Cosa fare se il lavoratore abbandona il posto di lavoro?

È causa di licenziamento l’abbandono da parte del lavoratore del proprio posto di lavoro. Per abbandono si intende l’assenza non giustificata per un lasso di tempo considerevole.

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Si distingue dal mero allontanamento che, consistendo in un’assenza esigua, non va a ledere il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. Nel caso di semplice allontanamento infatti il lavoratore può incorrere in una mera sanzione conservativa (richiamo scritto, multa, sospensione). I contratti collettivi nazionali ed il codice disciplinare aziendale prevedono le conseguenze disciplinari per il dipendente che abbia abbandonato il posto di lavoro.

1. Che cosa rischia il lavoratore

Le conseguenze variano in base alla categoria professionale cui il lavoratore appartiene, oltre alla gravità del fatto concreto. Il contratto collettivo nazionale, ad esempio, può prevedere una multa di tre ore della retribuzione nel caso di assenza ingiustificata per un giorno e il licenziamento disciplinare nel caso in cui l’assenza ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a tre giorni. In alcuni settori sono previste due tipologie di licenziamento:

  • per giusta causa, quando l’abbandono della postazione lavorativa implichi un pregiudizio all’incolumità delle persone (colleghi o clienti) o alla sicurezza degli impianti. In tal caso l’azienda non è tenuta ad osservare il periodo di preavviso.
  • per giustificato motivo soggettivo (quindi con congruo preavviso), quando il lavoratore in questione è chiamato a svolgere mansioni di sorveglianza e custodia.

Ciò è previsto in virtù del fatto che, sin dal momento dell’assunzione, il lavoratore assume l’impegno di rispettare l’orario di lavoro nella sede a lui assegnata. Il mancato rispetto di tale obbligo costituisce pertanto inadempimento contrattuale nonché illecito disciplinare. Dove non arriva la contrattazione collettiva, sono i Giudici a stabilire quando è possibile licenziare il lavoratore in casi di questo genere.

La Corte di Cassazione, ad esempio, ha ritenuto legittimo il licenziamento della guardia giurata che, anche se per poco tempo, aveva abbandonato la sua postazione per comprare il giornale durante il normale orario di lavoro. In tale sede i giudici hanno individuato i due requisiti essenziali perché si possa parlare di abbandono del luogo di lavoro. Essi sono:

  • il distacco totale tra il lavoratore ed il bene da proteggere (per la guardia giurata può essere la banca da sorvegliare);
  • la piena coscienza e volontà del dipendente di abbandonare il posto di lavoro, indipendentemente dal motivo dell’allontanamento.

1.1 Quando il licenziamento è legittimo

Il lavoratore che abbandoni il posto di lavoro può essere licenziato quando - lo abbandona molto spesso, anche se per poco tempo, per svolgere delle commissioni personali; - abbandona il luogo di servizio per tornare, senza giustificazione né preavviso, nel paese di origine quando si tratti di lavoratore straniero; - abbia prodotto all’azienda un certificato falso ovvero contraffatto.

1.2 L’iter del licenziamento disciplinare

Il datore di lavoro che intende licenziare il dipendente per abbandono del posto di lavoro deve dare avvio ad un procedimento disciplinare. Il primo step è la consegna al lavoratore della lettera di contestazione, mediante la quale viene appunto contestato, specificamente e tempestivamente, il fatto in questione. Nella lettera di contestazione vengono indicate la data e l’ora in cui si è riscontrata la condotta inadempiente del lavoratore.

La lettera contiene l’invito al dipendente di presentare, nel termine minimo di cinque giorni, giustificazioni scritte. In assenza della documentazione richiesta, o nel caso l’azienda non reputi sufficienti e convincenti le giustificazioni addotte dal lavoratore, quest’ultimo potrà ricevere la lettera di licenziamento disciplinare, con cessazione del rapporto di lavoro.

2. Validi motivi di abbandono del posto di lavoro

Può accadere che il lavoratore si sia trovato nell’impossibilità di comunicare che avrebbe abbandonato il posto di lavoro a causa, ad esempio, di un improvviso malore. In queste ipotesi sarà necessario, e sufficiente, avvertire almeno un collega presente sul posto. Il lavoratore sarà pienamente legittimato ad allontanarsi dal posto di servizio, a patto che provi successivamente il suo malore attraverso apposita certificazione medica.

Un ulteriore motivo di abbandono del posto di lavoro che lo rende legittimo è quello dato dall’infortunio di lavoro. In queste ipotesi il dipendente non è obbligato ad avvisare nemmeno i colleghi ed il suo datore di lavoro. L’infortunio, in ogni caso, dovrà poi essere adeguatamente certificato, mediante certificati medici o referti ospedalieri. L’abbandono del posto di lavoro è legittimo anche quando questo sia stato il risultato di un’aggressione verbale, di una molestia o ancora, di maltrattamenti da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore.

Fonti normative

Cass. Civ. sent. n. 88/1986

Cass. Civ. sent. n. 9121/2018

Cass. Civ. sent. n. 21203/2013

Cass. Civ. sent. 22869/2013

Cass. Civ. sent. n. 15441/2016

Art. 7 Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

Art. 44 D. Lgs. 81/2008

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