Pignoramento del conto corrente: cosa può fare il debitore per difendersi
Somme impignorabili, procedura bancaria e strumenti di difesa per il titolare del conto
Ultimo aggiornamento: 6/1/2026Il pignoramento del conto corrente è una delle forme di esecuzione forzata più rapide ed efficaci a disposizione dei creditori. A differenza del pignoramento immobiliare, che richiede tempi molto lunghi, il pignoramento presso la banca consente al creditore di bloccare e trasferire al proprio patrimonio le somme depositate sul conto del debitore in tempi relativamente brevi, spesso nell'arco di poche settimane.
Per il debitore, trovarsi il conto corrente pignorato è una situazione particolarmente difficile: può significare l'impossibilità di pagare l'affitto, le bollette, la spesa quotidiana o di gestire le normali esigenze di vita. Tuttavia, la legge prevede importanti tutele per il debitore che è necessario conoscere: non tutte le somme sul conto sono pignorabili, e il debitore ha diversi strumenti per difendersi o limitare l'impatto del pignoramento.
In questa guida analizziamo nel dettaglio la procedura di pignoramento del conto corrente, i limiti previsti dalla legge per la tutela del debitore, cosa deve fare la banca quando riceve l'atto di pignoramento, e quali sono le mosse concrete che il debitore può fare per difendersi o ridurre al minimo i danni.
Come funziona il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), dove il terzo è la banca (o la posta). La procedura inizia con la notifica di un atto di pignoramento alla banca e contestualmente al debitore. L'atto identifica il creditore, il titolo esecutivo su cui si basa la pretesa, il debito e l'ordine alla banca di non disporre delle somme fino alla concorrenza del credito.
Ricevuto l'atto di pignoramento, la banca è tenuta a bloccare immediatamente le somme presenti sul conto fino all'importo indicato nell'atto. Da quel momento, il titolare del conto non può più disporre liberamente delle somme bloccate: gli eventuali prelievi, bonifici in uscita o pagamenti con carta che eccedono il saldo non bloccato vengono rifiutati.
La banca deve poi rendere la dichiarazione del terzo entro 10 giorni, indicando il saldo del conto al momento della notifica e se esistono altri rapporti bancari intestati al debitore (depositi a risparmio, dossier titoli, etc.). Se il saldo è sufficiente a coprire il credito, si procede direttamente all'assegnazione delle somme; altrimenti il creditore dovrà attendere che il conto venga alimentato da nuovi accrediti.
Quali somme sono impignorabili sul conto corrente
Non tutte le somme presenti sul conto corrente sono liberamente pignorabili. La legge prevede alcune importanti eccezioni a tutela del debitore, in particolare per le somme aventi natura alimentare o previdenziale.
| Tipo di somma | Regime di pignorabilità | Limite impignorabile |
|---|---|---|
| Stipendio / Salario (ultimo accredito) | Parzialmente pignorabile | Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale (≈ 1.602 €) |
| Pensione INPS (ultimo accredito) | Parzialmente pignorabile | Impignorabile fino al triplo dell'assegno sociale (≈ 1.602 €) |
| Sussidi di disoccupazione, maternità, malattia INPS | Impignorabili | Totalmente impignorabili |
| Assegno unico universale figli | Impignorabile | Totalmente impignorabile |
| Somme di risparmio generico | Liberamente pignorabile | Nessun limite |
| Reddito di cittadinanza / ADI | Impignorabile | Totalmente impignorabile |
È importante sottolineare che le tutele relative allo stipendio e alla pensione si applicano solo alle somme dell'ultimo accredito. Le somme che risalgono ad accrediti precedenti, anche se derivanti originariamente da stipendio o pensione, sono considerate risparmio generico e diventano liberamente pignorabili una volta che l'ultimo accredito è stato consumato.
Il conto corrente cointestato: cosa succede
Quando il conto corrente è cointestato tra due o più persone e il pignoramento riguarda solo uno dei cointestatari, si pone il problema di determinare quale quota del saldo sia effettivamente di pertinenza del debitore. In linea generale, la giurisprudenza presume che le somme depositate appartengano in parti uguali ai cointestatari, salva la prova contraria.
Questo significa che su un conto cointestato tra due persone, sarà pignorabile in via presuntiva solo la metà del saldo. Il cointestatario non debitore può tuttavia intervenire nel procedimento esecutivo e dimostrare che una quota maggiore delle somme gli appartiene (ad esempio perché ha versato personalmente quel denaro sul conto). La prova può essere fornita con estratti conto, bonifici in entrata, buste paga o qualsiasi altro documento che dimostri la provenienza delle somme.
Pignoramento del conto corrente di un'impresa
Le imprese individuali e le società sono soggette alle stesse regole generali del pignoramento presso terzi, ma con alcune particolarità. Per le società di capitali (srl, spa), il creditore può pignorare i conti aziendali senza limitazioni legate alle esigenze personali del titolare: le tutele per i conti stipendio/pensione non si applicano, salvo per le somme destinate al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti.
In caso di recupero crediti nei confronti di un'impresa, il creditore procederà tipicamente al pignoramento dei conti correnti aziendali, dei crediti verso clienti (tramite pignoramento dei crediti) e, se necessario, dei beni strumentali. Per i conti destinati al pagamento degli stipendi dei dipendenti, la banca deve segnalare la destinazione delle somme e il giudice può tenerne conto nella valutazione dell'istanza di sospensione.
Come difendersi dal pignoramento del conto corrente
Le strategie di difesa disponibili per il debitore sono molteplici e devono essere valutate con l'assistenza di un avvocato specializzato in diritto civile. La scelta della strategia dipende dalle circostanze concrete: dalla natura del titolo esecutivo, dalla composizione del saldo del conto, dall'esistenza di somme impignorabili e dalla situazione debitoria complessiva.
Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Se il debitore ritiene che il creditore non abbia il diritto di procedere all'esecuzione forzata, può proporre opposizione all'esecuzione. Questo accade, ad esempio, se il titolo esecutivo è già stato soddisfatto, se il credito si è prescritto, se esiste una compensazione con un controcredito del debitore, o se il titolo esecutivo è stato impugnato e sospeso da un altro giudice. L'opposizione può essere accompagnata da un'istanza di sospensione dell'esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
Se non si contesta il diritto del creditore all'esecuzione ma si lamentano vizi formali nella procedura (ad esempio, vizi nell'atto di pignoramento, mancata notifica del precetto, errori nell'identificazione delle somme pignorate), si può proporre opposizione agli atti esecutivi. Questa opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell'atto viziato.
Istanza di riduzione del pignoramento
Se il saldo del conto supera ampiamente il credito del pignorante, il debitore può chiedere al giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento limitandolo alle somme strettamente necessarie per soddisfare il creditore. Questa istanza è particolarmente utile quando sono stati pignorati per intero i fondi di un conto aziendale che serve a pagare i fornitori o i dipendenti.
Come tutelare le somme impignorabili già presenti sul conto
Un problema pratico molto frequente riguarda la tutela delle somme impignorabili (stipendio, pensione, sussidi) che si trovano già sul conto al momento del pignoramento. In teoria, queste somme godono di protezione, ma in pratica la banca spesso blocca l'intero saldo senza distinguere la natura delle somme.
In questo caso il debitore deve agire rapidamente: presentare alla banca un'istanza scritta che identifica le somme impignorabili e ne richiede lo sblocco, allegando la documentazione comprovante la natura delle somme (estratto conto con gli accrediti, cedolino di paga, comunicazione INPS). Se la banca non provvede spontaneamente, occorre presentare al giudice dell'esecuzione un'istanza di riduzione o sospensione parziale del pignoramento.
È fondamentale agire nei primissimi giorni dopo la notifica del pignoramento, poiché la procedura per l'assegnazione delle somme può procedere rapidamente una volta che la banca ha reso la dichiarazione del terzo.
La crisi da sovraindebitamento: una soluzione strutturale
Quando la situazione debitoria è particolarmente grave e il debitore si trova ad affrontare pignoramenti multipli su conto corrente, stipendio e altri beni, la soluzione più efficace può essere ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Queste procedure — piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata — consentono al debitore non imprenditore di trovare un accordo strutturato con tutti i creditori, con la possibilità di bloccare le singole azioni esecutive in corso (compreso il pignoramento del conto corrente) e di ristrutturare il debito complessivo in modo sostenibile. Si tratta di una soluzione drastica ma che può essere l'unica via per chi è sommerso dai debiti.
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Pignoramento da parte del Fisco: regole speciali per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Il pignoramento del conto corrente effettuato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) segue regole parzialmente diverse rispetto a quello ordinario tra privati. L'ente di riscossione può procedere direttamente al pignoramento senza necessità di rivolgersi preventivamente al tribunale, agendo in forza delle cartelle di pagamento divenute definitive, che costituiscono esse stesse titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 602/1973. Questo rende il pignoramento fiscale particolarmente rapido: dalla notifica della cartella, se non si paga o non si impugna nei termini, l'ente può bloccare il conto in pochi giorni.
La legge prevede tuttavia una tutela minima specifica per il caso di pignoramento fiscale su conto corrente: se le somme pignorate derivano dall'unico conto su cui viene accreditato lo stipendio o la pensione del debitore, si applica comunque il limite del triplo dell'assegno sociale già illustrato. Inoltre, per i crediti tributari di importo fino a 1.000 euro, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere al pignoramento del conto corrente prima di aver inviato un preventivo invito al pagamento con un termine di almeno 30 giorni, ai sensi dell'art. 72-ter del D.P.R. 602/1973.
Il debitore che subisce un pignoramento fiscale ha a disposizione diversi strumenti di tutela. Può presentare un'istanza di rateizzazione del debito direttamente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche dopo l'avvio del pignoramento, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva. La rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il debito fino a 72 rate mensili (6 anni), mentre in casi di comprovata difficoltà economica si può richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Una volta accettata la domanda di rateizzazione, l'ente è tenuto a sospendere il pignoramento e a sbloccare le somme non ancora assegnate.
In alternativa, se il debitore ritiene che il debito fiscale sia infondato o viziato, può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo o della cartella, chiedendo contestualmente la sospensione della riscossione. È importante non confondere i termini: il ricorso va presentato contro l'atto che ha generato il debito (avviso di accertamento, avviso di addebito INPS, ecc.), non contro l'atto di pignoramento in sé, che è solo l'atto esecutivo a valle.
Cosa fare nelle prime 48 ore: guida operativa passo per passo
Ricevere la notifica di un atto di pignoramento sul conto corrente crea comprensibilmente panico, ma è proprio nelle prime ore che il debitore può fare la differenza. Agire con tempestività e metodo consente di limitare i danni, proteggere le somme impignorabili ed eventualmente bloccare la procedura prima che le somme vengano definitivamente assegnate al creditore. Di seguito un piano d'azione pratico da seguire nell'immediato.
Primo passo — Leggere attentamente l'atto di pignoramento. Prima di fare qualsiasi cosa, occorre leggere con attenzione l'atto notificato e verificare: chi è il creditore, su quale titolo esecutivo si basa (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, cartella fiscale), l'importo del credito vantato comprensivo di interessi e spese, e la data di notifica dell'atto. Quest'ultima è determinante per calcolare i termini di eventuali opposizioni: l'opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notifica, un termine perentorio la cui scadenza preclude qualsiasi rimedio su quel vizio specifico.
Secondo passo — Contattare immediatamente la banca. È necessario recarsi allo sportello o contattare telefonicamente il proprio gestore per conoscere con esattezza l'importo bloccato e verificare se la banca ha già reso la dichiarazione del terzo. Se sul conto risultano somme provenienti da stipendio, pensione o altri sussidi impignorabili, occorre presentare subito un'istanza scritta alla filiale, allegando la documentazione pertinente (cedolino paga, comunicazione di accredito INPS), e chiedere lo sblocco delle somme protette dalla legge. Alcune banche sono attrezzate per gestire queste istanze in modo autonomo; altre richiedono un provvedimento del giudice.
Terzo passo — Rivolgersi a un avvocato entro le prime 24-48 ore. Il pignoramento del conto corrente è una procedura tecnica con scadenze rigide. Un avvocato specializzato può valutare in tempi brevi se esistono i presupposti per un'opposizione (vizi formali dell'atto, prescrizione del credito, debito già estinto, somme impignorabili non rispettate) e, se del caso, depositare un'istanza urgente di sospensione dell'esecuzione. Attendere giorni preziosi prima di consultare un professionista rischia di far scadere i termini di impugnazione o di consentire l'assegnazione definitiva delle somme al creditore, rendendo la situazione irreversibile.
Errori comuni da evitare quando si subisce un pignoramento
Nella pratica professionale degli avvocati che si occupano di esecuzioni forzate, alcuni errori del debitore ricorrono con frequenza e finiscono per aggravare notevolmente la situazione. Conoscerli in anticipo permette di evitarli e di gestire la procedura in modo più efficace.
Il primo errore — e il più grave — è ignorare l'atto di pignoramento sperando che il problema si risolva da solo. Il pignoramento è una procedura che prosegue automaticamente: se il debitore non reagisce, la banca renderà la dichiarazione del terzo, il giudice fissa l'udienza di assegnazione e le somme vengono trasferite al creditore senza ulteriori avvisi. Non rispondere all'atto non sospende né rallenta la procedura in alcun modo; al contrario, fa decorrere inutilmente i termini per eventuali opposizioni.
Il secondo errore frequente è tentare di svuotare frettolosamente il conto dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento. Questa condotta è non solo inutile — la banca blocca le somme nel momento in cui riceve l'atto, prima ancora che il debitore ne venga a conoscenza — ma può anche configurare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) se il credito è di natura fiscale, o comunque esporre il debitore a responsabilità per atti in frode ai creditori ai sensi degli artt. 2901 e seguenti del codice civile, con la possibilità per il creditore di agire con l'azione revocatoria.
Un terzo errore comune è quello di non verificare la presenza di somme impignorabili sul conto, rinunciando passivamente alla loro tutela. Molti debitori, non conoscendo la normativa, subiscono il blocco integrale del saldo senza mai richiedere lo sblocco delle somme che la legge protegge. Le somme derivanti da indennità di disoccupazione NASpI, da assegno di maternità, da indennità di malattia INPS o dall'Assegno Unico Universale per i figli sono assolutamente impignorabili: non richiedere il loro sblocco significa rinunciare a una tutela già prevista dalla legge. Infine, sottovalutare l'importanza dei termini processuali — in particolare i 20 giorni per l'opposizione agli atti esecutivi — è un errore che preclude rimedi altrimenti praticabili.
Tempistiche e costi indicativi della procedura
Comprendere le tempistiche dell'intera procedura è fondamentale per il debitore che vuole gestire la situazione con consapevolezza. Dal momento della notifica dell'atto di pignoramento alla banca, la procedura si articola in fasi abbastanza precise, anche se i tempi possono variare significativamente in base al carico del tribunale competente e alla complessità del caso.
La banca dispone di 10 giorni dalla notifica per rendere la dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.). Entro questo termine, comunica al tribunale il saldo del conto e l'esistenza di eventuali altri rapporti. Se la dichiarazione è positiva (il conto ha saldo sufficiente) e non vi sono opposizioni, il creditore può depositare l'istanza di assegnazione delle somme. Il giudice dell'esecuzione, normalmente, fissa l'udienza entro 30-60 giorni dal deposito dell'istanza, anche se nei tribunali con maggior carico i tempi possono allungarsi. L'intera procedura, dal pignoramento all'assegnazione effettiva delle somme, si conclude tipicamente in un arco di 2-4 mesi nei casi ordinari, ma può avvenire anche in tempi più brevi in presenza di un saldo immediatamente sufficiente e di un tribunale efficiente.
Sul fronte dei costi, il creditore che avvia il pignoramento anticipa le spese della procedura (notifica, iscrizione a ruolo, diritti di cancelleria) che vengono poi poste a carico del debitore in caso di assegnazione. Per il debitore che intende difendersi, i costi dell'assistenza legale variano in base alla complessità del caso: per un'opposizione semplice (ad esempio, per far sbloccare somme impignorabili), gli onorari di un avvocato possono aggirarsi tra i 500 e i 1.500 euro per prestazioni stragiudiziali e giudiziali di primo livello. Per opposizioni più articolate, che richiedono attività istruttoria e udienze, i costi possono salire proporzionalmente. Va tuttavia considerato che il costo dell'assistenza legale è quasi sempre inferiore al valore delle somme che si riesce a recuperare o tutelare intervenendo tempestivamente.
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