Le ferie durante il preavviso di licenziamento

La richiesta di ferie di cui fruire durante il periodo di preavviso di licenziamento deve essere presentata dal lavoratore per iscritto.

Cos’è il preavviso di licenziamento?

Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato è data la possibilità alle parti (datore di lavoro e lavoratore) di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro, mediante comunicazione del licenziamento o presentazione delle dimissioni.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la decisione in tal senso deve essere anticipata all’altra parte contrattuale entro un determinato lasso di tempo (variabile in relazione alla durata effettiva della collaborazione professionale intercorsa), detto periodo di preavviso. Il periodo di preavviso, quindi, consiste nel lasso di tempo che deve intercorrere tra il momento in cui viene comunicata l’intenzione di voler risolvere il contratto e quello che sarà l’ultimo giorno di lavoro effettivo.

Esso, in sostanza, assolve la duplice funzione, da un lato, di consentire al datore di lavoro di trovare un sostituto che svolga l’attività professionale in sostituzione del lavoratore che lascia il posto e, dall’altro, al lavoratore (quando il preavviso di licenziamento sia comunicato dal datore di lavoro) di trovare un'altra opportunità lavorativa.

Cos’è il periodo di ferie?

Il periodo di ferie consiste in quei giorni (in generale 28 complessivi per i lavoratori dipendenti) in cui il lavoratore sceglie deliberatamente di non prestare la propria attività lavorativa.

Com’è facilmente intuibile affinché possano definirsi “ferie” è necessario che le giornate in cui il lavoratore opta per il non lavorare devono, comunque, generalmente essere considerati lavorativi. Nei giorni considerati festivi da calendario o, comunque, non lavorativi, infatti, il soggetto, comunque, non presta attività e ciò salvo che il contratto sottoscritto con il datore di lavoro non preveda espressamente in maniera diversa.

Quando si possono fare le ferie durante il preavviso di licenziamento?

Per quanto attiene alla tematica della fruizione del periodo di ferie durante il preavviso di licenziamento è opportuno precisare che vige la regola generale in ragione della quale le ferie fruite durante il periodo di preavviso sono idonee ad interromperne la decorrenza.

Come conseguenza di ciò se durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente decide di andare in ferie l’ultimo giorno di lavoro viene spostato di un periodo di tempo pari a quello delle ferie effettuate.

Tale effetto è noto anche come “effetto sospensivo”, dal momento che le ferie fruite durante il preavviso hanno, appunto, l’effetto di sospenderne la decorrenza, impedendo altrimenti, da una parte, al lavoratore di concludere la propria prestazione lavorativa mediante l’espletamento dei compiti rimasti nell’eventualità di licenziamento o, dall’altra, all’azienda di sfruttare la professionalità del dipendente (laddove questi abbia presentato le proprie dimissioni) affiancandogli un sostituto da formare o comunque per portate a termine le ultime attività.

Detto effetto sospensivo può essere, tuttavia, derogato qualora la parte che subisce il recesso formulato dall’altro contraente chieda espressamente che i giorni di ferie residue siano godute durante il periodo di preavviso, ma senza che questo comporti di per sé solo la posticipazione dell’ultimo giorno di lavoro.

Si tratta, quindi, dell’ipotesi in cui sussista un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, formalizzato per iscritto. Può, inoltre, verificarsi l’ipotesi in cui al datore di lavoro stesso convenga consentire al lavoratore di fruire delle ferie non ancora effettuate, ma già maturate, anche durante il periodo di preavviso, in quanto altrimenti dovrebbe pagargliele.

Come richiedere le ferie durante il preavviso di licenziamento?

La richiesta di ferie di cui fruire durante il periodo di preavviso di licenziamento deve essere presentata dal lavoratore per iscritto. Nella lettera, che può essere consegnata a mani direttamente al direttore, il lavoratore deve esplicitamente fare riferimento alla data di decorrenza del rapporto di lavoro, alla data prevista come ultimo giorno di lavoro e formulare espressa domanda di fruire delle ferie residue con indicazione dell’esatto periodo e dell’intenzione di mantenere come data finale del rapporto di lavoro quello indicato nella lettera di licenziamento.

Il documento deve essere intestato dal dipendente, indirizzato all’azienda presso la quale la prestazione lavorativa viene svolta, sottoscritto dal dipendente e controfirmato per ricevuta e accettazione dal datore di lavoro.

Cosa succede in caso di rifiuto della richiesta di ferie durante il preavviso di licenziamento?

In linea generale incombe in capo al datore di lavoro che intenda negare la richiesta di ferie avanzata dal dipendente l’obbligo di motivare le ragioni poste alla base della propria decisione oltre che ad offrire al lavoratore un prospetto temporale di ferie alternativo a quello richiesto.

Il diniego in assenza di argomentata motivazione legittima, infatti, il lavoratore a rivolgersi alla Direzione territorialmente competente del lavoro, la quale, accertata la violazione commessa dal datore di lavoro ed il suo complessivo comportamento, potrà comminargli una sanzione nella misura compresa tra un minimo di 130,00 euro a un massimo di 780,00 euro. Al lavoratore sarà consentito, di conseguenza, godere a pieno delle ferie richieste.

Per quanto attiene, invece, specificatamente alle ferie richieste durante il periodo di preavviso il rifiuto da parte del datore di lavoro comporta necessariamente che le ferie maturate in precedenza dal lavoratore debbano a quest’ultimo essere pagate nella misura prevista dal contratto.

Consigli per gestire le ferie durante il preavviso di licenziamento

Al fine di gestire al meglio la fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso di licenziamento è, quindi, necessario che il lavoratore valuti con estrema attenzione quali siano i propri interessi, in specie allorquando allo spirare del periodo di preavviso egli debba, comunque, intraprendere il percorso lavorativo presso un’altra azienda. In tale caso, infatti, sarebbe per lui essere preferibile optare per una delle due seguenti opzioni alternative:

  1. rinunciare a fruire delle ferie maturate, chiedendo che il datore di lavoro gliele paghi in uno con il trattamento di fine rapporto;
  2. concordare con il datore di lavoro che la fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso non comporti, in ogni caso, la dilazione del periodo di preavviso.

Conclusione

Per concludere, è opportuno che il soggetto che decida di porre fine al rapporto di lavoro dipendente ponderi al meglio il fatto che deve dare all’altra parte contrattuale un congruo preavviso e che durante detto periodo è ben possibile per il lavoratore richiedere e fruire delle ferie maturate e non ancora effettuate, con il conseguentemente spostamento del termine finale del rapporto in misura pari alle giornate di ferie effettuate nel periodo e salvo diverso eventuale accordo concluso con il datore di lavoro.

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...