Procura o Delega: cos’è e a cosa serve?

La procura o delega è quell’istituto disciplinato dagli articoli 1387 e ss del Codice Civile, aventi ad oggetto la c.d. rappresentanza volontaria.

procura o delega

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La procura o delega è quell’istituto disciplinato dagli articoli 1387 e ss del Codice Civile, aventi ad oggetto la c.d. rappresentanza volontaria. Si tratta dell’ipotesi, ammessa dal nostro ordinamento, attraverso la quale un soggetto attribuisce ad un altro il potere di compiere atti in nome e per conto suo: di conseguenza, gli atti compiuti da parte del rappresentante potranno essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del rappresentato. Si tratta in primo luogo di un atto unilaterale, il quale si perfeziona unicamente con la dichiarazione di volontà del solo soggetto rappresentato, e non è necessario il consenso del procuratore.

Quando si parla di rappresentanza, da un punto di vista generale, ci si riferisce proprio a quell’istituto, disciplinato dagli art. 1387 – 1400 del Codice Civile, mediante il quale un soggetto trasferisce ad un altro quel determinato potere che permette al soggetto “nominato” la sostituzione di un soggetto (rappresentante) ad un altro (rappresentato) nel compimento di un negozio giuridico.

Il nostro ordinamento prevede e disciplina diversi tipi di rappresentanza, tra cui:

  • Rappresentanza diretta: attraverso la quale il rappresentante agisce per conto e nel nome del rappresentato, mediante la cosiddetta “spendita del nome”del rappresentato;
  • Rappresentanza indiretta: attraverso la quale non vi è alcuna spendita del nome, quindi il rappresentante agisce in nome proprio e gli effetti dell’atto compiuto ricadono sullo stesso rappresentante, il quale poi, in virtù del legame con il rappresentato, sarà tenuto a trasferire tali effetti in capo a quest'ultimo;
  • Rappresentanza legale: si tratta di un istituto dotato di disciplina propria, mediante il quale il potere di rappresentanza non viene conferito volontariamente dalla parte, ma dalla legge, che prevede e disciplina alcuni casi specifici, in modo tale che anche i soggetti privi di capacità giuridica possano compiere atti, per mezzo dei loro rappresentanti legali;
  • Rappresentanza organica: è, infine, la figura di rappresentanza che riguarda gli enti, le società e tutte le persone giuridiche.

1. Forma della procura

L’articolo 1392 cc disciplina la forma che deve avere la procura: la norma non individua una forma predeterminata, ma stabilisce che la procura debba avere, come forma minima, la forma prevista per l’atto che il rappresentante andrà a perfezionare in nome del rappresentato. Così, ad esempio, qualora sia conferita una procura al fine di acquistare un bene immobile, sarà necessaria quantomeno la forma scritta, altrimenti non produrrà alcun effetto.

Per quanto attiene alla forma scritta o orale dell'atto, si guarda all'art. 1392, che afferma che la procura debba essere conferita con la stessa forma prevista per il negozio che il procuratore è chiamato a portare a termine. Di conseguenza, ad esempio, nel caso di una procura per la vendita di una casa, trattandosi di compravendita di immobile per cui l'ordinamento prescrive la forma scritta, anche la procura dovrà essere redatta per iscritto, a pena di nullità.

2. Tipi di procura

L’ordinamento ammette e disciplina diversi tipi di procura:

  • Procura speciale e generale: essa è specialese ha ad oggetto il compimento di uno specifico atto e di tutti gli atti necessari al suo compimento; mentre è generale se ha ad oggetto un numero indeterminato di atti. Generalmente la procura generale può conferire potere autorizzativo per il solo compimento di atti di ordinaria amministrazione, viceversa, la procura speciale conferirà potere autorizzativo anche per il compimento di atti di straordinaria amministrazione;
  • Procura espressa e procura tacita: nella prima, il potere di rappresentanza viene conferito esplicitamente in forma scritta o verbale; mentre nella seconda, invece, il potere attribuito, si deduce da “fatti concludenti”, ovvero comportamenti inequivocabili;
  • Procura revocabile / procura irrevocabile: nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1723 cc, la procura è sempre revocabile, a meno che non venga conferita anche nell'interesse del procuratore rappresentante o di soggetti terzi: ipotesi che ammette la revoca solo per giusta causa;
  • Procura apparente: laddove un soggetto si comporti come rappresentante di un altro soggetto, senza che gli sia attribuito alcun tipo di potere, inducendo i terzi a far affidamento sulla situazione solo apparente, vincolando conseguentemente il falsamente rappresentato al negozio concluso dal rappresentante.

3. Limiti della procura

Il rappresentante tuttavia, nell’esercizio del potere conferitogli tramite procura, dovrà osservare dei limiti ben precisi: egli infatti non potrà mai eccedere i limiti previsti nell’atto di delega, infatti, il contratto compiuto in difetto dei poteri di rappresentanza resterà inefficace.

Inoltre, la delega tuttavia non consente di far compiere qualsiasi atto al rappresentante: non potrà essere conferita per il compimento di atti cosiddetti “personalissimi”, ai quali dovrà prendere parte necessariamente l’interessato. Non sarà ad esempio possibile perfezionare un testamento a mezzo di procura, in quanto atto personalissimo.

4. Modalità di estinzione della procura, limiti e garanzie per i terzi

La procura si può estinguere per varie ragioni: ad es., compimento del negozio a cui è preposta la procura; scadenza del termine o verificarsi della condizione risolutiva; morte o sopravvenuta incapacità del rappresentato o del rappresentante; rinuncia da parte del rappresentante o revoca del rappresentato (gli affari compiuti precedentemente alla revoca rimangono pienamente efficaci).

Rispetto ai terzi coinvolti negli affari che il procuratore deve portare a termine, la legge prevede, inoltre, una serie di garanzie:

  • il terzo può chiedere al rappresentante “l'esibizione della procura”, così da avere prova dell'esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto con il quale si trova a contrattare;
  • inoltre, è onere del rappresentato portare a conoscenza di terzi eventuali cambiamenti quali la revoca della procura, che diventa inopponibile in caso di inadempimento;
  • una volta cessato il potere di rappresentanza, il procuratore è tenuto a restituire il documento con il quale gli è stato conferito tale potere.

Tali tutele sono state pensate dal nostro legislatore al fine di evitare il verificarsi di eventuali abusi.

A tal proposito, l'art. 1398 del Codice Civile, descrive tutte le circostanze nelle quali saremo di fronte al cosiddetto Falsus Procurator:

  • quando un soggetto si comporta (e conclude affari) come se detenesse il potere di rappresentanza, pur essendone privo;
  • oppure il rappresentante revocato continuasse ad agire per nome e per conto del rappresentato anche a seguito della estinzione;
  • oppure, infine, eccedesse i limiti del potere ad egli conferiti, sarà responsabile dei danni sofferti dal terzo che, senza colpa, ha confidato nella validità del contratto.

In tutti i casi appena descritti, la legge prescrive che il falsus procurator sarà responsabile per i danni patiti dal terzo che, in buona fede, aveva confidato nella validità del contratto.

5. Differenza tra procura e mandato

Come abbiamo detto prima, la procura non è un contratto, ma un negozio unilaterale: questa caratteristica è la prima differenza importante rispetto al mandato. Tramite la delega infatti, il rappresentante potrà attribuire il potere unilateralmente, senza la necessità che il rappresentato accetti.

Il mandato, invece, è un contratto e come tale ha una struttura bilaterale. Esso è disciplinato dagli articoli 1703 e ss del Codice Civile. Attraverso questo istituto una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto (non in nome) di un’altra: il procuratore, invece, non è obbligato a compiere alcunché, ha solo un potere autorizzativo che ben può non esercitare. Il mandatario invece è un contraente e come tale obbligato al compimento degli atti previsti

Altra caratteristica fondamentale è che il mandato è senza rappresentanza, mentre la delega conferisce potere rappresentativo; infatti, il mandatario non necessariamente rappresenterà il mandante. Ciò significa che non necessariamente gli atti compiuti da parte del mandatario avranno diretto effetto nella sfera giuridica del mandante: questo avverrà soltanto quando sia stato parallelamente conferito il potere rappresentativo. Il mandatario, se non previsto diversamente, agirà per conto del mandante, non già in nome e per conto di questi: quindi in nome proprio.

6. Fac-simile: come scrivere una procura

“Luogo e data,

Io sottoscritto XXX, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, conferisco al signor XXX (generalità, codice fiscale) procura speciale al fine di fargli compiere in mio nome e per mio conto i seguenti atti:

… (descrizione dell’attività che il delegato sarà autorizzato a compiere).

Suddetta delega si intende conferita anche per l’espletamento di tutte le attività preparatorie e necessarie al compimento di quelle sopra descritte.

In fede,

XXX (sottoscrizione)

… (alla delega si allega generalmente un documento di identità del delegante).”

7. Situazioni in cui è possibile utilizzare la delega

Come si è detto, un soggetto (rappresentato) può attribuire il potere di rappresentanza ad un altro (rappresentante) per il compimento di una o più attività giuridiche . La delega è l’atto unilaterale attraverso il quale il delegante attribuisce il potere di sostituire il rappresentato nel compimento di un particolare negozio giuridico.

Tale strumento è molto utile nella quotidianità, infatti, chi deve compiere una qualsivoglia operazione ma è impossibilitato a farlo, può incaricare un soggetto terzo ad agire al suo posto. A tal fine è necessario che il delegante rediga formale dichiarazione scritta con l’indicazione del soggetto che intende delegare, senza la necessità di specificare i motivi della delega.

Ad esempio, può essere predisposta una delega semplicemente per autorizzare un'altra persona a ritirare un pacco postale per proprio conto o a ritirare un referto medico, un documento dal notaio, oppure per il ritiro di documenti e certificati presso la pubblica amministrazione.

Si può poi delegare un rappresentante legale, così come un professionista che possa pagare le tasse per noi. In questi casi, però, il delegato deve possedere precise qualifiche e certificazioni. In particolare può essere redatta delega:

  • speciale o generale: inerente a un compito specifico, di straordinaria amministrazione o generico, di ordinaria amministrazione;
  • espressa o tacita: conferita esplicitamente o deducibile da comportamenti inequivocabili;
  • revocabile o irrevocabile: in genere è sempre possibile la revoca, se non pattuito diversamente di comune accordo
  • apparente: se esercitata senza avere il consenso dell’interessato, vincolando quindi il falsamente rappresentato al negozio concluso con terzi.

Alice Gottani

8. Fonti normative

Codice Civile, artt. da 1387 a 1400

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Avvocato Eleonora Ardito

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