Il contratto di fornitura

Il contratto di fornitura è quell’accordo con cui il somministrante si obbliga ad eseguire, a favore del cliente-somministrato, la fornitura periodica di beni verso corrispettivo. Questo contratto si definisce di durata a prestazioni corrispettive poiché consente di soddisfare un’esigenza che dura nel tempo ed è prevista una cessione di beni a fronte del pagamento di un prezzo. Talvolta si usa il termine “fornitura”, altre volte si legge “somministrazione”: per quanto la disciplina di riferimento sia quella della somministrazione, i termini sono utilizzati come sinonimi già dallo stesso legislatore.

contratto di fornitura

1. Contratto di fornitura periodica di beni

L'istituto della somministrazione trova codificazione solo con il codice del 1942, ma era un istituto già noto nelle pratiche d’affari. La norma di riferimento è l’art. 1559 cod. civ. che definisce la somministrazione come un contratto tra due soggetti in cui uno si obbliga a fornire la merce per un certo periodo di tempo, mentre l’altro soggetto si obbliga a pagarne il prezzo
 
Si possono avere diversi tipi di somministrazione
  1. la somministrazione di consumo: è la proprietà del bene che viene trasferita al somministrato ( si pensi ad es. alla fornitura di energia elettrica) perciò il contratto produce effetti reali; 
  2. la somministrazione d'uso: il somministrante dà solo il godimento delle cose e il contratto produce effetti obbligatori;
  3. la somministrazione periodica in senso proprio: la prestazione viene eseguita con cadenza regolare; 
  4. la somministrazione periodica impropria: l’esecuzione della prestazione non ha scadenze regolari; 
  5. la somministrazione continuativa: i beni sono forniti in modo continuativo a richiesta del somministrato.
Attenzione: il contratto di somministrazione può avere ad oggetto solo un dare. 
 
Non di rado si sente parlare di “somministrazione di servizi” (si pensi ad es. al servizio di pulizia delle strade). Nei casi in cui la prestazione sia un fare, non si è propriamente nella somministrazione, bensì nell’ambito dell’appalto che può avere ad oggetto prestazioni periodiche o continuative di servizi. Infatti per regolare ad esempio il servizio di un'impresa di pulizie periodica deve essere utilizzato il contratto di fornitura di servizio continuativo.  Però, come ricordato dall’art. 1677 cod. civ., in detti casi si applicherà sia la disciplina dell’appalto sia quella della somministrazione, nei limiti della compatibilità. 
 
Non è sempre agevole tracciare la linea di confine tra le discipline ma, a dir il vero, è un problema eminentemente teorico giacché un pregio/difetto (dipende dai punti di vista) della somministrazione è dato dal fatto che la disciplina è il risultato del mix tra le norme proprie della somministrazione e quelle che del contratto a cui si riferisce l’oggetto delle singole prestazioni (art. 1570 cod. civ.). 
 
I contratti di somministrazione hanno forma libera. L’unica limitazione è prevista nel caso in cui siano a titolo gratuito non di modico valore – evento paradossale per il legislatore che non vede di buon occhio il motivo di un dare senza un avere – poiché si rende necessaria la forma pubblica, tipica del
contratto di donazione (e tale sarà). 
 
Non sussistono vincoli neppure riguardo all’oggetto dell’accordo: potranno essere al centro del contratto di somministrazione qualunque tipo di bene sia esso identificato in modo generico o specifico. Come tutti i contratti, anche quello di somministrazione, si perfeziona con il consenso delle parti.
In tema di parti del contratto di somministrazione va precisato che non è necessario che i contraenti siano imprenditori. Infatti alla tesi favorevole alla natura imprenditoriale del contratto – fondata sulla necessità di organizzazione dei mezzi – è facile opporre che nulla esclude la possibilità di un accordo tra privati ( si pensi all’esempio scolastico di un anziano che si accorda con la vicina affinché gli porti un pasto caldo dietro compendo: non è un’attività
imprenditoriale e le parti non sono imprenditori ex art. 2082 cod. civ.).

Per quel che concerne l’entità della somministrazione e il prezzo da pagare sono elementi rimessi alla discrezionalità delle parti. 
 
In assenza di accordo tra le parti soccorre il codice civile: 
  • se non è prevista l’entità della somministrazione, questa s’intende pari al fabbisogno del somministrato (art. 1560 cod. civ.) ma ciò non impedisce al
somministrato di derogarvi di volta in volta; 
  • se non è determinato il prezzo soccorrono i criteri dell’art. 1474 cod. civ. (prezzo normalmente praticato dal venditore, un prezzo di borsa o giusto prezzo).
 
Il contratto di somministrazione può essere corredato da “patti di esclusiva”: 
  • il patto di preferenza è quello con cui il somministrato si obbliga a preferire il somministrante rispetto agli altri competitors nel caso di un successivo contratto (non può eccedere il quinquennio); 
  • il patto di esclusiva vincola il somministrato a rifornirsi di determinati prodotti dal somministrante ovvero obbliga il somministrante a fornire specifici prodotti esclusivamente al somministrato.
La violazione di questi patti comporta la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.  
 
Il contratto di fornitura periodica di beni si estingue a seguito di tutte la cause tipiche previste generalmente per i contratti: 
  • adempimento della prestazione
  • rescissione
  • mutuo dissenso
  • condizione risolutiva
  • termine finale
  • prescrizione decennale del rapporto di somministrazione (invece le singole prestazioni si estingueranno in 5 anni ex art. 2948 cod. civ.).
 
In aggiunta alla disciplina generale, il codice prevede una disciplina particolare nei casi di:  
  • recesso: se non è previsto un termine finale le parti possono recedere dando congruo preavviso tenuto conto della natura della somministrazione; nel caso di mancato rispetto del preavviso il contratto si estingue comunque ma è previsto il risarcimento del danno alla parte che subisce l’azione; invece, se è previsto un corrispettivo per il recesso, questo avrà effetto al momento del pagamento dello stesso; 
  • risoluzione per inadempimento: è necessaria la presenza di due elementi, cioè l’inadempimento deve essere di notevole importanza e tale da minare la fiducia per le successive prestazioni; si ricordi che la risoluzione può essere chiesta anche in caso di violazione del patto di esclusiva 
  • eccezione di inadempimento: se il somministrato è inadempiente e l’inadempimento è di lieve entità, il fornitore può sospendere la prestazione solo dandone congruo preavviso; se inadempiente è il somministrante, il cliente può far leva sull’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.

2. «Vendita» o «fornitura?»

Il contratto di vendita, disciplinato dagli artt. 1470 e segg. cod. civ., è un tipo di contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di altro bene, dietro pagamento di un corrispettivo. Una parte minoritaria della dottrina ha sostenuto che il contratto di somministrazione è una forma speciale di
compravendita. 
 
L’opinione oggi prevalente è opposta: siamo di fronte a figure contrattuali autonome, connotate da cause distinte e seppur in entrambi i contratti si prevede il pagamento di un prezzo, nella compravendita la prestazione è una sola mentre la somministrazione, in quanto contratto di durata, prevede prestazioni multiple
 
Come si è avuto modo di precisare, la distinzione tra le diverse figure non è sempre agevole. La giurisprudenza che ha precisato che si tratta di vendita quando l’oggetto del contratto è costituito da un’obbligazione di dare e l’adempimento – quale modo di estinzione del contratto – si sostanzia nel dare quel bene; invece se l’adempimento è caratterizzato da prestazioni periodiche e/o continuative, la disciplina da seguire è quella prevista per la fornitura di beni. 
 
Quindi il tratto distintivo è dato dal tempo: la vendita si adempie in un solo tempo mentre nella somministrazione è insito il concetto di periodicità.

Questa differenza si riverbera sugli effetti di taluni istituti comuni ai contratti. Ad esempio, il recesso è possibile nel contratto di vendita solo prima che sia dato inizio all’esecuzione della prestazione; ciò non vale per la somministrazione poiché si può recedere anche se la prestazione è in fase di esecuzione; nel caso di risoluzione di un contratto di compravendita si ristabilisce lo status quo ante, mentre la risoluzione della fornitura fa salve le prestazioni già eseguite che dovranno esser pagate.
 
Pietro Luigi Stellaccio
 
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