Cos'è il diritto di ripensamento?

Il diritto di ripensamento è un’ulteriore tutela per i consumatori che stipulano contratti a distanza. Ecco le indicazioni per salvaguardare i vostri contratti.

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Il diritto di ripensamento è un istituto giuridico, previsto dal Codice del Consumo, che garantisce la possibilità di recesso nei contratti stipulati a distanza o al di fuori dei locali commerciali. Si tratta di un ulteriore tutela in favore del consumatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia concluso un contratto telefonicamente o esternamente ai locali commerciali dell’azienda.

1. Contratti a distanza. Quali sono?

I contratti a distanza sono definiti dal Codice del Consumo come quelle forme di contratto stipulate tra consumatori e professionisti, nei quali non vi è necessaria presenza fisica né del consumatore, né del professionista, ma vengono altresì conclusi tramite un mezzo di comunicazione telematico (fax, web, telefono, sms, e-mail).

Cercando di semplificare la spiegazione si potrebbe pensare alla conclusione di un contratto per l’acquisto di un prodotto tramite televendita. Ecco che in questo caso la legge prevede il diritto di ripensamento a tutela del consumatore. Vediamo come funziona.

2. Come funziona il diritto di ripensamento

Il tempo utile per poter recedere da un contratto a distanza è di 14 giorni dalla data di negoziazione del contratto (o dal ricevimento del prodotto acquistato), senza la necessità di specificarne il motivo. Se i tempi vengono rispettati il consumatore dovrà solamente farsi carico delle spese di spedizione all’azienda venditrice.

Per poter avvalersi di questa possibilità è obbligatorio inviare comunicazione di recesso al venditore, operazione possibile tramite fax, raccomandata oppure attraverso la compilazione degli appositi moduli presenti sui siti delle aziende.

3. Come calcolare i 14 giorni?

È opportuno specificare che a seconda del servizio/prodotto acquistato ci sono due diverse modalità per calcolare i fatidici 14 giorni.

  • Se avete stipulato un contratto per la fornitura di servizi (ADSL, telefonia fissa e mobile, luce, acqua, gas, pay tv) dovrete calcolare i 14 giorni dalla data della conclusione del contratto stesso.
  • Se invece avete acquistato dei beni materiali (per esempio vestiti, arredamento, elettronica, etc…) i 14 giorni partono dalla data in cui voi acquirenti siete entrati in possesso del bene acquistato.

Gli acquirenti devono inoltre tener conto del fatto che il venditore è obbligato ad informare i consumatori della possibilità di ripensamento e delle modalità per ottenerlo. In caso di mancata ottemperanza di tale obbligo i tempi per il ripensamento si allungano fino a 12 mesi.

4. Esempio Operatore Telefonico

Quindi immaginate ora di aver appena concluso un contratto per un nuovo operatore telefonico, tramite una chiamata registrata dell’operatore. Nel caso vi sia in voi il dubbio di non aver scelto la migliore opzione disponibile avete 14 giorni per poter far valere il vostro diritto di ripensamento e, tramite fax, raccomandata o appositi moduli (reperibili sul sito dell’azienda fornitrice del servizio), potete comunicare tale decisione.

Se invece acquistate una collana dopo averla vista su un programma di telemarketing, potrete far valere il vostro diritto di ripensamento per 14 giorni partendo dalla data in cui riceverete materialmente l’oggetto in vostre mani.

5. Quando il ripensamento è escluso?

Ci sono però delle tipologie di beni e servizi per cui il diritto di ripensamento è escluso. E’ bene elencarli:

  • Servizi sociali come: assegnazione case popolari, assistenza all’infanzia, servizio di sostegno a persone e famiglie in stato di bisogno;
  • Servizi di assistenza sanitaria;
  • Beni e servizi per trasformazione o costruzione di edifici;
  • Servizi di viaggi e vacanze;
  • Beni e servizi relativi all’azzardo;
  • Beni e servizi derivanti da contratti stipulati con pubblici ufficiali;
  • Beni e servizi sottoposti a deterioramento e scadenza come alimenti e bevande;
  • Beni e servizi il cui importo è inferiore ad euro 50;
  • Servizi ottenuti con operatori delle telecomunicazioni utilizzando telefoni pubblici a pagamento;
  • Acquisto di beni tramite distributori automatici.

Fonti Normative

Codice del Consumo

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