La responsabilità degli amministratori di società

Cosa si intende per responsabilità degli amministratori di società, chi può farla valere in giudizio e con quali mezzi

responsabilità degli amministratori di società

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Con questo scritto si cercherà di offrire una breve e sintetica panoramica sui doveri gravanti sugli amministratori di società di capitali, sulla responsabilità in cui questi possono incorrere qualora non rispettino tali doveri, sui soggetti legittimati a far valere la loro violazione e sui rimedi da essi esperibili.

1. I doveri dell’amministratore diligente

L’art. 2392 c.c., in tema di società per azioni, sancisce, in tema di doveri gravanti sugli amministratori che essi “devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.

L’art. 2476 c.c., in tema di società a responsabilità limitata, prevede, in maniera del tutto analoga, che gli amministratori rispondono dei danni causati dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.

Quanto sopra individua sommariamente i doveri gravanti sull’amministratore di società di capitali, il quale, nel prestare la propria opera, dovrà necessariamente rispettare le prescrizioni di legge (nonché quelle previste dall’atto costitutivo della società), onde evitare di incorrere nella responsabilità, a cui potranno far seguito le relative azioni in sede giudiziaria civile. Viceversa, qualora l’amministratore si renda responsabile di condotte negligenti, censurabili, distrattive, nonché configuranti atti di mala gestione del patrimonio sociale (a titolo esemplificativo, aggravando lo stato di crisi della società, portandola ad incrementare la propria esposizione debitoria, sottraendo risorse alla gestione caratteristica) questi potrà essere citato in giudizio dai soci o dai creditori sociali (o in caso di fallimento della società, dalla massa dei creditori, rappresentata dal curatore fallimentare), onde ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di tali condotte, a titolo di responsabilità.

2. La responsabilità verso la società e i soci

Ogni socio può promuovere azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o degli amministratori qualora individui che un’azione o un’omissione da lui/loro effettuata in violazione delle norme imperative di legge o dell’atto costitutivo abbia prodotto un danno, di cui in tale sede essi hanno la possibilità di chiedere il risarcimento.

È opportuno segnalare, tuttavia, che non ogni azione compiuta dagli amministratori può essere suscettibile di addebito a titolo di responsabilità, non rientrando tra tali condotte, ad esempio, i risultati negativi della gestione che non siano imputabili a negligenza nella condotta degli affari sociali o nell’adempimento degli specifici obblighi.

L’azione di responsabilità è disciplinata dagli artt. 2393 e 2393bis c.c. (per le società per azioni) nonché dal già citato art. 2476 c.c. (per le società a responsabilità limitata).

Essa deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore citato in giudizio, e deve essere proposta dinanzi al Tribunale (Sezione specializzata in materia di imprese) competente.

3. La responsabilità verso i creditori sociali

Oltre che nei confronti della società, l’amministratore in carica (o gli amministratori) è responsabile della propria condotta nei confronti dei creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 c.c.

In particolare, in tale ipotesi gli amministratori rispondono “per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”, e tali condotte possono concretizzarsi nell’effettuazione di operazioni tali da compromettere la solidità patrimoniale della società (ad esempio, condotte distrattive o di occultazione di beni sociali, pagamenti preferenziali, operazioni sospette, estranee all’oggetto sociale, manifestamente imprudenti).

Tale azione, tuttavia, può essere proposta dai creditori sociali solo quando il patrimonio della società debitrice risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti; un danno per essi, infatti, non può dirsi sussistente finché la società non versa in stato di crisi (o di insolvenza).

Essa, invece, acquisisce tutt’altra connotazione qualora la società debitrice sia stata dichiarata fallita.

In tale ipotesi, infatti, la legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità passa al curatore fallimentare, il quale, nell’interesse della massa dei creditori, potrà far valere nei confronti degli amministratori tutte le condotte negligenti che abbiano arrecato un danno ritenuto risarcibile.

Quanto sopra è oggetto di espressa previsione sia nell’art. 2394bis c.c., che si occupa proprio dell’azione di responsabilità nelle procedure concorsuali, sia nell’art. 146 l.f. (Legge Fallimentare), che al II comma espressamente prevede che “sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti dell’organo di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l’azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall’art. 2476, comma settimo, del codice civile”.

Stefano Terraneo

Fonti normative

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)

Art. 146

Codice Civile

Art. 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394bis, 2476

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