamento che prevede un'ulteriore novità in materia: l'avvio dell'attività dei lavoratori occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro competente da parte del committente, e non più all’INPS, attraverso vari canali:

  • sms
  • posta elettronica (ordinaria o certificata)
  • fax
  • piattaforma online su servizi.lavoro.gov.it

9. Fonti normative

  • Legge 99/2013,
  • D.l. 50/2017
  • L. 96/2017
  • D.l. 87/2018 (decreto dignità)
  • D.l. 146/2021
  • D. lgs. 81/2015

Elisa Nardocci

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