Contratto di collaborazione occasionale

Con la denominazione collaborazione occasionale s’intende una fattispecie di contratto attraverso il quale una parte assume l’altra parte a svolgere un determinato lavoro per un breve periodo di tempo. Tra il committente ed il prestatore d’opera manca un vincolo di subordinazione e la collaborazione deve essere considerata come occasionale. Ecco come viene disciplinata.

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1. Il contratto di collaborazione occasionale ordinario: la normativa abrogata

Il contratto di prestazione occasionale è un tipo di contratto utilizzato da coloro che vogliono svolgere attività lavorative in modo sporadico e saltuario. La non continuità è la condizione principale affinché si possa concludere tale tipologia di contratto.

Il quadro di riferimento per il lavoro autonomo occasionale è previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile sul contratto d’opera.

Il contratto di prestazione occasionale varia a seconda di quale sia la destinazione lavorativa, in quanto vi sono alcune differenze per le seguenti categorie:

  • prestazioni occasionali in agricoltura;
  • prestazioni occasionali in aziende alberghiere e turistiche;
  • prestazioni occasionali nelle associazioni e enti locali.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis, Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50. In seguito, sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma.

In particolare, l’articolo 1, comma 368, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha previsto alcune integrazioni al citato articolo, rendendo usufruibile il sistema delle prestazioni occasionali nel caso delle prestazioni lavorative rese dagli steward negli stadi di calcio.

L’articolo 2 bis, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali.

Si definisce collaborazione occasionale quel rapporto di lavoro caratterizzato da una collaborazione autonoma, quando tra committente e prestatore d’opera manca un qualsiasi vincolo di subordinazione e la collaborazione risulta essere prettamente occasionale, questa particolare tipologia di contratto, non rientra nei contratti di lavoro subordinato, ma è caratterizzata dalla collaborazione autonoma e prestata in maniera occasionale al servizio di uno o più datori di lavoro. La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”).

Tale normativa è approdata alla “Legge Biagi”, ovverosia il D. Lgs n 276/2003, a sua volta modificato dall’articolo 24 del Decreto Legge n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero”.

La prestazione di lavoro occasionale è stata, inizialmente, regolamentata dalla Legge Biagi, per cui il lavoro occasionale ordinario era caratterizzato dal fatto che:

  • nel corso dell’anno, esso non prevedeva prestazioni che abbiano una durata di più di trenta giorni;
  • i compensi percepiti non superavano mai la soglia di Euro 5.000 annuali.

La collaborazione è prevista per tutti i tipi di lavoro senza distinzione, e nel caso in cui venissero superati i predetti limiti, il contratto decadrebbe e scaturirebbe al posto suo un contratto di lavoro a progetto. Inoltre, non è richiesta dalla legge l’apertura di una partita IVA, per essere pagato è necessario che, colui che ha svolto la prestazione lavorativa, presenti al datore di lavoro una ricevuta che attesti il lavoro svolto. A quel punto, il datore di lavoro è tenuto a versare una ritenuta d’acconto pari al 20% della retribuzione. I collaboratori sono esenti dal versamento dei contributi, in quanto l’iscrizione alla Gestione Separata INPS prevede una base imponibile superiore ai 5.000 Euro.

Tuttavia, per riuscire a capire come funziona la collaborazione occasionale e quali sono le regole che i collaboratori ed i committenti devono rispettare, bisogna fare riferimento al Codice Civile, in quanto la Legge Biagi è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2015, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act, la legge delega per la riforma del lavoro.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, la collaborazione occasionale è una fattispecie di lavoro autonomo, per cui il collaboratore autonomo è considerabile come colui che effettua una prestazione occasionale obbligandosi a compiere, dietro un corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza il vincolo della subordinazione, né senza il potere di coordinamento da parte del datore di lavoro. Per tali motivi, non si può parlare di dipendente e di datore di lavoro, piuttosto di prestatore d’opera e di committente.

Con la Manovra Correttiva, Decreto Legge 50/2017, il Governo Gentiloni, ha voluto reintrodurre nel nostro ordinamento i nuovi voucher. La disciplina, in vigore dal 10 luglio 2017, ha previsto due tipologie di nuovi voucher:

  1. il Libretto famiglia, ovverosia voucher che le famiglie e, quindi i privati, possono utilizzare per pagare la prestazione occasionale di determinate categorie di lavoratori come badanti, colf e ripetizioni scolastiche;
  2. contratto di prestazione occasionale, sono i voucher PrestO, acronimo di prestazione occasionale che imprenditori, professionisti, autonomi possono utilizzare per inquadrare e pagare le attività lavorative occasionali. Nello specifico, l’art 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto la possibilità per gli utilizzatori, di acquisire prestazioni di lavoro mediante la stipula e sottoscrizione dei cd. contratti di prestazioni occasionali. Tale possibilità è riservata a tutti i datori di lavoro con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, alle ONLUS ed alle associazioni.

2. Caratteristiche e limiti della prestazione occasionale

Come preannunciato nel paragrafo precedente, la collaborazione occasionale è una forma di lavoro autonomo; ciò significa che questa non deve avere le caratteristiche del lavoro subordinato. Pertanto, il committente non può imporre un orario ed un luogo di lavoro, nemmeno sottoporre il prestatore d’opera al potere direttivo e sanzionatorio dell’azienda con cui collabora.

Invece, nel caso opposto non si parlerebbe di collaborazione occasionale, al contrario di lavoro subordinato, per cui, di conseguenza il prestatore d’opera potrà rivolgersi al giudice per chiedere la trasformazione del rapporto lavorativo e la firma di un regolare contratto come dipendente.

A seguito di quanto affermato sopra, possiamo definire la collaborazione occasionale come quel rapporto di lavoro autonomo contrassegnato dalle seguenti caratteristiche:

  • assenza del vincolo di subordinazione;
  • completa autonomia da parte del prestatore d’opera di organizzare le modalità ed i tempi del proprio lavoro;
  • mancanza di un inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • nessun obbligo di svolgere prevalentemente la prestazione all’interno della sede aziendale od in un altro luogo indicato dal committente;
  • la prestazione deve essere svolta in maniera episodica ed occasionale, oppure con una professionalità abituale.

Nel caso in cui siano presenti tali condizioni si parla di collaborazione occasionale, la quale può essere retribuita tramite ritenuta d’acconto ovvero con i nuovi voucher lavoro PrestO.

Vi sono dei casi, secondo la legge, in cui non è possibile fare ricorso a prestazioni occasionali, e tali sono:

  • quando un utilizzatore ha in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa con lo stesso soggetto;
  • quando non è ammesso il ricorso al contratto di lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • quando è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Il contratto di prestazione occasionale risulta essere caratterizzato dal limite economico, ovverosia una soglia entro la quale il contratto di prestazione occasionale si consideri valido. I limiti devono essere riferiti all’anno di svolgimento.

Un contratto di prestazione occasionale si ritiene come valido quando:

  • ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non oltrepassa i 5.000 Euro annui;
  • ciascun utilizzatore non oltrepassa la soglia di 5.000 Euro annui;
  • ogni datore di lavoro non oltrepassa la soglia di compensi pari a 2.500 Euro annui in favore del medesimo utilizzatore.

Secondo la nuova normativa, il contratto di prestazione occasionale 2019 può essere utilizzato solo da determinati utilizzatori:

  • professionisti;
  • lavoratori autonomi;
  • imprenditori;
  • associazioni;
  • fondazioni ed altri enti di natura privata;
  • pubbliche amministrazioni.

Pertanto, possono utilizzare i voucher PrestO tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno precedente, non hanno utilizzato in media, più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ma come si calcola il limite dei 5 dipendenti? Bisogna considerare il semestre che va dall’8° al 3° mese prima dello svolgimento della prestazione occasionale. Ad esempio, nel caso in cui la prestazione si dovesse svolgere il 23 agosto, il calcolo della media dei dipendenti assunti, dovrà partire da ottobre, che è l’8° mese precedente, e maggio che è il 3° mese precedente. Per cui, al fine di un corretto calcolo del limite dei 5 dipendenti, vanno considerati tutti i lavoratori a prescindere dalla loro qualifica.

Invece, al contrario, non possono utilizzare il contratto di prestazioni occasionali:

  • le imprese edili ed i settori affini;
  • gli appalti di opere o di servizi;
  • in agricoltura, con alcune deroghe;
  • non è possibile utilizzare PrestO per i lavoratori con i quali l’utilizzatore ha in corso o ha avuto negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1. Collaborazione occasionale: regime fiscale

Il soggetto che effettua la prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta“non fiscale.

Ricevuta nella quale è tenuto ad indicare i seguenti elementi obbligatori:

  • i propri dati personali;
  • le generalità del committente;
  • la data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
  • il corrispettivo lordo concordato;
  • la ritenuta d’acconto;
  • l’importo netto che verrà corrisposto dal committente.

Ovviamente, la collaborazione occasionale non può essere pagata in nero, in quanto anche i prestatori d’opera hanno il dovere di pagare le tasse per i compensi ricevuti. Per cui, il metodo più utilizzato dalle aziende per la retribuzione dei collaboratori esterni è quella della collaborazione con ritenuta d’acconto. Con la ritenuta d’acconto, il committente trattiene dal proprio collaboratore un anticipo delle imposte dovute da quest’ultimo, per poi versarle entro il 16° giorno del mese successivo tramite il Modello F24.

Nel dettaglio sul compenso lordo si applica un’aliquota del 30% (per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali e brevetti) o del 20% (per i compensi versati a organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti).

Per ricevere il compenso pattuito per la collaborazione occasionale il prestatore d’opera deve produrre una ricevuta e presentarla al committente, il quale a sua volta ha il dovere di saldarla. Questa deve contenere diverse informazioni, quali ad esempio i dati di collaboratore e committente, una descrizione dell’attività prestata e l’importo lordo e al netto della ritenuta d’acconto.

Fino a qualche anno fa, come metodo di pagamento venivano utilizzati anche i voucher lavoro, poi sostituiti con il PrestO, acronimo di prestazione occasionale. Questo è uno strumento in mano alle aziende, con il quale possono pagare regolarmente tutte le prestazioni di lavoro occasionali, rispettando però determinati limiti. Ad esempio, come affermato in precedenza, questa può essere utilizzata solamente da quelle aziende che hanno meno di 5 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, ogni singolo committente può usufruire di questi voucher solamente per un massimo di 5.000 Euro.

Lo stesso vale per il prestatore d’opera che nel corso dell’anno solare non può ricevere più di 5.000 Euro dai voucher PrestO. Il limite scende a 2.500 Euro per ogni singolo committente; quindi un’azienda non può destinare il 50% dell’importo limite dei voucher ad un solo lavoratore e viceversa.

Nel rispetto dei sopracitati limiti è possibile acquistare i voucher PrestO in modalità telematica dal sito INPS. Questi prevedono una retribuzione oraria minima di 9 Euro e la retribuzione giornaliera non può mai essere inferiore ai 36 Euro.

In capo al committente anche il costo dei contributi INPS - pari al 33% del compenso - e del premio INAIL del 3,5%.

Coloro che rispettano i limiti statutari sono esenti dal contributo previdenziale dell’INPS, in quanto, il professionista occasionale non può essere considerato un lavoratore dipendente o autonomo. Per questo motivo non deve niente all’ente di previdenza sociale, ma allo stesso tempo, non ha diritto all’assicurazione fornita per le altre categorie.

Per attivare il contratto di prestazione occasionale, ciascun utente paga gli importi che devono essere utilizzati per compensare i servizi tramite la piattaforma informatica INPS in conformità con la legge. L’1% degli importi pagati sarà utilizzato per finanziare le commissioni di gestione.

2.2. Collaborazione occasionale e Quota 100

L’accesso al trattamento di pensione anticipata, la cd. Quota 100, è consentito a coloro che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 in presenza di:

  • un’età anagrafica pari almeno a 62 anni;
  • un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Ai fini del conseguimento della Quota 100 è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS seguendo le regole del cumulo gratuito dei contributi. Tuttavia, uno degli aspetti più interessanti è costituito dall’incumulabilità dell’assegno pensionistico con altri redditi da lavoro. La Quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di complessivi Euro 5.000 lordi annui. Questo a far data dal primo giorno di decorrenza del trattamento pensionistico e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Luca Terrinoni

Fonti normative:

Codice Civile: articolo 2222

Legge 21 giugno 2017, n. 96, articolo 54 bis

Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 368 (legge di bilancio 2018)

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, articolo 2 bis

Legge 9 agosto 2018, n. 96

Legge n. 30 del 2003

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