Marchio di colore: si può registrare?

È possibile registrare come marchio un colore o la combinazione di più colori, in quanto il colore è in grado di conferire un’efficacia distintiva ad un prodotto o ad un servizio.

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1. Cos’è il marchio di colore

Il marchio di colore rientra nei tipi di marchio che è possibile registrare ed è identificato da un marchio costituito unicamente dal colore o da combinazioni di colori, privo di scritte e immagini. Infatti, secondo il regolamento dell’Unione Europea sul marchio, possono costituire marchi tutti i segni, compresi i colori, purché distinguano i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, deve consentire al pubblico e alle autorità competenti di riconoscere in modo chiaro l’oggetto della protezione garantita al titolare del marchio.

2. Il marchio di colore: la disciplina

Anche in Italia, il Codice Della Proprietà Industriale, nella Sezione Marchi, all’articolo 7, stabilisce che sono oggetto di registrazione come marchio d'impresa, tutti i segni che possono essere rappresentati graficamente e in particolare le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché vadano a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa.

In Italia è possibile registrare il proprio marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Il Tribunale dell’Unione dell’Europea, con sentenza del 30 novembre 2017, pronunciandosi nelle cause riunite T 101/15 e T 102/15, ha chiarito i requisiti a cui un colore o una combinazione di colori devono rispondere per costituire validamente un marchio:

  • il colore deve costituire un valido segno così da evitare che il marchio sia utilizzato per ottenere un indebito vantaggio concorrenziale;
  • il segno deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica (cioè raffigurato secondo uno schema specifico, che associa i colori in modo predeterminato e costante, così da evitare numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al pubblico di percepire e di memorizzare la precisa combinazione che si vuole registrare);
  • il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.

3. Il marchio di colore: il carattere distintivo

Un marchio per essere registrato deve essere nuovo, cioè non deve già esistere e inoltre deve essere lecito, cioè non deve offendere altri o il buon costume. Ma il carattere principale del marchio di colore è proprio il carattere distintivo che il colore conferisce al prodotto identificandolo. La capacità distintiva viene acquisita, e quindi si ha la registrazione del marchio di colore, quando la massiccia utilizzazione dello stesso fa sì che il pubblico associ quello specifico colore ad un prodotto e ad una determinata impresa. Quindi, il carattere distintivo viene acquisito tramite l’uso del marchio.

È necessario però, comparare il diritto ad essere titolari di un marchio con l’interesse generale alla libera disponibilità del medesimo colore. La registrazione di un colore specifico come marchio, è ammessa solo quando non restringe indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrono prodotti o servizi dello stesso genere di quello oggetto della domanda di registrazione.

Quindi, occorre tenere conto della percezione del pubblico, poiché il marchio deve essere idoneo ad identificare il servizio o il prodotto per il quale si chiede la registrazione al fine di distinguerlo dagli altri segni distintivi.

Infatti, i colori puri, privi cioè di variazioni cromatiche, non possono essere registrati solo da alcuni soggetti vietandone così l’uso a tutti gli altri, salvo casi eccezionali. È necessario considerare che oggi i colori e le combinazioni cromatiche sono sempre più utilizzati per identificare i prodotti nel mercato. Un esempio è dato dal riferimento al “blu” Tiffany o al “rosso” Louboutin.

Per quanto riguarda le suole rosse delle calzature Louboutin, la domanda di registrazione del rosso come marchio è stata ritenuta valida in quanto tale colore, nell’uso proposto, è suscettibile di essere percepito dal pubblico come fortemente identificativo e distintivo del brand.

Quindi in casi eccezionali è possibile e lecito registrare come marchio anche solo un colore.

Martina Rapone

Fonti Normative

Decreto legislativo, 10/02/2005 n° 30 - Codice Della Proprietà Industriale

Regolamento UE 2017/1001

Sentenza del 30 novembre 2017 il Tribunale dell’Unione dell’Europea cause riunite T 101/15 e T 102/15

Regolamento CE 207/2009

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 6 maggio 2003 caso C-104/01, Libertel

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È possibile registrare un marchio di colore?
Sì, è possibile registrare un marchio di colore secondo il Codice della Proprietà Industriale italiano e il Regolamento UE. Un marchio di colore può essere costituito unicamente da una combinazione di colori, senza scritte o immagini, purché sia idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altri.
Cos'è un marchio di colore e come funziona?
Un marchio di colore è un tipo di marchio formato esclusivamente da colori o combinazioni di colori, senza elementi grafici o scritte. Deve essere rappresentato graficamente in modo specifico e costante, e deve consentire al pubblico di riconoscere chiaramente il prodotto o servizio di un'impresa.
Quali sono i requisiti principali per registrare un marchio di colore?
Il marchio di colore deve essere un valido segno distintivo, avere una rappresentazione grafica specifica e costante, e essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre. Inoltre, deve essere nuovo e non contrario alla legge o al buon costume.
Si può registrare un colore puro come marchio?
I colori puri, privi di variazioni cromatiche, normalmente non possono essere registrati per non restringere indebitamente la disponibilità di colori per altri. Tuttavia, in casi eccezionali, quando il colore è fortemente identificativo e distintivo grazie all'uso massicciato, è possibile registrarlo, come il rosso Louboutin.
Come si acquisisce il carattere distintivo di un marchio di colore?
Il carattere distintivo si acquisisce attraverso l'uso massicciato del colore nel mercato, che consente al pubblico di associare quel colore specifico a un determinato prodotto e azienda. È necessario che il marchio sia utilizzato in modo consistente e riconoscibile dal consumatore.