Società semplice: cos'è, come si costituisce, caratteristiche e costi

Guida alla società semplice: definizione, processo di costituzione, principali caratteristiche e analisi dettagliata dei costi. Tutto ciò che devi sapere in un unico posto.

società semplice

1. Cos’è una società semplice

Il codice civile definisce la società come un contratto attraverso il quale due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili conseguiti.

L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di costituire varie forme di società, sia su base personale, che di capitali. Tra tutte le forme disponibili la società semplice ne rappresenta il modello base.

La società semplice (di seguito definita brevemente anche come S.s.) rappresenta il modello più elementare di società e si caratterizza, principalmente, dal fatto che essa non può esercitare attività commerciali. Pertanto chi ha intenzione di svolgere un’attività di tipo commerciale deve rivolgere il suo sguardo su altre forme.

La legge espressamente stabilisce che, le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi indicati nel capo III del libro V, titolo V c.c. ( s.n.c., s.a.s., S.r.l., S.p.A., S.a.A.); per quelle che svolgono attività diversa sono invece regolate dalle norme sulle società semplici.

Proprio per questa sua caratteristica le S.s. sono poco diffuse nella pratica. Va chiarito, comunque, che il fatto di non poter esercitare attività di tipo commerciale non impedisce alle società semplici di agire per scopo di lucro, perché tale modello scelto incide solo sul tipo di attività e non sullo scopo finale. Pertanto si può concludere che la S.s. ha ad oggetto l’esercizio economico di un’attività non commerciale.

2. Le sue caratteristiche

Non potendo operare nel commercio, la S.s. sarà indicata, in particolare, per lo svolgimento di attività di tipo agricole, e dunque per l’imprenditore agricolo che si cimenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e tutte le attività ad essa connesse.

Altri esempi sono le attività professionali svolte in forma associata, oppure le attività di gestione di proprietà mobiliari e/o immobiliari ecc. Si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se la S.s. abbia personalità giuridica è la risposta è sempre stata negativa.

Questo perché le S.s. sono annoverate nell’ambito delle società di persone, per le quali l’elemento personale dei soci prevale rispetto al capitale. Dato la sua natura personale, molte delle norme generali delle S.s. si applicano anche alle altre società di persone, escluse quelle particolari relative a queste ultime.

3. Amministrazione della società semplice

L’amministrazione della S.s. è rivolta al compimento di tutti gli atti di gestione necessari a manifestare la volontà sociale all’esterno, relativi all’attività economica svolta ed al fine di raggiungere il proprio scopo sociale.

L’amministrazione nelle S.s. può essere congiunta e disgiunta: nella prima gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci o quanto meno dalla maggioranza di essi.

Al singolo socio è concesso compiere gli atti urgenti che non consentono il preventivo assenso di tutti i soci; nella seconda ipotesi, invece, ogni singolo socio può compiere liberamente gli atti di gestione, consentendo agli altri soci, tuttavia, la possibilità di opporsi qualora non ritengano l’atto medesimo conforme ai fini sociali.

È prevista anche una modalità di amministrazione mista, laddove si prevede nel contratto sociale che alcuni atti siano posti in essere dai singoli soci, mentre altri richiedono il consenso unanime.

Parimenti, può essere prevista la nomina come amministratore in capo ad uno solo dei soci. I compiti dell’amministratore di una S.s. consistono nell’attività di rappresentanza dell’ente verso l’esterno, di guisa che gli atti giuridici compiuti all’esterno, nei rapporti con i terzi, abbiano effetti diretti sulla società stessa.

Potrà quindi l’amministratore compiere i seguenti atti: acquisire crediti e/o assumere debiti, stipulare contratti, possiede la capacità processuale, ossia di stare in giudizio in nome e per conto della società; tutelare gli interessi sociali; dare il rendiconto dell’attività svolta nel rispetto delle prescrizioni poste dai soci a loro carico ecc.

Pertanto, la relazione socio/amministratore richiede alla base un rapporto di fiducia, e non a caso la legge richiama l’istituto del mandato quanto ai diritti ed obblighi in capo all’amministratore. Gli amministratori, difatti, sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo dimostrino l’esenzione da colpa.

A loro volta i soci che non partecipano all’amministrazione hanno poteri di controllo sull’operato degli amministratori, e dunque richiedere e ottenere informazioni sull'andamento degli affari, consultare i documenti relativi all'amministrazione, ottenere il rendiconto alla fine di ogni anno.

4. L'autonomia patrimoniale della società semplice

Come già anticipato sopra, in relazione alla loro natura giuridica, le S.s. rientrano nell’ambito delle società di persone. Le società di persone, ivi comprese le S.s., sono tali in quanto prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale.

Sono sprovviste di personalità giuridica, ma hanno una limitata soggettività e, pertanto, munite di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Sono società di persone: La società semplice; la società in nome collettivo; la società in accomandita semplice; Nelle società di capitali, viceversa, il capitale prevale sui soci e, pertanto, hanno una propria soggettività giuridica che le conferisce un’autonomia patrimoniale perfetta.

Ma cosa vuol dire per una società avere un’autonomia patrimoniale imperfetta? Significa che le società di persone presentano una soggettività di molto attenuata, poiché l’ente non è del tutto distinto dai soci che lo formano, anzi i soci stessi possono esser chiamati a rispondere, per le obbligazioni sociali, con il proprio patrimonio personale, come in seguito vedremo.

5. La partecipazione dei soci agli utili e alle perdite

Tutti i soci delle S.s. hanno diritto di partecipare agli utili ed alle perdite di gestione. Le modalità, in linea generale, sono comuni a tutte le società di persone. L’utile rappresenta l’effettivo incremento patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività economica, dato dalla differenza tra attività e passività ovvero dai costi e ricavi, dunque la parte eccedente. In caso contrario, ossia di spese e passività superiore ai ricavi si avrà una perdita o deficit.

Nell’accordo sociale può essere prevista la misura e modalità di partecipazione, non essendo necessaria una ripartizione su base proporzionale rispetto a quanto conferito dai soci stessi.

Qualora invece nulla si disposto in tal senso, la partecipazione agli utili ed alle perdite si presume proporzionale ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto la divisione avverrà in parti uguali.

Se il contratto definisce soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, allora si presume che in pari misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, può essere fissata dal giudice secondo equità.

Salvo patto contrario, il diritto alla divisione degli utili sorge dopo l’approvazione del rendiconto In ultimo non va dimenticato il divieto del patto di leonino previsto dal codice civile, cioè il patto con il quale si prevede che uno o piò soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili e/o perdite.

6. Come aprire una società semplice

Alla base di una società semplice vi è un contratto sociale detto atto costitutivo, per cui si costituiscono nella medesima modalità prevista per le altre società. Dove differisce è nel fatto che tale contratto non richiede formalità particolari, potendo addirittura costituirsi verbalmente, come pure si può desumere la sua esistenza da fatti concludenti.

È chiaro che la forma scritta è quella più indicata, e comunque sarà richiesta i determinati casi. Invero, sulla forma di costituzione può incidere la tipologia dei beni conferiti nel patrimonio sociale dai soci stessi. Più precisamente, qualora si conferiscano beni mobili, mobili registrati e/o immobili l’atto scritto è richiesto a pena di nullità. Nella pratica, tuttavia, è invalso l’uso dell’atto notarile.

È richiesta, inoltre, la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Tale tipo di pubblicità ha funzione dichiarativa, cioè per fini di pubblicità notizia verso terzi, ossia al fine di rendere opponibili i fatti ad essa collegati, nonché per fini di certificazione anagrafica.

Quanto al contenuto del contratto, in esso andranno indicati vari elementi tra i quali: l’indicazione dei soci ed i loro dati anagrafici, il tipo di attività che i soci intendono esercitare in comune, i beni conferiti (denaro, crediti, attività lavorativa, beni mobili e/o immobili) ai fini della costituzione del fondo sociale, le modalità di ripartizione degli utili, nomina, funzioni e poteri degli amministratori, la sede legale ed operativa se diversa ecc..

Per la modifica dei patti sociali si richiede il consenso di tutti i soci Non è prevista una normativa specifica in relazione alle cause di invalidità del contratto sociale, pertanto si applicheranno le regole generali previste per i contratti di cui al codice civile. Va detto, però, che non potendo esercitare attività economica, la S.s non è soggetta a fallimento.

7. Quanto costa

Dato che la S.s. non presenta formalità particolari, potendo addirittura in certi casi costituirsi in forma verbale, i costi di apertura sono limitati. Qualora si proceda con atto scritto, i costi iniziali si dividono per l’imposta di bollo, quella di registro e l’iscrizione alla Camera di Commercio, ai quali si aggiungono quelle di un commercialista e il Notaio qualora ci si avvalga di quest’ultima.

Pertanto, indicativamente, la spesa si attesta tra i 700,00 ed i 1500,00 euro all’incirca. Quanto al tipo di tassazione, la società semplice viene considerata un soggetto autonomo rispetto ai soci per cui è necessaria una apposita dichiarazione dei redditi.

Tuttavia il trattamento fiscale è analogo a quello della persona fisica. Il reddito prodotto verrà poi ripartito tra i soci in base alla modalità di partecipazione prevista, il che rappresenterà un reddito per ogni singolo socio sui inciderà la tassazione ordinaria (IRPEF). L’IRAP, sarà dovuta solo in caso di svolgimento di attività professionali.

8. Chi risponde dei debiti

Abbiamo detto che le S.s. vengono annoverate nell’ambito delle società di persone e, pertanto, come queste presentano una autonomia patrimoniale imperfetta. Ergo, i soci possono essere chiamati a rispondere, illimitatamente e solidalmente, verso le obbligazioni sociali.

Illimitatamente, significa che ogni socio può rispondere con il proprio patrimonio personale oltre che con quello sociale; solidalmente, significa che ogni socio può essere chiamato dal creditore ad adempiere l’obbligazione sociale verso lo stesso, e il suo adempimento libera anche gli altri.

La differenza rispetto alle società di tipo commerciale è che il creditore sociale può agire indifferentemente verso la società ovvero verso i soci, i quali possono solo chiedere al creditore stesso la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni utili da aggredire.

Tuttavia il creditore non è tenuto a rispettare tale regola. Nelle società di tipo commerciali (s.n.c., s.a.s.) invece il creditore è tenuto prima ad agire sul patrimonio sociale, e solo qualora lo stesso risulti insufficiente a soddisfare le sue pretese potrà agire contro i soci.

Il creditore particolare del socio, invece, non può aggredire il patrimonio sociale almeno finché è in vita la S.s., può solo far valere i suoi diritti sul patrimonio personale ovvero sulla quota di utili spettante al socio stesso suo debitore.

Solo per i soci non amministratori è possibile prevedere nel contratto sociale una limitazione di responsabilità.

9. Come sciogliere una Società semplice

La S.s. si scioglie per le cause indicate dall’art. 2272 c.c., ossia:

1) decorso del termine;

2) conseguimento dell’oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;

3) per volontà di tutti i soci;

4) per il venir meno della pluralità dei soci (rimane un solo socio e nel termine di sei mesi non si ricostituisce tale pluralità);

5) per tutte le altre cause previste dai soci nel contratto sociale; Il rapporto può venir meno anche solo nei confronti di un solo socio, per morte dello stesso o per recesso. Quando un socio cessa di far parte della società si dovrà procedere alla liquidazione della sua quota, cioè corrispondere il controvalore in denaro.

Nel caso di scioglimento della S.s. occorrerà procedere con la fase di liquidazione, con la nomina di un liquidatore che provvederà a compiere gli atti finali di gestione, tra cui riscuotere crediti, pagare debiti, recedere da contratti in corso e liquidare le quote ai soci ripartendo tra loro ciò che rimane del patrimonio sociale.

Terminata la fase di liquidazione si provvederà alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

10. Conclusioni

Per concludere il discorso sulle S.s. diciamo che le stesse presentano dei vantaggi e degli svantaggi.

Tra i principali vantaggi troviamo: le formalità di costituzione, che può essere talmente semplice al punto tale da considerarsi valida anche una forma meramente verbale, cioè senza l’atto scritto di costituzione, laddove non vi siano beni particolari da conferire; i costi di costituzione che possono essere ridotti davvero ai minimi termini o comunque non eccessivi; gestione semplificata; la partecipazione dei soci agli utili in base ai conferimenti; la forme di amministrazione plurima o affidata a soci determinati; la tassazione simile a quelle delle persone fisiche, per il cui il reddito prodotto viene ad essere suddiviso tra i soci diminuendo così l’incidenza fiscale; non è soggetta a fallimento; il creditore del socio non può agire sul patrimonio sociale.

Tra gli svantaggi troviamo: non può esercitare attività commerciali; la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; infine, non potendo esercitare attività commerciali presentano una limitata affidabilità creditizia per la concessione di mutui.

11. Fonti normative

  • Articoli: dall’art. 2251 fino all’art. 2290 codice civile

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Avv. Marco Mosca