Sinistro stradale all’estero: chi paga i danni?

È ovviamente superfluo sottolineare quanto nessuno si auguri di restare mai coinvolto in un incidente stradale, meno che mai quando si trova a guidare all’estero in vacanza o per lavoro.

Facendo i dovuti scongiuri, è tuttavia importante sapere cosa fare nel caso si verifichi una tale fattispecie, quali sono i costi e le leggi applicabili, in modo tale da avere le spalle coperte essendo pronti a fronteggiare ogni eventualità.

1. Le procedure: auto a noleggio e veicolo italiano

Esistono due filoni inerenti un sinistro all’estero ed il relativo risarcimento danni, a seconda che il veicolo su cui si viaggia sia stato preso a noleggio oppure sia un veicolo italiano di nostra proprietà.

Nel primo caso, molto semplicemente, fa fede il contratto firmato con la società di noleggio: se abbiamo stipulato un’assicurazione con essa, sarà infatti quest’ultima ad occuparsi della procedura di risarcimento danni nel caso restassimo coinvolti in un incidente causato da un veicolo estero (a meno che non sia specificato diversamente sul contratto, eventualità piuttosto remota ma comunque possibile, motivo per cui il contratto di noleggio va sempre letto con la dovuta attenzione).

Se invece rimaniamo coinvolti in un sinistro, sempre causato da un’auto straniera, essendoci recati all’estero con un veicolo italiano di nostra proprietà, per ottenere il risarcimento dei danni dovremo seguire in prima persona una procedura specifica: vanno in primo luogo presi i dati della vettura che ha causato l’incidente, in particolare il numero di targa, tenendo anche presente che la classica constatazione amichevole, il cosiddetto Modulo Blu, è valevole e compilabile in tutto il territorio dell’Unione Europea (se anche cambia la lingua utilizzata a seconda del paese, la struttura e il contenuto rimane sostanzialmente invariato).

Successivamente dovremo rivolgerci a quello che in termini tecnici è detto “mandatario”, vale a dire il rappresentante in Italia della compagnia estera con cui il responsabile dell’incidente è assicurato: con la Direttiva Comunitaria 26/2000, infatti, le compagnie assicurative sono legalmente tenute ad avere un mandatario in ogni Stato dello Spazio Economico Europeo, ad eccezione naturalmente di quello dove hanno la propria sede legale.

Per poter contattare il mandatario dell’impresa assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, è necessario rivolgersi alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e compilare un modulo relativo ai sinistri all’estero, il cosiddetto Modello A, dove oltre ai propri dati vanno indicate anche la data e l’ora dell’incidente, la nazione dove questo è avvenuto, il modello del veicolo responsabile e la sua nazionalità. Se si conosce già il nominativo dell’impresa assicuratrice del veicolo estero, si può richiedere il nome del suo mandatario in Italia; in caso non conoscessimo il nome della compagnia assicurativa, è possibile ottenere questa informazione sempre grazie al Modello A.

Questa procedura è valida per tutti i Residenti in Italia qualora uno di essi rimanga coinvolto, in qualsiasi paese aderente al sistema Carta Verde (che comprende anche paesi extra-UE), in un sinistro causato da un veicolo immatricolato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (ad esempio se siamo coinvolti in un incidente in Lussemburgo causato da un automobilista tedesco o francese, la cui auto è stata naturalmente immatricolata in patria).

2. Veicolo responsabile non è immatricolato nello spazio economico europeo

Cosa fare invece se il veicolo che causa un sinistro all’estero non è immatricolato in un paese facente parte dello Spazio Economico Europeo? In tale circostanza la richiesta di risarcimento va comunque inviata alla compagnia assicurativa del veicolo estero, oppure all’organo dello Stato dove si è verificato l’incidente che rappresenta quello che in Italia è l’UCI, vale a dire l’ufficio nazionale di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale.

Un’altra possibilità che potrebbe verificarsi è che il veicolo responsabile del sinistro risulti immatricolato in Svizzera: la Svizzera non è un paese facente parte dello Spazio Economico Europeo, tuttavia esiste un accordo italo-svizzero, entrato in vigore il 15 dicembre 1979, in base a cui “i cittadini di uno dei due Stati, danneggiati da un veicolo a motore nell’altro Stato, godono […] degli stessi diritti nei confronti degli appositi organismi come i cittadini dello Stato in cui l’incidente è avvenuto” (Art.1).

Dunque, anche in questa eventualità, è possibile rivolgersi alla Consap e richiedere il nome del mandatario in Italia della compagnia Svizzera presso cui il proprietario del veicolo è assicurato (anche se il mandatario non ha un obbligo di risposta entro tre mesi, come invece avviene nel caso di un’impresa assicurativa facente parte dello Spazio Economico Europeo).

3. Veicolo non identificato oppure non assicurato

Infine, cosa fare se nell’agitazione del momento non riusciamo ad identificare un veicolo che ha causato un incidente in cui siamo stati coinvolti? Oppure se, pur avendo preso il numero di targa, scopriamo dopo esserci rivolti alla Consap che si tratta di un’auto non assicurata?

In entrambe le situazioni la strada da percorrere è fare richiesta di risarcimento all’Organismo di Indennizzo Italiano (ruolo svolto sempre dalla Consap), il quale fin dal 2003 “ha il compito di agevolare le persone lese residenti in Italia nel conseguimento – in determinate fattispecie – del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro r.c. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo” (http://www.consap.it/servizi-assicurativi/organismo-di-indennizzo-italiano).

Dopo aver ricevuto, per mezzo di raccomandata A/R, la documentazione relativa al sinistro, l’O.D.I. – Organismo di Indennizzo Italiano – provvederà a valutare la richiesta di indennizzo basandosi sulle leggi del Paese dove l’incidente ha avuto luogo. 

Ci si può rivolgere all’O.D.I. anche in caso il mandatario in Italia di una compagnia di assicurazione straniera non risponda alla nostra richiesta di risarcimento entro tre mesi, tranne nel caso, già citato in precedenza, che si tratti di un’impresa assicurativa Svizzera, in quanto tale fattispecie non è prevista nell’accordo bilaterale tra i paesi che riguarda il risarcimento dei danni in caso di incidente stradale.

Fonti normative

Direttiva Comunitaria 26/2000

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana concernente il risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale, 15 dicembre 1979

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