Immissioni di fumi considerate oltre la normale tollerabilità

Dai fumi provenienti dal riscaldamento domestico, alla cottura dei cibi, fino al fumo di sigaretta: la qualità dell'aria all'interno dei condomini può essere compromessa in molti modi.

Quali sono le immissioni di fumi e odori che possono essere considerate oltre la normale tollerabilità?

Ai sensi dell’art. 844 del Codice civile, Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.

Può tener conto della priorità di un determinato uso. Come visto, il codice parla di “tollerabilità”, nel senso letterale di immissioni tali da poter essere sopportate da una persona media in relazione a tutti i sensi (udito, olfatto, vista, tatto ecc.) Le immissioni, pertanto, possono suddividersi in:

- immissioni tollerabili: sono quelle considerate dalla legge e/o dal giudice legittime e sopportabili, per cui il proprietario del fondo vicino che subisce l'immissione nulla può eccepire, né richiedere indennizzi;

- immissioni parzialmente tollerabili: sono quelle che pur superando la soglia di tollerabilità sono da considerarsi lecite, e per le quali si riconosce (ma solo in rare ipotesi, osservate tutte le circostanze del caso) un indennizzo per il “disturbo” (si pensi alle immissioni provenienti da fabbriche, che per forza di cose richiedono una certa tollerabilità dato il tipo di attività svolta, oppure all’interno di condomini, nel caso di lavori di ristrutturazione di un appartamento che provochi rumori continui, suoni provenienti da una discoteca in prossimità del proprio fabbricato, i rumori provenienti durante il weekend dalla c.d. “movida” di persone ecc,);

- le immissioni intollerabili illecite: sono quelle la cui soglia di tollerabilità è ampiamente superata, e dunque diventano totalmente illegittimi, in tal caso prevalgono le ragioni del proprietario. In quest’ultimo caso, al proprietario può essere riconosciuta una tutela di tipo inibitorio e/o risarcitorio.

Quali sono i limiti alle immissioni di fumi e odori? I valori limite previsti dalla legge

Le immissioni, per quanto intollerabili, non sempre vanno ad incidere sull’integrità psico-fisica di chi le subisce, e sfocianti in una patologia, ma di norma comportano “solo” una situazione di disagio, fastidio e seccature, in quanto non consentono l’ordinario svolgersi delle proprie abitudini di vita quotidiane, soprattutto perché vanno a stimolare negativamente le reazioni dei nostri 5 sensi.

In altri casi, nondimeno, le immissioni possono addirittura andare ad incidere seriamente sulla nostra salute, comportando il sorgere di malattie anche gravi nei casi limite. Pertanto, quando si discute della verifica dei limiti di immissioni, quali ad esempio di rumori, esalazioni, fumo e quant’altro, ci si riferisce alle ipotesi consentite dalla legge. In questo caso parleremo di immissioni lecite, che in qualche modo vengono considerate tollerabili perché collegate a situazioni o attività (anche di tipo commerciale e/o industriale) ritenute necessarie.

Se le immissioni sono illecite, perché derivanti da fatti, atti o situazioni non consentite, allora esse diventano per definizione intollerabili oltre che illegittime. Si pensi al condomino che adibisca il proprio appartamento ad uso “discoteca” con organizzazione di party e balli a cadenza regolare, che si protraggono fino a notte fonda, in spregio alle norme regolamentari del condominio. In tal caso, è chiaro che le immissioni di rumore non sono né tollerabili, né legittime, perché svolte in luoghi inappropriati, contro il regolamento condominiale, e contra legem.

Tra le immissioni consentite e lecite, vanno distinte quelle che possono incidere sulla salute, da quelle immuni per l’uomo. Le immissioni che provochino un danno serio alla salute devono essere ritenute illecite indipendentemente dal grado di intensità e dal tipo di attività svolta, e saranno soggette alla tutela risarcitoria per chi ne ha subito le conseguenze.

A tutelarci da queste situazioni, in tali casi, dovrebbe essere il legislatore e il Governo, preposti alla verifica periodica e continuata delle possibili conseguenze sull’uomo per le immissioni derivanti da attività industriali in special modo. Quando invece l’immissione proviene da un fatto o comportamento non illecito ovvero, e comunque, non proveniente dallo svolgimento di attività che possano determinare rischi alla salute umana, occorrerà provare che l’immissione è intollerabile.

A norma dell’art. 844 c.c., spetta al giudice valutare se le immissioni superino la normale tollerabilità o meno e la valutazione deve aver riguardo le circostanze di tempo, di luogo, le esigenze di produzione e la priorità di un determinato uso, le ragioni delle immissioni ecc.. Va detto che, in generale, non è possibile dare una definizione o un limite fisso di quali immissioni superino o meno la normale tollerabilità, in quanto la norma chiarisce che, nel valutare la consistenza dell’immissione, bisognerà necessariamente rifarsi al caso concreto.

Facciamo un esempio: un conto sarà la valutazione del limite di tollerabilità di fumo, suoni e rumori, qualora esse si manifestino in un luogo già per sua natura rumoroso, come un centro urbano, peggio ancora se il punto di conflitto si trovi in prossimità di un varco autostradale, caratterizzato da un via vai di veicoli, ovvero in prossimità di un aeroporto; ovvero, per le immissioni di fumo, se ci troviamo in pieno inverno, in una zona di campagna o montagna dove è frequente l’accensione di camini e le canne fumarie sono a pieno regime; altro discorso sarà, quanto ai rumori, la valutazione della tollerabilità se ci troviamo nella quiete di una zona di montagna o campagna; come pure diversa sarà la valutazione se le immissioni si verifichino di notte fonda o di giorno ecc.

Sul tema, va menzionato l’orientamento giurisprudenziale più recente, che ai fini della verifica della tollerabilità delle immissioni prende in considerazione il c.d. criterio comparativo, che consiste nel raffrontare il livello medio dei rumori di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo interessato dalle immissioni: “In materia di inquinamento acustico, la mancata misurazione del rumore di fondo, nella fascia oraria a cui si riferiscono le contestazioni, impedisce di dimostrare l’intollerabilità delle immissioni sonore” (Cass. Civ. n.1025/2018) In generale, è possibile individuare un criterio più o meno certo per quanto attiene le immissioni di suoni e rumori.

Per questi ultimi è sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB il rumore di fondo se i rumori si verificano nelle ore notturne, ovvero superiore ai 5 dB il rumore di fondo se i rumori si verificano di giorno.

Cosa fare in caso di immissioni di fumi e odori oltre la normale tollerabilità?

Il tipo di intervento da seguire varia in base al tipo di immissione, dalla provenienza e dal tipo di soggetto contro il quale si vuole segnalare l’intollerabilità, nonché dalle circostanze di tempo e di luogo ecc.. Infatti, a seconda dei casi, si potrà di richiedere l’intervento dell’amministratore di condominio, allorquando le immissioni risultino poste in essere da condomini in violazione del regolamento condominiale.

Contattare le autorità di Pubblica Sicurezza per segnalare situazioni che appaiono non in regola, o effettuare denunce o querele quando le immissioni sono suscettibili di incidere nelle azioni penalmente rilevabili.

Si pensi ai casi ricadenti sotto l’alveo dell’art. 674 del Codice penale: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206”.

Si potrà agire individualmente ed in sede civile, se le immissioni provengono dal fondo vicino e nei confronti di un soggetto privato, per inibire il comportamento ritenuto intollerabile e per l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni: in sostanza ci riferiamo al tipo di azione giudiziale esperibile innanzi al giudice ordinario civile.

In altri casi, quando l’immissione è tale da configurare un’ipotesi di danno alla salute ed all’ambiente, perché ad esempio proveniente da attività industriali, allora si potranno coinvolgere ulteriori organi di controllo ed Autorità preposte alla sorveglianza. A tal proposito, non va dimenticato di ricordare l’attività svolta dall’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente).

Essa svolge attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. Il controllo ARPA, quindi, viene sollecitato per verificare la responsabilità aziendale o l'estraneità della stessa rispetto a un evento specifico. Inoltre, gli ispettori ARPA controllano anche la tempestività con la quale l'azienda ha informato le autorità competenti degli incidenti che possono compromettere la salute ambientale.

Quali sono le conseguenze per chi crea immissioni di fumi e odori oltre la normale tollerabilità? Le sanzioni previste dalla legge

Tra le varie conseguenze per chi crea immissioni illeciti, abbiamo già visto che l’art. 674 c. p. punisce chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206 In sede civile, il soggetto molestato dalle immissioni ha a disposizione due distinte azioni, eventualmente precedute da un tentativo di definizione stragiudiziale. Possiamo così suddividere:

  • Azione stragiudiziale: è quella rivolta a far cessare le immissioni in via bonaria, cioè attraverso inviti informali o formali con lettere di diffida;
  • Misure alternative alle controversie giudiziarie: si tratta della possibilità di esperire un procedimento di mediazione invitando la controparte alla partecipazione;
  • Quando i tentativi precedenti non hanno sortito effetto, possiamo agire con l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. rivolta, per l’appunto, ad inibire, cioè impedire e cessare, previo accertamento dell’intollerabilità innanzi al giudice, le altrui molestie o turbative che incidono su di un nostro bene o interesse giuridicamente protetto, in questo caso l’intollerabilità delle immissioni medesime. Con questa azione si può chiedere la cessazione immediata della turbativa, l’esecuzione di tutto quanto necessario per eliminare definitivamente la turbativa (ad esempio l’insonorizzazione degli impianti, installazione di strumenti per contenere fumo ed esalazioni). Tale norma, dapprima considerata esclusivamente quale strumento di tutela del diritto di proprietà, è stata poi oggetto di una lettura costituzionalmente orientata che ne ha permesso l’applicazione analogica per la tutela del fondamentale diritto alla salute, comprendente il diritto alla qualità della vita e alla salubrità dell’ambiente.
  • Azione risarcitoria ex art. 2043 del c.c., per la riparazione di tutti i danni subiti oppure per ottenere un indennizzo parametrato al minor godimento del bene, che di regola accompagna la domanda inibitoria.

Come evitare di creare immissioni di fumi e odori molesti ai vicini di casa?

Occorre effettuare una distinzione tra le immissioni di natura privata e quelle di origine commerciale e industriale. Nel primo caso è necessario fare affidamento alle regole di convivenza e di buon senso tra i vicini di un fondo, ovvero tra i condomini all’interno di un fabbricato.

Per cui è opportuno documentarsi con le regole previste nel regolamento di condominio che ci indicheranno le attività consentite, i rumori e le emissioni di fumo in orari precisi. In assenza di regolamento ci affideremo alle regole di buon senso e di pacifica convivenza, che impongono a ciascuno di noi di assumere comportamenti nel rispetto della quiete altrui. La disposizione dell'art. 844 c.c., è infatti applicabile anche negli edifici in condomino nell'ipotesi in cui un condomino nel godimento della propria unità immobiliare o delle parti comuni dia luogo ad immissioni moleste o dannose nella proprietà di altri condomini.

Nell'applicazione della norma deve aversi riguardo, peraltro, per desumere il criterio di valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, alla peculiarità dei rapporti condominiali e alla destinazione assegnata all'edificio dalle disposizioni urbanistiche o, in mancanza, dai proprietari.

In particolare, nel caso in cui il fabbricato non adempia ad una funzione uniforme e le unità immobiliari siano soggette a destinazioni differenti, ad un tempo ad abitazione ed ad esercizio commerciale, il criterio dell'utilità sociale, cui è informato l'art. 844 citato, impone di graduare le esigenze in rapporto alle istanze di natura personale ed economica dei condomini, privilegiando, alla luce dei principi costituzionali (v. Cost., artt. 14, 31 e 47) le esigenze personali di vita connesse all'abitazione, rispetto alle utilità meramente economiche inerenti all'esercizio di attività commerciali (Cass. Civ. n.3090/1993).

L’amministratore di condominio assume un ruolo importante per prevenire o impedire comportamenti che possano incidere sulla quiete dei condomini e dunque pregiudicare la pacifica convivenza. Allo stesso potremo rivolgerci per far contattare il condomino che si renda autore di condotte che comportino immissioni oltre la normale tollerabilità.

Per le immissioni lecite collegate all’esercizio di un’attività commerciale (discoteche, ristorazione), è chiaro che entro certi limiti devono essere considerate tollerabile, ma anche in questo caso nel rispetto delle fasce orarie di legge o di regolamenti comunali, anche se la possibilità di intervento in questi casi incontrano alcuni limiti.

La disciplina degli orari degli esercizi pubblici, difatti, ha subito negli ultimi anni una rapida evoluzione per effetto di una politica legislativa mirata a favorire la possibilità di differenziazione dell’offerta. Per questi esercizi, come in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24.1.2012, n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”; nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori.

Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari, ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito; in particolare, i comuni possono certamente proporsi obiettivi quali la protezione dei vicini dal rumore causato dalle attività di intrattenimento e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico, attraverso l’imposizione di strumenti di insonorizzazione, o di riduzione di esalazioni e fumo ecc.

Per quelle industriali, numerose sono le norme e direttive comunitarie imposte per la tutela della salute, rivolte a contenere i danni da inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale in generale.

Conclusioni

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione ed alle circostanze di tempo e dei luogo.

Quando riteniamo le immissioni superare i limiti di tollerabilità, e il proprietario del fondo vicino, o comunque il soggetto da cui derivano le immissioni medesime, siano essi privati o attività economiche, non ne vuole sapere di modificare i suoi atteggiamenti, bonariamente o con i mezzi alternativi al giudizio, una volta raccolte le prove, con registrazioni rumori, perizie, rappresentazioni fotografiche, testimoni ecc., non ci resta che ricorrere alle vie legali con l’azione inibitoria di cui all’art. 844 c.c. Sotto questo aspetto, AvvocatoFlash mette a disposizione degli utenti i migliori professionisti in tutta Italia per essere seguiti nelle nostre complicate vertenze da risolvere.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...