Responsabilità Civile Contrattuale ed Extracontrattuale
L'Avv. Ylenia Mori in questo articolo ci guiderà e farà scoprire le differenze tra responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale e come funziona il risarcimento.
La responsabilità civile rappresenta uno degli istituti fondamentali del diritto privato, in quanto disciplina le conseguenze derivanti da un danno causato a terzi. In Italia, il Codice Civile distingue due tipologie principali: la responsabilità contrattuale e la responsabilità extracontrattuale (o aquiliana).
La prima nasce dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione di un contratto; la seconda si fonda invece sul principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.) cioè il divieto di arrecare danno ingiusto ad altri.
Comprendere le differenze tra le due forme di responsabilità è essenziale sia per i cittadini che per le imprese, poiché cambiano i presupposti per proporre le azioni, i termini di prescrizione, l’onere della prova e le modalità di risarcimento del danno. In questa guida analizzeremo le caratteristiche di entrambe, mettendole a confronto e riportando anche casi pratici e giurisprudenza, in modo da poter avere degli esempi e comprendere meglio questi istituti.
Responsabilità Civile Contrattuale
La responsabilità civile contrattuale viene regolamentata dall’art. 1218 c.c. il quale stabilisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
La norma, che ha la finalità di garantire la tutela sostanziale della posizione del creditore, come si legge, prevede dei temperamenti che nascono dal coordinamento, in primo luogo, della disposizione di cui all’art. 1176 c.c. in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione prevedendo che “Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”. Tale temperamento comporta che, qualora il debitore abbia agito con la diligenza richiesta, ma nonostante ciò non abbia potuto adempiere correttamente all’obbligazione assunta, sarà comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.
Per quanto attiene all’onere probatorio la parte creditrice dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale sottostante e dichiarare che la parte debitrice non ha provveduto all’adempimento. Sarà onere del debitore dover dimostrare, al contrario, di aver correttamente adempiuto alla prestazione contrattualmente prevista. In questi casi, posta la natura intrinseca dell'ingiustizia, causata dall’inadempimento da parte della parte debitrice di una prestazione alla quale era precedentemente vincolato dal rapporto contrattuale, il debitore verrà sanzionato semplicemente per non aver adempiuto, prescindendo - come vedremo invece in caso di responsabilità extracontrattuale - dalla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa.
Infatti, nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. trova applicazione il principio della c.d. presunzione della colpa, spettando come sopra detto alla parte creditrice solo l’onere di dimostrare il rapporto contrattuale e l’inadempimento, mentre sarà la parte debitrice che dovrà dimostrare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili, per sottrarsi all’obbligo di risarcimento.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno che sarà dovuto a seguito dell’inadempimento, l’articolo di riferimento è il 1223 c.c. il quale prevede che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Infine, per quanto attiene ai termini di prescrizione - casi di estinzione di un diritto per decorrenza dei termini previsti dalla legge per esercitarlo - l’art. 2946 c.c. prevede l’applicazione dei termini di prescrizione di tipo ordinario, disponendo che “Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Responsabilità Civile Extracontrattuale
La responsabilità civile extracontrattuale viene regolamentata dall’art. 2043 c.c. il quale stabilisce che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Il fatto richiamato dalla norma si qualifica come illecito civile in quanto va ad integrare la violazione di norme di condotta che impongono doveri di rispetto dei legittimi interessi altrui.
Pertanto, a differenza di quanto detto in precedenza sulla responsabilità contrattuale, nei casi previsti e disciplinati dall’art. 2043 c.c. la responsabilità extracontrattuale prevede l’obbligo generico di non ledere i diritti dei consociati - il c.d. principio del neminem laedere - a prescindere dall’esistenza o meno di una specifica obbligazione derivante da un contratto. La prova dovrà essere fornita dal soggetto danneggiato. Gli elementi costitutivi dell’illecito civile sono:
- Il fatto. Il fatto è l’evento che causa il danno ingiusto. Ciò che rileva perché si configuri una responsabilità extracontrattuale è che l’evento sia giuridicamente imputabile ad uno o più soggetti che lo abbiano in qualche modo provocato o che avevano il dovere di impedirlo.
- La colpa e il dolo. La colpa - che è la base attivante e sufficiente della responsabilità extracontrattuale - si può definire come l’inosservanza delle diligenza dovuta nella quotidiana vita di relazione. E la colpa si specifica in tutti quei comportamenti nei quali viene ravvisata incuria, imprudenza, imperizia o illegalità. La colpa può essere classificata come lieve (quando si rileva una violazione dell’ordinaria diligenza) o grave (quando si rileva una violazione della diligenza minima). Mentre il dolo si può definire come il c.d. vizio del consenso, un comportamento intenzionale posto da uno o più soggetti per indurre l’altra persona a stipulare un contratto che in casi diversi non avrebbe concluso o che avrebbe concluso a condizioni diverse.
- Il danno ingiusto. Il danno ingiusto è rappresentato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto. L’effetto dannoso che viene in rilievo consiste nella ripercussione patrimoniale (nelle distinte forme previste e disciplinate dal codice civile agli articoli 1223, 1226 e 2056) e non patrimoniale (art. 2059 c.c.) dell’evento nella sfera del danneggiato.
- Il nesso causale. Il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno ingiusto viene regolamentato dagli articoli 40 e 41 del codice penale, in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (posta sempre la scriminante dell’imprevedibilità). In sede di responsabilità extracontrattuale il nesso causale verrà accertato in base alla preponderanza della regola del più probabile che non.
Per quanto riguarda i termini di prescrizione, in questo caso vengono stabiliti dall’art. 2947 c.c. il quale stabilisce che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”
Differenze Principali tra Contrattuale ed Extracontrattuale
Le principali differenze tra la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) e extracontrattuale (art. 2043 c.c.) riguardano i seguenti ambiti:
- Onere della prova. Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, il debitore ha l’obbligo, previsto contrattualmente dal rapporto sottostante, di eseguire esattamente la prestazione pattuita e se questo non avviene dovrà provare in sede di giudizi che l’inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili. Pertanto, in giudizio, l’onere della prova ricade sulla parte debitrice. Mentre nella responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è posto a carico del soggetto che ha subito l’ingiusto danno, il quale dovrà provare che vi è stata colpa o negligenza di un soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell’ordinamento giuridico per evitare di cagionare un danno ad altri.
- Prescrizione. I termini di prescrizione per quanto concerne la responsabilità contrattuale - che ricordiamo essere casi di estinzione di un diritto per decorrenza dei termini previsti dalla legge per esercitarlo - il creditore ha la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni in giudizio secondo il termine di prescrizione c.d. ordinaria che si individua in 10 anni. Il termine inizierà a decorrere dal momento in cui è sorta l’obbligazione. Nella responsabilità extracontrattuale, si applica il termine di prescrizione c.d. breve che si individua in 5 anni (proprio in virtù della mancanza di un rapporto sottostante). In questo caso il termine inizierà a decorrere nel momento in cui si è presa conoscenza dell’evento dannoso.
- Capacità giuridica. Nella responsabilità contrattuale il soggetto che ha sottoscritto il contratto è un soggetto dotato di capacità di agire, quindi maggiorenne. Al contrario nella responsabilità extracontrattuale, così come espressamente previsto dall’art. 2043 c.c. risponde per aver commesso il fatto illecito qualsiasi soggetto lo abbia commesso. Qualora il fatto illecito sia commesso da minori o da soggetti incapaci o interdetti, risponderà con il proprio patrimonio anche chi era tenuto alla loro cura e sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto evitare il danno.
- Risarcimento del danno. Per quanto riguarda il risarcimento del danno in ambito contrattuale che sarà dovuto a seguito dell’inadempimento, l’articolo di riferimento è il 1223 c.c. il quale prevede che “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”. Per quanto attiene il risarcimento nei casi di responsabilità extracontrattuale l’articolo di riferimento, da utilizzare in combinato disposto con l’art. 1223 c.c. è il 2056 c.c. il quale prevede che “Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”.
Giurisprudenza e Casi Concreti
Inadempimento Contrattuale. Il caso responsabilità del venditore Cass. n. 26158/2021.
Un signore aveva acquistato un televisore, una volta consegnato quest’ultimo sottoscriveva il documento di accettazione che attestava l’assenza di difetti. Dopo circa una settimana di utilizzo compariva una striscia orizzontale nella parte centrale dello schermo. Prontamente denunciava il vizio riscontrato alla società venditrice, che decideva di negare il rimborso.
Proponeva ricorso al Giudice di Pace, il quale condannava la società venditrice alla restituzione del prezzo pagato dal venditore. A questo punto la società venditrice impugnava la sentenza proponendo appello.
Il Tribunale ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo che la società venditrice non poteva essere ritenuta responsabile del danno emerso al televisore in data successiva alla consegna. Ciò in quanto il Tribunale riteneva che l’acquirente non avesse in alcun modo fornito prova circa il fatto che la rottura dello schermo fosse venuta per esclusiva responsabilità della società venditrice.
Il soggetto acquirente decide di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione ponendo in evidenza che “il vizio di rottura del display non è emerso né al momento della vendita né nei sette giorni successivi, trattandosi non già di una rottura fisica del televisore, bensì di una striscia orizzontale nella parte centrale dello schermo che offuscava la visione dei programmi”.
I giudici della Suprema Corte prettono rappresentando che “...responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna” aggiungendo che “il difetto di conformità consente al consumatore di esperire vari rimedi: egli potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l’onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della sua scoperta”. Ciò si legge anche in conformità alle previsioni del Codice del Consumo il quale “...presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”.
Pertanto, la Suprema Corte concludeva rappresentando che “accertata la tempestività della denuncia del vizio denunciato entro due mesi dalla scoperta del vizio e, trattandosi di vizio che si era manifestato entro sei mesi dalla consegna del televisore”, sarebbe stato corretto applicare “la presunzione di responsabilità a carico del venditore”.
Fatto Illecito Extracontrattuale. Il caso Cass. n. 21072/2024.
Il caso ha avuto origine da un incidente stradale avvenuto nel 2012, durante il quale un giovane ha perso la vita mentre era a bordo di una moto, guidata secondo alcune ricostruzioni da un altro soggetto. I familiari della vittima intentarono una causa chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che il giovane deceduto fosse un passeggero. Tuttavia la Corte ritenne che non vi fossero prove sufficienti a dimostrare che il giovane deceduto fosse il trasportato e ribaltò la responsabilità sui richiedenti.
La Corte d’Appello rigettando il gravame, aveva sottolineato che i soggetti appellanti non fossero riusciti a fornire elementi di prova sufficienti a sostegno delle loro ricostruzioni. La decisione presa si è basata sul principio che, in mancanza di prove certe, la responsabilità non possa essere attribuita ai soggetti citati in giudizio. Pertanto la Corte ha chiarito che l’onere della prova - come abbiamo detto precedentemente - grava sulla parte attrice (soggetto danneggiato) che dovrà dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta della parte convenuta e il danno subito.
Anche la Suprema Corte con la sua pronuncia chiarisce e fornisce un’importante riflessione sull’onere della prova in ambito civile ed in particolare nelle controversie riguardanti la responsabilità extracontrattuale da incidente stradale. Chiarisce a sua volta che la chiarezza delle prove dei fatti sia fondamentale per garantire il giusto risarcimento ai soggetti danneggiati.
Conclusioni
In conclusione come abbiamo potuto responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale, pur avendo punti in comune, sono istituti diversi, atti a tutelare fattispecie distinte. La caratteristica più importante da ricordare riguarda i termini di prescrizione - ricordiamo 10 anni per la responsabilità contrattuale e 5 anni per quella extracontrattuale. Questi termini devono essere ben chiari, posto che se vengono superati, le azioni per chiedere i relativi risarcimenti non potranno più essere proposte.
In tutti i casi in cui si voglia richiedere un risarcimento, che sia per responsabilità contrattuale o per responsabilità extracontrattuale, è di fondamentale importanza rivolgersi subito ad un avvocato per non rischiare di far prescrivere il proprio diritto.
FAQ sulla Responsabilità Civile
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Cosa si intende per responsabilità contrattuale?
La responsabilità civile contrattuale viene regolamentata dall’art. 1218 c.c. il quale stabilisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
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Qual è la differenza con la responsabilità extracontrattuale?
La responsabilità contrattuale nasce dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione di un contratto, invece la responsabilità extracontrattuale si fonda sul principio generale del neminem laedere (art. 2043 c.c.) cioè il divieto di arrecare danno ingiusto ad altri.
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Quali sono i termini di prescrizione?
La responsabilità contrattuale si prescrive in 5 anni, mentre la responsabilità extracontrattuale si prescrive in 10 anni.
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Chi deve provare il danno o l’inadempimento?
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, il debitore ha l’obbligo, previsto contrattualmente dal rapporto sottostante, di eseguire esattamente la prestazione pattuita e se questo non avviene dovrà provare in sede di giudizi che l’inadempimento è dovuto a cause a lui non imputabili. Pertanto, in giudizio, l’onere della prova ricade sulla parte debitrice. Mentre nella responsabilità extracontrattuale l’onere della prova è posto a carico del soggetto che ha subito l’ingiusto danno, il quale dovrà provare che vi è stata colpa o negligenza di un soggetto che era tenuto a comportarsi secondo le norme dell’ordinamento giuridico per evitare di cagionare un danno ad altri.
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È possibile che un fatto generi sia responsabilità contrattuale che extracontrattuale?
Sì è possibile, questo può verificarsi quando con lo stesso comportamento si vada a violare sia un obbligo derivante da un contratto sia un dovere generale di non arrecare danno ad altri. In questi casi il soggetto che ha subito il danno ha la facoltà di scegliere se agire in giudizio per chiedere il risarcimento per la responsabilità contrattuale o per quella extracontrattuale.

Ylenia Mori
Sono l'Avv. Ylenia Mori, ho 10 anni di esperienza in Diritto di Famiglia e Diritto Minorile. Nel corso della mia carriera mi sono occupata di molteplici procedimenti per regolamentare la separazione o il divorzio, ponendo sempre una pa ...