Vicini molesti: come affrontare la situazione in modo efficace

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“Vicinitas est mater discordiarum”. Come dimostra questa citazione del diritto romano, i rapporti di vicinato sono da secoli frutto di malintesi e di situazioni non sempre di facile gestione. Nella maggior parte dei casi è sufficiente mettere in atto un po' di pazienza e capacità di adattamento, nella consapevolezza che, quando si abita porta a porta con qualcuno o si condivide un confine, un po' di “invadenza” è sia normale che, in fin dei conti, reciproca.

Tuttavia, purtroppo, ci sono anche casi in cui la situazione diventa intollerabile e i rapporti di vicinato si deteriorano e arrivano a degenerare in modi più o meno gravi.

Quali sono i comportamenti dei vicini molesti?

Musica tenuta ad alto volume, mobili spostati senza le giuste accortezze, schiamazzi notturni, abbaiare del cane, emissioni di fumo o gocce d'acqua che cadono dal terrazzo per i panni stesi al piano di sopra sono solo alcune delle situazioni spiacevoli che possono rendere tese le relazioni tra vicini.

Ce ne sono molte altre, perché, nel caso dei rapporti di vicinato, le fattispecie sono potenzialmente infinite, senza limiti alla fantasia. Si pensi ad esempio alla continua invasione della privacy da parte di qualche vicino troppo curioso, ai rami secchi che minacciano di cadere sull'auto parcheggiata, ad ospiti frequenti e indesiderati, ai mozziconi di sigaretta che cadono dal balcone, al citofono suonato di notte, o ancora all’uso sconsiderato delle parti comuni (come possono essere il cortile, i parcheggi, l’ascensore, le scale, i pianerottoli o l'androne del condominio).

Come affrontare la situazione con i vicini molesti?

Banalmente, la prima strada da tentare è il dialogo. Far notare che un comportamento, magari svolto inavvertitamente, non è consono ai buoni rapporti di vicinato, a volte, può bastare a risolvere la situazione. Bisogna rivolgersi alla persona con gentilezza e tatto, magari utilizzando le tecniche di “mediazione non violenta dei conflitti” dell'antropologa Pat Patfoort, descritte nel suo libro “Io voglio, tu non vuoi.

Manuale di educazione nonviolenta”. La studiosa, che spiega come affrontare il conflitto in maniera costruttiva, spezzando la catena della violenza e portando l'interlocutore a ragionare, riporta alcuni esempi pratici tra cui proprio una lite tra proprietari di due campi confinanti. Il suo modello MmE (ovvero “maggiore, minore, equivalente”) aiuta ad affrontare la lite da un punto di vista “equivalente”: questo significa che non bisogna cercare di soverchiare l'altro ponendosi in una posizione di “maggiore”, bensì metterlo su un piano “equivalente” e cercare di capire in qualche modo le ragioni che lo muovono. Solo tramite la collaborazione si potrà trovare una soluzione pacifica e creativa al conflitto. La chiave di tutto sono, secondo la Patfoort, i “punti di vista”, che il suo modello aiuta a far emergere.

Quali sono le azioni da intraprendere in caso di molestie da parte dei vicini?

Se, però, il vicino molesto non solo ignora il tentativo di risolvere insieme la situazione, ma, anzi, continua a rispondere in modo noncurante o addirittura aggressivo, a quel punto, se si abita in condominio, ci si può rivolgere all'Amministratore condominiale. Costui, secondo l'art. 1130 c.c., è tenuto a curare l'osservanza del regolamento di condominio e a disciplinare l'uso delle cose comuni. Qualora, invece, la lite si verifichi tra proprietari non condomini, quando l'intervento dell'Amministratore non porta a una soluzione o la controversia non è di sua competenza, si può tentare la via stragiudiziale.

Ad esempio, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, si può far ricorso ad un Mediatore terzo e imparziale che cercherà di conciliare le parti, le quali devono presenziare personalmente.

Il Mediatore non può prendere decisioni vincolanti per le parti, ma ha il compito di aiutarle a trovare un accordo, il quale, una volta omologato dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo tra le parti (quindi può essere eseguito forzatamente in caso di inadempimento). In alcuni casi, come se la controversia è in materia di condominio e diritti reali, far ricorso al Mediatore è obbligatorio ed è una vera e propria condizione di procedibilità: questo implica che, solo previo esperimento del tentativo di mediazione non andato a buon fine, il giudizio può proseguire dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, se la lite con il vicino dovesse ledere un bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice, allora diventerebbe necessario rivolgersi alla Polizia Giudiziaria. Questo può essere il caso dell'art. 659 c.p., posto a tutela del riposo o della tranquillità delle persone, minacciati da schiamazzi o rumori molesti, o ancora dell'art. 674 c.p., norma che tutela la sicurezza pubblica da chi getta o versa, in un luogo di pubblico transito, cose atte a offendere o molestare, oppure provoca emissioni fastidiose non consentite dalla legge.

Ricorso in Tribunale: quando e come agire

Se la controversia con il vicino non ha assunto tratti penalistici e la mediazione non ha dato esito positivo, è dunque il momento di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria competente per la causa civile. Si può esperire l'azione reale dell'art. 949 c.c., la quale mira ad ottenere la rimozione dell'attività molesta, congiuntamente al risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale, o la reintegrazione in forma specifica, ex artt. 2043, 2058 c.c. e 2059 c.c..

Se ci sono gli specifici requisiti, un'altra possibilità è esperire le azioni possessorie, secondo la procedura prevista dall'art. 703 c.p.c. e seguenti. Recentemente, è stato ammesso anche il ricorso al procedimento d'urgenza previsto dall'art. 700 c.p.c., con cui si chiede al Giudice di intervenire con i provvedimenti più idonei per assicurare provvisoriamente una tutela tempestiva ed evitare un pregiudizio imminente e irreparabile.

Come evitare problemi futuri con i vicini?

Ogni individuo ha il suo stile di vita che spesso non combacia con quelli altrui, quindi sicuramente è buona norma cercare di essere tolleranti e comprensivi nei confronti delle esigenze degli altri. Di non secondaria importanza è essere attenti ai comportamenti che si mettono in atto, essere autocritici e disposti ad ammettere i propri errori, perché può capitare che i fastidi siano reciproci e che inneschino una “reazione a catena”.

Molto utile è “giocare d'anticipo” nei confronti di una potenziale tensione, avvertendo il vicino di una nostra esigenza che potrebbe creargli fastidio, per mostrargli che diamo importanza alla sua opinione e trovare un accordo preventivo. Tuttavia, se ci si sente infastiditi o turbati dal comportamento di un vicino e il buonsenso e il dialogo non sono stati sufficienti, la legge viene in aiuto, ponendo dei confini ben precisi alla libertà individuale di una persona, proprio laddove sia lesiva di quella del prossimo.

Quali sono le norme e le leggi che tutelano la convivenza tra vicini di casa?

La proprietà è un bene di rilevanza costituzionale e la legge dello Stato italiano attribuisce al proprietario dei poteri molto ampi, tanto che il codice civile consente di disporre della propria cosa in modo “pieno ed esclusivo”. Il diritto di proprietà non è però esente da limiti, corrispondenti ad interessi pubblici e privati. Per quanto riguarda invece la tutela di interessi privatistici, si può ricordare l'art. 833 c.c. che vieta i cosiddetti “atti di emulazione”, ovvero quegli atti che abbiano come unico scopo quello di nuocere o arrecare danno ad altri.

Un altro esempio è l’art. 844 c.c., il quale disciplina la cosiddetta “azione inibitoria”, la quale viene utilizzata proprio per disciplinare i rapporti tra proprietari. Infatti, questa norma vieta le emissioni di fumo o calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e altre propagazioni. Quest’ultima dicitura consente un’applicazione estensiva del divieto anche nei confronti di propagazioni connotate da materialità, carattere indiretto e mediato e attualità della situazione di intollerabilità. Il divieto in esame è però calmierato da un utilizzo “normale” della proprietà: vi è infatti una soglia entro cui si è tenuti a sopportare eventuali fastidi arrecati dai vicini.

Se però l’uso della cosa supera questa soglia di tollerabilità, si aprono due casistiche e bisogna chiedersi: queste emissioni sono lecite o illecite? Se le emissioni sono lecite, perché ad esempio corrispondono ad attività industriali, la legge prevede un bilanciamento tra le esigenze produttive della società e le ragioni della proprietà, nonostante ci sia un superamento della soglia della normale tollerabilità; il proprietario, in questo caso, dovrà comunque ricevere un indennizzo. Se invece le emissioni sono illecite, si ha il diritto di ricevere tutela legale.

Dunque, la soglia di tollerabilità viene alzata in caso di attività produttive, ma non deve mai essere leso il diritto fondamentale alla salute e ad un ambiente salubre, in ogni caso prevalente rispetto alle attività produttive. D’altro canto, l’assenza di un danno biologico non osta al risarcimento del danno, se è stato comunque leso il normale svolgimento della vita familiare. Inoltre, non rileva il fatto che l’attività produttiva fosse preesistente rispetto all'acquisto della proprietà. La soglia di tollerabilità è stabilita dal giudice, anche sulla base di criteri delineati da leggi e regolamenti.

Non è un criterio assoluto ma relativo, che quindi varia in base alla situazione ambientale, alla rumorosità della zona, ai luoghi e alle abitudini degli abitanti. Il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti da leggi e regolamenti rende le emissioni senz'altro illecite, mentre l’eventuale rispetto degli stessi non può implicare automaticamente un giudizio di liceità. Quando le immissioni sono nocive per la salute in modo indiscusso, non è necessario vagliare la soglia di tollerabilità, perché queste sono senza dubbio illecite.

Come accennato sopra, ci sono casi in cui le immissioni possono assumere connotati penalistici, ad esempio quando sono minacciati il riposo e la quiete di più persone, oppure quando queste non solo superano i limiti fissati dalla legge, ma hanno anche una particolare potenzialità lesiva e dannosa.

Conclusioni

Il vicino di casa può essere un prezioso alleato e un rapporto solidale con chi vive accanto può portare ad una situazione non solo armoniosa, ma anche vantaggiosa. Non di rado però capita che alcune differenze di stile di vita possano produrre fastidio e causare incomprensioni. Naturalmente, la cosa migliore sarebbe provare a prevenire il problema o a risolvere i conflitti tramite il dialogo e l’empatia.

Tuttavia, quando il vicino non collabora e quindi i tentativi di risoluzione si rivelano efficaci, si possono coinvolgere l'Amministratore di Condominio, qualora presente, oppure un Mediatore certificato dal Ministero della Giustizia. Nei casi più gravi, quando il conflitto arreca danni patrimoniali o non patrimoniali e ogni tentativo di conciliazione è purtroppo fallito, si può far ricorso ad azioni più incisive, dato che la Legge tutela chi viene vessato dai vicini.

Pertanto, se dopo aver provato a risolvere pacificamente la situazione, ti sei accorto che il tuo vicino non è disposto a cessare la sua condotta, puoi rivolgerti a un Avvocato, che, valutata l'entità del disturbo e del danno subito, ti suggerirà le attività che si possono mettere in campo e ti supporterà in un'eventuale azione legale.