Usucapione abbreviata dei beni mobili. Quali sono le condizioni?

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà o di un diritto reale di godimento (servitù, usufrutto, uso, enfiteusi o superficie) a titolo originario (cioè senza un atto di trasferimento dal vecchio al nuovo proprietario). L'acquisto avviene per effetto del possesso prolungato per un certo periodo di tempo.

usucapione beni mobili

 

1. Usucapione abbreviata dei beni mobili

I beni mobili sono, per esclusione, tutti quei beni che non sono classificati come immobili: si tratta cioè di quei beni che possono essere trasportati da un luogo ad un altro senza che venga alterata la loro forma e la loro sostanza.

Come abbiamo già detto, l'usucapione dei beni mobili, alla pari di quella per i beni immobili si fonda su due elementi: il possesso e il tempo.

Il possesso si attua nella volontà di un soggetto di esercitare sul bene i poteri propri del proprietario. Come per l'usucapione ordinaria il possesso deve essere:

  • pacifico e pubblico: non deve esserci stata violenza nell'acquisto e il possesso deve avvenire in modo non clandestino (in caso di violenza o clandestinità l'usucapione si realizza quando esse cessano);
  • continuato: il possesso deve essere costante per tutto il periodo. A questo proposito è fondamentale anche una prova certa circa l'inizio del possesso;
  • non interrotto: il futuro proprietario non deve subire atti del legittimo proprietario (es. azione di rivendicazione della proprietà) o di un terzo (es. lo spoglio del bene) che privino il possessore della cosa o del diritto per un tempo superiore ad un anno. L'usucapione è interrotta ad esempio dalla notificazione dell'atto con cui inizia il giudizio o dal riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore.

Quanto al tempo, per l'usucapione ordinaria il tempo è di 20 anni, in caso di usucapione abbreviata il termine è ridotto ed è differente a seconda che si tratti di beni mobili registrati (es. autoveicoli, navi e aeromobili) e beni mobili non registrati. Affinché si possa ricorrere all'usucapione abbreviata però, devono ricorrere anche altre condizioni:

  • la trascrizione del titolo: è dal momento della trascrizione infatti, che decorre il tempo per l'usucapione del bene.
  • il trasferimento deve avvenire in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà: il titolo è astrattamente idoneo perché sarebbe valido se il venditore avesse il potere di trasferire la cosa (in realtà non lo ha perché il bene non è il suo)
  • chi acquista da colui che non è proprietario deve farlo in buona fede, cioè con ignoranza incolpevole di ledere un diritto altrui. La buona fede si presume sempre ed è sufficiente che sussista nel momento della presa in possesso del bene (es. per esimersi da responsabilità il cittadino prima di acquistare un veicolo dovrebbe procedere ad alcune ricerche presso il PRA – Pubblico Registro Automobilistico – );

2. Usucapione abbreviata dei beni mobili registrati

L'usucapione di beni mobili registrati si verifica principalmente in campo automobilistico: ad esempio, i veicoli storici che non furono mai trascritti al PRA e dei quali adesso non si hanno notizie certe circa i documenti, il titolo di proprietà e la provenienza.

Quindi semplificando, per trascrivere al PRA l'acquisto del veicolo per usucapione servirà la sentenza del giudice che dichiari l'acquisto della proprietà del veicolo: la sentenza costituirà il titolo per la trascrizione.

L'usucapione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, in presenza dei requisiti di possesso, avviene in tre anni dalla trascrizione. In mancanza di tutte queste condizioni, l'usucapione si compie nel termine di 10 anni.

3. Usucapione abbreviata dei beni mobili non registrati

I beni mobili non registrati sono quei beni che per il trasferimento non necessitano di una forma scritta. L'usucapione dei beni mobili non registrati avviene in 10 anni se il possesso avviene in buona fede ed è giustificato da un titolo astrattamente idoneo ad attuare il trasferimento.

In caso di possesso in mala fede il termine sarebbe quello ordinario di 20 anni, ma poiché su questo punto c'è stato molto dibattito sul trattamento discriminatorio rispetto ai beni mobili registrati, la dottrina maggioritaria ritiene comunque di applicare il termine massimo di 10 anni.

Luisa Panici, AvvocatoFlash

Fonti normative

Art. 1159 e ss. c.c.

Art. 1147 c.c.

Art. 812 c.c.

Pensi di aver diritto all’usucapione di beni mobili? Hai bisogno di un buon avvocato specializzato in materia? Necessiti di un servizio che ti metta in contatto con un avvocato competente? Esponici il tuo caso. AvvocatoFlash ti metterà in contatto con i migliori avvocati online. Tre di loro ti invieranno un preventivo gratuitamente e sarai tu a scegliere a chi affidare il caso.