Quali sono i limiti del contratto di collaborazione occasionale?

Quando stipulano un contratto di collaborazione occasionale il lavoratore, o meglio, il prestatore d’opera, si impegna a svolgere un’opera o un servizio, dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio, senza quindi un vincolo di coordinazione o di subordinazione con il datore di lavoro cosiddetto committente o utilizzatore.

limiti collaborazione occasionale

1. Definizione

Si può definire come prestazione di lavoro autonomo occasionale qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. Dopo l’approvazione ed entrata in vigore del d. lgs. 81/2015 l’unico quadro normativo che, da un punto di vista civilistico, disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui agli art. 2222 c.c. e ss. (riguardanti il contratto d’opera). In base, in particolare, all’art. 2222 c.c. si può definire prestatore colui che si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’articolo 54 bis della legge n. 96/17, di conversione del decreto legge n. 50/17. Le caratteristiche dell’istituto sono state chiarite con la circolare INPS n. 107/17. Successivamente, sono intervenute diverse disposizioni di legge che hanno rivisto l’ambito di applicazione della norma.

L’articolo 2-bis, decreto legge n. 87/18, cosiddetto “decreto dignità”, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 96/18, ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell’ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali. L’Istituto ha fornito chiarimenti, a tale proposito, con la circolare INPS n. 103/18.

Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di utilizzatori, ognuno con propri limiti e caratteristiche peculiari: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, imprese agricole, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.

Tali limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a € 5.000 (in virtù del particolare regime previsto dal legislatore, le società sportive che utilizzano steward negli stadi sono escluse dall’applicazione del limite di € 5.000, relativo ai compensi erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a € 2.500 (elevato a € 5.000 per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive).

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate (circolare INPS n. 107/17).

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33% e l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%.

Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%. La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazione occasionale.

Il contratto di prestazione occasionale non può, tassativamente, applicarsi ai: • soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; • parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

2. Come deve essere il datore di lavoro?

Innanzitutto, è necessario che il datore/utilizzatore non sia una persona fisica: ad esempio, è possibile che l’utilizzatore sia una Pubblica Amministrazione

Non possono avvalersi di questa tipologia di contratto gli utilizzatori che abbiano più di cinque lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato alle proprie dipendenze. Sono escluse inoltre le imprese agricole, con però alcune eccezioni.

Nel settore agricolo, infatti, il contratto di collaborazione occasionale è ammesso per le attività rese dai titolari di pensione di vecchiaia o invalidità, ovvero da giovani di età inferiore ai venticinque anni, purché iscritti regolarmente a un corso universitario.

Infine, possono accedere, sempre nell’ambito delle imprese agricole, i soggetti che risultino disoccupati o infine da chiunque percepisca prestazioni integrative del salario, oppure il cosiddetto reddito di inclusione (REI) o alte prestazioni di sostegno reddituale. Condizione essenziale per queste ultime tipologie di soggetti è che questi non siano iscritti, nel corso dell’anno precedente, ad elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

La legge vieta il ricorso al contratto di collaborazione occasionale anche alle imprese edili e operanti nei settori analoghi, le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. Infine, non è ammessa questa forma di contratto in corso di esecuzione di appalti di opere o servizi.

3. Qual è lo stipendio minimo di un prestatore d’opera?

Il prestatore d’opera dovrà ricevere uno stipendio che non può essere inferiore a 9 euro all’ora e a 36 euro al giorno. I diversi compensi percepiti dal prestatore d’opera, se sommati, non devono in ogni caso eccedere l’importo complessivo di 5000 euro.

Solo nel settore agricolo, la retribuzione minima corrisponde al compenso minimo previsto per le prestazioni subordinate disciplinate nel contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Dal momento che il presupposto dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS è una base imponibile superiore ai 5000 euro, vien da sé che il lavoratore sarà esonerato dal versamento dei contributi. Dal punto di vista degli oneri previdenziali ed assistenziali, dunque, chi ne se fa carico per intero è l’utilizzatore.

4. La natura dell’attività lavorativa e la sua durata

L’attività che è chiamato a svolgere il prestatore d’opera è un’attività non professionale e non deve svolgersi in maniera continuativa.  La collaborazione, più precisamente, non può essere svolta per più di trenta giorni durante l’anno solare.

5. Quali sono gli oneri del datore di lavoro?

Sono previsti specifici obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro/utilizzatore. Egli deve infatti, trasmettere almeno un’ora prima che inizi la prestazione lavorativa, attraverso la piattaforma telematica INPS una dichiarazione che indichi: le generalità anagrafiche del prestatore di lavoro, oggetto della prestazione, luogo di svolgimento dell’attività e compenso pattuito.

6. Che cosa succede se non vengono rispettati i limiti?

Qualora venga stipulato un contratto di collaborazione occasionale, pur in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, ci saranno delle conseguenze sia per il datore di lavoro sia per il prestatore d’opera.

Il datore di lavoro, da una parte, può essere esposto al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, potrà essere condannato a tramutare il rapporto di lavoro occasionale in un rapporto lavorativo subordinato. Il lavoratore, dall’altra, ha la possibilità di essere assunto con un contratto a tempo indeterminato.

7. Fonti normative

Art. 2222 e ss. cod. civ.

Jobs Act D. Lgs. 81/2015

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