Gli obblighi del mandante e del mandatario

Con il contratto di mandato una parte, che prende il nome di mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra parte, che prende il nome di mandante.

COS’È IL CONTRATTO DI MANDATO

Il mandato è il contratto mediante il quale un soggetto (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (il mandante). Si tratta di un contratto regolato dal codice civile (artt. 1703 ss.), che ne definisce i caratteri essenziali.

Il mandato, infatti, è un contratto ad effetti obbligatori che si presume a titolo oneroso: ciò significa che esso può anche essere stipulato a titolo gratuito (ossia, senza che il mandatario riceva alcun compenso per l’attività svolta e in quel caso la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore) ma la gratuità dev’essere dimostrata. In assenza di una disposizione diversa, infatti, la legge presume che il mandatario abbia diritto ad un compenso che:

  • può essere previamente stabilito dalle parti;
  • e laddove non sia stato stabilito, si determina sulla base delle tariffe professionali o degli usi o,
  • in mancanza di questi, è stabilito dal giudice. Con il contratto di mandato il mandatario si obbliga specificamente a compiere atti giuridici (come la conclusione di contratti, la riscossione di pagamenti, ecc.) e non semplici esecuzioni di opere o prestazioni di servizi, nel qual caso, non ci si troverebbe di fronte ad un contratto di mandato ma ad un contratto d’opera (Cass., sez. III, 27/07/2005, n. 15607).

Il contratto di mandato può essere:

  • speciale, quando ha ad oggetto specifici atti individuati dal mandante (es. la vendita di un immobile determinato, la conclusione di un dato contratto di locazione, ecc.), inclusi tutti gli atti accessori, necessari per il compimento dei primi (art. 1708 c.1)
  • generale, quando ha ad oggetto tutti gli affari del mandante, che non eccedano l’ordinaria amministrazione, se non espressamente indicati (art. 1708 c.2).

Ad esempio, il mandato generale non è sufficiente perché il mandatario possa concludere una transazione, essendo invece necessario un mandato speciale per tale atto (Cass., sez. II, 25/08/1989, n. 3755).

Benché la legge non prescriva un onere di forma particolare per la stipulazione del contratto di mandato, quando esso ha ad oggetto atti giuridici per i quali è necessaria la forma scritta (tipico è il caso del mandato avente ad oggetto atti di disposizione di beni immobili) il contratto di mandato dev’essere concluso in forma scritta (vedi ad esempio Cass., sez. III, 9/07/2001, n. 9289) o quantomeno deve risultare in forma scritta la procura che costituisce effettivamente il presupposto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà (Cass., sez. III, 28/10/2016, n. 21805).

2. IL MANDATO CON RAPPRESENTANZA E SENZA RAPPRESENTANZA

Si distingue tra:

  • Contratto di mandato con rappresentanza, che si ha quando al mandatario viene conferita una procura e perciò il potere di agire in nome del mandante, con effetti giuridici che si verificano in capo a quest’ultimo direttamente (art. 1704 c.c.)
  • Contratto di mandato senza rappresentanza, che si ha quando il mandatario agisce in nome proprio (ossia, senza procura del mandante), acquistando diritti ed assumendo obblighi direttamente in capo a sé: in questo caso, i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante (neppure nel caso in cui fossero a conoscenza del mandato) (art. 1705 c.c.).

Il mandante però ha sempre la possibilità di sostituirsi al mandatario per la riscossione di eventuali diritti di credito che scaturiscono dal mandato. Il mandatario deve trasferire gli effetti giuridici derivanti da tali atti in capo al mandante.

Se il mandatario non adempie a questo obbligo la legge prevede due rimedi diversi, a seconda che il mandato abbia ad oggetto: o beni mobili, nel qual caso il mandante può esercitare l’azione di rivendicazione, salvi i diritti dei terzi che hanno acquistato in buona fede (art. 1706 co. 1); o beni immobili (o mobili registrati), nel qual caso il mandante può chiedere al giudice di pronunciare una sentenza costitutiva del diritto di proprietà in suo favore (ossia, una sentenza che “crei” il diritto di proprietà su quel bene in capo al mandante) (art. 1706 co.2).

3. OBBLIGHI DEL MANDATARIO

Il contratto di mandato dà origine ad una obbligazione di mezzi, che il mandatario deve eseguire con la «diligenza del buon padre di famiglia» (art. 1710). Tuttavia, quando il mandatario svolge la sua attività come professionista, la diligenza va valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata ai sensi dell’art. 1176 c.c. (Cass., Sez. II, 18/05/2009, n. 11419).

Il mandatario ha, dunque, i seguenti obblighi:

  • mettere al corrente il mandante delle sopravvenienze che possono indurre questi a revocare oppure a modificare il contratto di mandato (art. 1710 c. 2);
  • discostarsi dalle istruzioni ricevute, qualora sopravvenienze che non possano essere comunicate tempestivamente al mandante facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso avrebbe dato la sua approvazione (art. 1711 c. 2, come interpretato ad es. da Cass., sez. I, 11/12/1995, n. 12647).
  • comunicare senza ritardo l’esecuzione del mandato al mandante (art. 1712)
  • effettuare un rendiconto dettagliato sul proprio operato al mandante e restituirgli tutto quanto ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.1, v. anche Cass., Sez. I, 10/12/2009, n. 25904). L’obbligo di rendicontazione può essere escluso dalle parti, anche se tale clausola non è idonea a esentare il mandatario che abbia agito con dolo o colpa grave (art. 1713 c.2).
  • custodire gli oggetti e la documentazione ricevuti per conto del mandante (art. 1718). Benché il contratto di mandato sia un contratto fondato sulle qualità personali del mandatario e la fiducia a questi accordata dal mandante, il mandatario non può farsi sostituire se non espressamente autorizzato dal mandante o se ciò non è necessario per l’esecuzione del contratto: in caso contrario, risponde dell’operato del sostituto (art. 1716 c.c.)

4. OBBLIGHI DEL MANDANTE

Per converso, il mandante è gravato dai seguenti obblighi:

  • somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato (art. 1719)
  • rimborsare al mandatario le spese anticipate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte (art. 1720 c.1)
  • corrispondere al mandatario il compenso che gli spetta, secondo le regole viste sopra (art. 1720 c.1)
  • tenere indenne il mandatario da eventuali danni subiti nell’espletamento del contratto (art. 1720 c.2). 5. L’ESTINZIONE DEL MANDATO.

Ai sensi dell’art. 1722, il mandato si estingue per:

  • La cadenza del termine
  • Il compimento dell’affare, che a ben vedere può darsi solo laddove il mandato sia speciale (in questo senso, Cass. 02/07/1957, n. 2554)
  • La revoca da parte del mandante, la quale può essere espressa oppure tacita (quando il mandante pone in essere atti che inequivocabilmente manifestano la volontà di porre fine al rapporto giuridico con il mandatario, ad esempio nominando un nuovo mandatario) oppure la rinuncia del mandatario. Tuttavia, o il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non può essere revocato se non sussiste una giusta causa, salvo che le parti abbiano previsto diversamente (art. 1723); o quando il mandato oneroso è a tempo indeterminato la revoca e la rinuncia debbono essere date con congruo preavviso (art. 1725 c.2 e art. 1727); o quando il mandato oneroso è a tempo determinato la revoca e la rinuncia sono legittime solo in presenza di giusta causa (art. 1725 c.1 e art. 1727).
  • Morte, interdizione o inabilitazione, poiché il contratto è fondato sulle qualità personali del mandatario, salvo che si tratti di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi.

5. Esempio di contratto di mandato

Si riporta di seguito un esempio di struttura minima di un contratto di mandato con e senza rappresentanza:

CONTRATTO DI MANDATO

Con la seguente scrittura privata, a valersi ad ogni effetto di legge, tra:

  • Il Sig. _______________, nato a ____________ Il _________________ C.F. ___________________ e residente in _________________ alla Via ________________________, (MANDANTE);

e

  • Il Sig. ______________________, nato a ____________________ Il _________________ C.F. ___________________ e residente in ___________________ alla Via ____________________, (MANDATARIO);

PREMESSA:

  • (se ritenuto utile esporre brevemente i fatti e gli elementi posti a premessa del conferimento dell’incarico)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Conferimento del mandato

Il sig. ______________, in qualità di MANDANTE, conferisce mandato al Sig._____________ , in qualità di MANDATARIO con rappresentanza, di compiere nel suo esclusivo interesse in suo nome e per suo conto le infra descritte attività:

(OPPURE)

Il sig. ______________, in qualità di MANDANTE, conferisce mandato al Sig._____________ , in qualità di MANDATARIO senza rappresentanza, con il potere di porre in essere le infra descritte attività in nome proprio e per conto del sottoscritto MANDANTE:

  1. (descrizione delle attività oggetto del contratto)

Art. 2. Poteri del mandatario

In ordine al suddetto mandato, il MANDATARIO è tra l’altro autorizzato a:

(di seguito esporre specificamente i poteri conferiti al mandatario ed i limiti imposti per l’attuazione dell’incarico).

Nel corso dell’esecuzione del mandato il MANDATARIO si impegna a non eccedere i limiti fissati con il presente contratto per l’espletamento dell’incarico ed è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari e funzionali all’esecuzione dello stesso anche se qui non espressamente menzionati.

Art. 3. Durata

(indicare la durata del mandato anche in relazione ad eventuali rinnovi)

Art. 4. Compenso e modalità di pagamento

(specificare se l’incarico viene conferito a titolo oneroso o gratuito)

Art. 5 Accettazione dell’incarico

Il MANDATARIO dichiara di accettare l’incarico nei modi e termini descritti con il presente contratto e si impegna a fornire al MANDANTE un rendiconto (precisare anche la cadenza temporale in cui tale rendiconto debba essere fornito) del proprio operato.

Art. 6. Sostituzioni (Clausola eventuale)

Il MANDANTE dà facoltà al MANDATARIO di farsi sostituire da altre persone, conferendo loro analogo potere.

(OPPURE) Il MANDANTE dà facoltà al MANDATARIO di farsi sostituire dal Sig. ___________________ nato a ________________ il _____________________ C.F. ________________________

Art. 7. Foro competente

Per qualunque controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente contratto o comunque dipendente e/o collegata ad esso contratto e sia pure in ipotesi di continenza o di connessione di cause, sarà esclusivamente competente il foro di _____________________

Art. 8. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto in ________________ il _____________

Mandante sig. ________________ Mandatario sig. ___________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare espressamente le pattuizioni di cui agli Art. 2. Poteri del mandatario; Art. 4. Compenso e modalità di pagamento; Art. 5 Accettazione dell’incarico; Art. 6. Sostituzioni (Clausola eventuale); Art. 7. Foro competente

Data, luogo

Mandante sig. ________________ Mandatario sig. ___________________

7. FONTI NORMATIVE

  • • Codice civile: articolo 1703 e seguenti
  • • Cass., 02/07/1957, n. 2554
  • • Cass., sez. II, 25/08/1989, n. 3755
  • • Cass., sez. I, 11/12/1995, n. 12647
  • • Cass., sez. III, 9/07/2001, n. 9289
  • • Cass., sez. III, 27/07/2005, n. 15607
  • • Cass., sez. II, 18/05/2009, n. 11419
  • • Cass., sez. I, 10/12/2009, n. 25904 • Cass., sez. III, 28/10/2016, n. 21805

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