Autonomia patrimoniale perfetta

Vediamo di seguito, dunque, in cosa consiste l’autonomia patrimoniale, la quale si differenzia in perfetta ed imperfetta.

autonomia patrimoniale perfetta

L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di costituire varie forme di società, sia su base personale, che di capitali. La distinzione rileva soprattutto sul piano del tipo di responsabilità che assumono i soci in relazione agli obblighi sociali.

La costituzione di un organismo sociale, difatti, comporta per i soci non solo il conseguimento di benefici, quali ad esempio la distribuzione degli utili in seguito al buon andamento dell’attività esercitata, ma anche degli oneri da sostenere.

Si pensi, per citarne qualcuno, agli obblighi derivanti da contratti con i fornitori, il pagamento di stipendi ai propri dipendenti, gli oneri fiscali, un mutuo per investimenti acceso con la banca e così via. In tutti questi casi le conseguenze per i soci, dovute al mancato adempimento di tali oneri, saranno diverse a seconda del tipo di autonomia patrimoniale che caratterizza il rapporto tra i soci medesimi e l’organismo sociale costituito.

Vediamo di seguito, dunque, in cosa consiste l’autonomia patrimoniale, la quale si differenzia in perfetta ed imperfetta.

1. Che cosa si intende per autonomia patrimoniale perfetta?

Sappiamo che la prima e fondamentale bipartizione delle società è data dalla distinzione tra quelle di persone e quelle di capitali. Le società di persone sono tali in quanto prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale.

Sono sprovviste di personalità giuridica, ma hanno una limitata soggettività e, pertanto, munite della c.d. autonomia patrimoniale imperfetta. Nelle società di capitali, viceversa, l’elemento del capitale prevale sui soci e sono munite di una propria soggettività giuridica.

Tale caratteristica conferisce alle società di capitali un’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il patrimonio di essa è del tutto distinto da quello dei soci. Ma cosa vuol dire per una società avere personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta?

L’autonomia patrimoniale rappresenta quello che generalmente si definisce il “grado di separazione” tra il patrimonio sociale e quello dei soci. Si avrà, per così dire, una sorta di proporzionalità inversa, per cui maggiore è il livello di autonomia patrimoniale di una società, minore o del tutto assente sarà l’incidenza del livello di responsabilità per gli obblighi sociali sul patrimonio personale dei soci.

2. Qual è la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta?

A questo punto la domanda è: cosa vuol dire per una società avere personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta? Vediamo in ordine.

1) Autonomia patrimoniale perfetta

Significa che la caratteristica principale di questi enti organizzati sta nel rispondere delle obbligazioni sociali con il solo patrimonio dell’ente stesso, escludendo quello personale dei soci. Questo perché, tali entità sono veri e propri soggetti di diritto, in quanto muniti di personalità giuridica propria ed un patrimonio autonomo, del tutto distinto dai soci che vi fanno parte.

Pertanto per i debiti sociali, i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale qualora essa società non sia in grado di soddisfare i propri creditori. I soci risponderanno, eventualmente, nei soli limiti della quota conferita nel patrimonio sociale e non oltre la medesima.

Tuttavia, centrale sarà il ruolo dell’amministratore il quale dovrà agire in buona fede evitando di danneggiare colposamente ovvero dolosamente sia i soci che creditori sociali e terzi. Il fallimento della società, infine, non incide sui soci. Questo tipo di autonomia si riscontra nelle: società per azioni; la società a responsabilità limitata e semplificata; la società in accomandita per azioni.

2) Autonomia patrimoniale imperfetta

Nelle società di persone questa soggettività giuridica è di molto attenuata, i soci stessi potranno essere chiamati a rispondere, per le obbligazioni sociali, con il proprio patrimonio personale.

I soci, dunque, rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali Per questo si dice che hanno una autonomia patrimoniale imperfetta, l’ente giuridico, cioè, non è del tutto distinto dalla persona dei soci, nonostante che nei rapporti esterni con i terzi sia la società medesima a manifestarsi ed impegnarsi.

Corollario di questa regola è il beneficio di escussione, per cui il creditore sociale prima di agire contro il singolo socio, dovrà sempre preventivamente tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società, perché con essa è sorto direttamente il rapporto da cui trae origine il proprio diritto di credito.

Solo successivamente, in caso di soddisfazione parziale o di totale insoddisfazione, potrà agire contro il singolo socio ed il suo patrimonio personale. Il fallimento della società di persone si estende ai soci. L’autonomia patrimoniale imperfetta si riscontra nelle: società semplice; la società in nome collettivo; la società in accomandita semplice.

3. Il patrimonio societario

Il patrimonio societario va considerato, dunque, in base al tipo di società, se di capitali o di persone. Nelle società di capitali, il grado di separazione del proprio patrimonio, costituito dalle quote di conferimento dei soci, da quello personale dei soci è maggiore e si posiziona al massimo livello.

Tali tipi di società hanno personalità giuridica, in quanto l’ente ha una sua soggettività distinta dai soci. Ciò che prevale è il capitale e non la persona dei soci. Questa caratteristica rileva nei rapporti esterni con i terzi, in quanto i rapporti giuridici (di credito, debito, di fornitura e così via) sorgono tra società, quale entità autonoma, e terzi.

Di conseguenza il patrimonio ha una sua autonomia, definita per l’appunto perfetta, e i creditori sociali solo contro tale patrimonio potranno agire per soddisfare le proprie pretese. Nulla potranno avanzare contro il singolo socio, il quale nel solo conferimento nella quota sociale vede il suo limite di responsabilità.

Tuttavia nelle s.a.a. (Società in accomandita per azione) il grado di separazione del patrimonio sociale, rispetto a quello dei soci, è minore, in quanto mentre i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente, sia pure in via sussidiaria, solo per i soci accomandanti vale il criterio dell’autonomia perfetta. Le società di persone presentano anche loro un proprio patrimonio formato dai conferimenti dei soci, ma non hanno personalità giuridica.

Ciò significa che l’entità sociale non è del tutto distinta dai soci che la compongono, per cui a prevalere è l’elemento personale. È chiaro che, le società di persone in qualche modo presentano una loro soggettività giuridica in quanto nei rapporti con i terzi è la società che spende il proprio nome, tramite il legale rappresentante, e non il singolo socio persona fisica. La società ha un suo capitale ed un amministratore, legale rappresentante, che ne dispone nell’interesse della società stessa.

Tuttavia questa soggettività è attenuata, poiché il grado di separazione tra il patrimonio sociale e quello dei soci, come detto, è minore ovvero assente. Nelle s.a.s. (società in accomandita semplice) solo per alcuni soci la responsabilità è illimitata e, dunque, solo per questi vale il criterio della autonomia patrimoniale imperfetta (soci accomandatari). Per gli altri (soci accomandanti) la responsabilità è limitata alle quote di conferimento, e non si estende al proprio patrimonio, alla stregua di quanto visto per le s.a.a.

4. La responsabilità dei soci

Quando si parla di responsabilità dei soci, come già chiarito più volte, s’intende la misura e le modalità con cui i soci rispondono per gli obbli sociali. Nelle società di persone, causa la loro autonomia patrimoniale imperfetta, la responsabilità è di tipo solidale, illimitata e sussidiaria.

Solidale: perché il creditore, nel caso in cui il patrimonio sociale sia insufficiente a soddisfare le sue pretese, potrà richiedere il pagamento per l’intero verso uno dei soci a sua scelta. Il pagamento di uno dei soci estingue l’obbligo anche per gli altri, ma il socio adempiente potrà agire in regresso verso gli altri soci (per approfondimenti sul tema vedere “Le obbligazioni solidali” a questo link………………)

Illimitata: perché i soci sono chiamati a rispondere per i debiti sociali non solo con il patrimonio sociale, ma anche con il proprio personale.

Sussidiaria: perché i soci rispondono personalmente solo qualora l’azione del creditore contro il patrimonio sociale sia risultata negativa (c.d. beneficio di escussione). Va ricordato, tuttavia, che non sempre tutti i soci rispondono personalmente.

Ciò dipende dal tipo di società, ossia: nella società semplice, rispondono tutti i soci illimitatamente e solidalmente; nelle s.a.s. (società accomandita semplice) tale tipo di responsabilità ricade sui soli soci accomandatari, e non per gli accomandanti; nelle s.n.c. (società in nome collettivo) tutti i soci rispondono anche personalmente come nelle s. semplici.

Nelle società di capitali, per le obbligazioni sociali risponde la società medesima con il proprio patrimonio, mentre i soci sono obbligati nei soli limiti della quota conferita nel patrimonio sociale.

Pertanto, tali soci non rispondono con il proprio patrimonio personale. Da ricordare, però, che nelle s.a.a. (società in accomandita per azioni) la distinzione tra accomandanti e accomandatari, fa sì che quest’ultimi rispondano illimitatamente e solidalmente tra loro. Anche nelle società cooperative la responsabilità è limitata al patrimonio sociale.

5. Conclusioni

Possiamo concludere dicendo che l’autonomia patrimoniale perfetta sicuramente tutela la posizione dei soci nel caso in cui la società sia in sofferenza nel soddisfare i propri debiti.

Questo dato, tuttavia, andrà comparato ai maggiori costi ed oneri fiscali che accompagna la vita delle società di capitali, che di regola se ne consiglia la costituzione qualora si tratti di attività con una dimensione ad ampio raggio. Inoltre, anche la gestione della contabilità risulta più complessa per le società di capitali è più snella per quella di persone.

Quest’ultima, tuttavia, in genere richiede l’unanimità di consenso dei soci per le modifiche statutarie e di partecipazione, laddove nelle società di capitali la circolazione delle quote ovvero azioni è più fluida e semplice.

Vuoi aprire una società e non sai quale modello scegliere in base alle tue esigenze? Vuoi maggiori informazioni sulla autonomia patrimoniale e la responsabilità per gli obblighi sociali? Hai bisogno di assistenza per l’apertura di una Società? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo, gratuitamente, e sarai tu a scegliere a chi affidare il tuo caso. Avv. Marco Mosca