Qual è la differenza tra procura e mandato?

Per i non addetti ai lavori la differenza tra procura e mandato si traduce spesso in una grande difficoltà a distinguere con precisione le due fattispecie, le quali tuttavia si assomigliano solo ad un livello superficiale. In realtà tra l’istituto della procura e quello del mandato esistono importanti differenze sia a livello concettuale, sia a livello formale.

differenza tra procura e mandato

 

1. Cos’è la procura

Quando si parla di procura si fa riferimento all’istituto della rappresentanza volontaria, disciplinato dagli articoli 1387 e successivi del Codice Civile, grazie al quale ad un soggetto è riconosciuto il potere di agire in sostituzione di un altro nello svolgimento di talune attività.

La procura (o delega) è lo strumento attraverso cui si conferisce il potere rappresentativo. È un atto unilaterale tramite il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad un altro (rappresentante o procuratore) il potere di compiere uno o più atti giuridici in suo nome e per suo conto.

La caratteristica della procura sta nell’utilizzo del nome del rappresentato da parte del rappresentante (c.d. spendita o contemplatio domini), oltre che nel perseguimento esclusivo del suo interesse. Ciò significa che gli atti conclusi dal rappresentante produrranno effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

Dal punto di vista giuridico, sarà come se l’atto sia posto in essere dal rappresentato, ma nella realtà i terzi contrarranno con questo tramite il procuratore.

1.2 La forma della procura

La procura può essere conferita senza l’osservanza di forme particolari, ad esempio anche oralmente o attraverso comportamenti concludenti. Tuttavia, se il rappresentante deve concludere un contratto per il quale la legge richiede una determinata forma, la procura non ha effetto se non è conclusa nella forma prevista per quel contratto.

Ad esempio, nel caso di una procura per la vendita di una casa, trattandosi di compravendita di immobile per cui l'ordinamento prescrive la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata), anche la procura dovrà essere redatta per iscritto, a pena di nullità.

1.3 La procura notarile

Per la loro validità alcuni atti devono essere redatti e sottoscritti alla presenza del notaio, in vista della loro successiva trascrizione nei pubblici registri. In questi casi, anche la procura seguirà la forma notarile, dovrà quindi essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nell’esempio della compravendita di un bene immobile, come visto, solo l’atto redatto dal notaio (atto pubblico di compravendita o rogito) legittimerà le parti a trascrivere nei registri immobiliari il proprio acquisto. Conseguentemente la procura conferita per la stipula di un atto che sarà trascritto dovrà rivestire anch’essa la forma notarile.

1.4 Procura generale e speciale

A seconda del contenuto, la procura può essere:

  • generale, se riguarda tutti gli affari del rappresentato;

In questo caso la procura conferisce al rappresentante un potere di agire più ampio, pur sempre nell’interesse del rappresentato, che riguarda tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

  • speciale, se riguarda uno o più affari determinati.

La procura speciale contiene la concreta definizione dei poteri conferiti al rappresentante: gli affari di cui egli dovrà occuparsi devono essere dunque espressamente indicati.

1.5 Limiti della procura e responsabilità del falso procuratore

In entrambi i casi, il rappresentante non può eccedere i limiti della procura: se il rappresentante che agisce compie attività ulteriori rispetto quelle a lui demandate o attività che non rientrano fra quelle preparatorie o consequenziali all’atto principale, sarà definito come un falsus procurator e ritenuto responsabile per i danni arrecati ai terzi contraenti.

Gli atti compiuti dal rappresentante senza poteri saranno ritenuti inefficaci, con grave pregiudizio per i terzi che abbiano confidato nella loro validità, salvo che il rappresentato abbia comunque l’interesse ad assumerne gli effetti e a procedere alla loro ratifica, secondo quanto previsto dall’art. 1399 c.c.

La ratifica è l’atto unilaterale con cui viene sanato il difetto di legittimazione del falso procuratore.

2. La differenza tra procura e mandato

A differenza della procura, il mandato è un contratto che ha lo scopo di obbligare un determinato soggetto (il mandatario) a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro (il mandante).

Per definizione, dunque, il mandato è un contratto di interposizione: il mandatario gestisce un affare per conto dell’altra parte, a cui è tuttavia legato da un vincolo contrattuale, con ovvie ricadute in termini di responsabilità per il danno causato dall’inosservanza degli obblighi assunti. È un contratto che si presume oneroso, ma può anche essere gratuito: in questo caso la responsabilità del mandatario per inadempimento o negligenza è valutata con minor rigore.

Viceversa, la procura è un atto autorizzativo, in cui si delega - e non si obbliga - un soggetto al compimento di determinati atti. A differenza del mandato, la delega infatti non necessita di alcuna accettazione e sottoscrizione da parte del nominato procuratore.

3. Mandato con o senza rappresentanza

Quando al mandato viene affiancata anche la procura, si parla di mandato con rappresentanza.

In questo caso, come prevede l’art. 1704 c.c., varranno le regole indicate a proposito della rappresentanza: il mandatario agirà non solo per conto, ma anche in nome del mandante. Gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadranno nella sfera giuridica del mandante, senza bisogno di alcun trasferimento formale dei diritti e degli obblighi scaturenti dall’attività negoziale.

Da un punto di vista giuridico si avrà, da un lato, un contratto destinato a regolare i rapporti interni fra le parti (il mandato), che prevede obblighi e diritti reciproci, e dall’altro, un atto unilaterale volto a regolare i rapporti esterni (la procura), ovvero i rapporti tra il rappresentato e i terzi.

Nel mandato senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dai negozi conclusi con i terzi, i quali non avranno alcun tipo di rapporto con il mandante.

Tra gli obblighi assunti dal mandatario, vi è quello di trasferire nella sfera giuridica del mandante gli effetti degli atti compiuti nell’interesse di quest’ultimo.

Il mandato può essere stipulato in qualsiasi forma e richiede un successivo atto per il trasferimento degli effetti giuridici da una parte all’altra.

4. Le ultime sentenze sul mandato e la procura 2020

  • Cass. civ., 14/07/2020, n. 14956

La ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta ad substantiam, stipulato da falsus procurator, non richiede che il dominus manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, potendo la ratifica essere anche implicita, purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta, e risulti da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus incompatibile con quella di rifiutare l’operato del rappresentante senza potere.

  • Cass. civ., 18/06/2020, n. 11897

Il rappresentante del datore, il quale stipuli un contratto di lavoro senza dichiarare di agire in nome e nell’interesse di altri, resta personalmente vincolato agli obblighi derivanti dal rapporto, e conseguentemente esposto alle relative conseguenze, in applicazione delle regole della rappresentanza negoziale.

  • Cass. civ., 21/05/2020, n. 9381

L’azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per mala gestio rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest’ultimo non possa esercitare un’azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l’operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste. 

  • Tribunale Milano Sez. V, 03/02/2020

Il conferimento a un mediatore professionale dell'incarico di reperire un acquirente, o un venditore, di un immobile dà vita ad un contratto di mandato e non di mediazione, essendo quest'ultima incompatibile con qualsiasi vincolo tra il mediatore e le parti. Da ciò consegue che nell'ipotesi suddetta il c.d. "mediatore" può pretendere la provvigione dalla sola parte che gli abbia conferito l'incarico.

  • Tribunale Roma Sez. lavoro, 07/05/2020

Il procuratore ha l’onere di dimostrare la preesistenza di detta procura solo a fronte della richiesta da parte del destinatario dell’atto.

  • Cass. civ., 20/11/2019, n. 30246

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse.

  • Cass. civ., 02/08/2019, n. 20865

In tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura "ad litem" è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale, c.d. "contratto di patrocinio", con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.

Conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura "ad litem", essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

  • Cass. civ., 24/07/2019, n. 20042

Nel mandato il rendiconto del mandatario può considerarsi tacitamente approvato dal mandante solo quando questi abbia tenuto, dopo la presentazione, secondo un apprezzamento di fatto anche riferito al rispetto degli obblighi di buona fede che compete esclusivamente al giudice del merito, un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo, non ravvisabile nel solo silenzio.

  • Tribunale Roma Sez. V Sent., 03/12/2019

Il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art. 1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora, tra le attribuzioni dell'amministratore quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione, incaricato della ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di disporre senza apposita autorizzazione assembleare, tramite transazione ovvero mera ricognizione di debito, di una situazione giuridica che si riflette sulla sfera patrimoniale dei singoli condomini.

  • Tribunale Bergamo Sez. IV Sent., 14/09/2019

In tema di mandato con rappresentanza, ai fini della sussistenza della "contemplatio domini", che rende possibile l'imputazione degli effetti del contratto nella sfera di un soggetto diverso da quello che l'ha concluso, pur non essendo richiesto l'uso di formule solenni o che la spendita del nome altrui risulti dallo stesso contratto, è tuttavia necessario che il rappresentante abbia reso edotto l'altro contraente, in modo esplicito e non equivoco, che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato.

  • Cons. Stato, 13/11/2019, n. 7795

La qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente la procura che la giurisprudenza civile ed amministrativa risolve alla luce del suo contenuto: v'è procura speciale qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l'autorità giudiziaria da adire, e, in alcuni casi, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso.

  • Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 26/02/2019

La giusta causa che, ex art. 1725 c.c., esonera il mandante dall'obbligo di indennizzare il mandatario del pregiudizio subito in conseguenza della revoca del mandato oneroso conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, pur avendo di regola natura soggettiva, può anche avere natura oggettiva, ossia può consistere in fatti del tutto estranei alla condotta del mandatario, pregiudizievoli in maniera rilevante per gli interessi del mandante che operano dall'esterno sulle vicende negoziali ostacolando la realizzazione della funzione economico-giuridica del rapporto.

Gabriella Napolitano

Fonti normative

  • Codice civile, artt. 1378 e ss. e 1703 e ss.
  • Cass. civ., 14/07/2020, n. 14956
  • Cass. civ., 18/06/2020, n. 11897
  • Cass. civ., 21/05/2020, n. 9381
  • Tribunale Milano Sez. V, 03/02/2020
  • Tribunale Roma Sez. lavoro, 07/05/2020
  • Cass. civ., 20/11/2019, n. 30246
  • Cass. civ., 02/08/2019, n. 20865
  • Cass. civ., 24/07/2019, n. 20042
  • Cons. Stato, 13/11/2019, n. 7795
  • Tribunale Roma Sez. V Sent., 03/12/2019
  • Tribunale Bergamo Sez. IV Sent., 14/09/2019
  • Tribunale Velletri Sez. lavoro Sent., 26/02/2019

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