Il ruolo del Mediatore: Competenze Legali e Deontologiche
A cura dell'Avv. Armando Pasqua, Avvocato specializzato in tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto e Mediatore Civile e Commerciale abilitato.
Introduzione
Panoramica sul ruolo del mediatore nella risoluzione alternativa delle controversie (ADR), con riferimento alla normativa italiana (d.lgs. 28/2010 e successive modifiche), agli obiettivi della mediazione civile e commerciale e al rilievo delle competenze legali e deontologiche per garantire imparzialità, correttezza e professionalità.
“Il mediatore non cerca una soluzione mediana, ibrida. Cerca una soluzione buona”.
In un mondo sempre più conflittuale, la figura del mediatore assume un significato di straordinaria importanza.
Contrariamente a quanto solitamente si pensa, il mediatore non cerca una soluzione “nel mezzo”, cioè un compromesso, ma, ove possibile, si adopera per la ricerca di una soluzione “buona”, ovvero sostenibile e vantaggiosa per tutte le parti.
Per comprendere meglio la figura e il ruolo del mediatore in Italia, partiamo dal dettato normativo.
Ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. 28/2010, per “mediatore” si intende “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.
Come si può notare, la legge italiana che disciplina la mediazione civile e commerciale definisce il mediatore “in negativo”, cioè si limita ad affermare che il mediatore non ha il potere di giudicare né di decidere in maniera vincolante per definire la controversia tra le parti.
È dunque necessario fornire una definizione “in positivo” per comprendere quanto sia importante il ruolo del mediatore nel panorama attuale del “sistema giustizia” italiano.
Il mediatore è un professionista, generalmente un avvocato, con una preparazione e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione, di negoziazione e di gestione dei conflitti, che aiuta le parti in lite a risolvere la controversia.
Al mediatore è richiesto un elevato standard di professionalità che garantisca il rispetto di tutti i vincoli previsti dalla legge in termini di terzietà, imparzialità, riservatezza, correttezza, oltre che sotto il profilo deontologico.
Quadro Normativo della Mediazione
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D.lgs. 28/2010 e modifiche successive
Normativa istitutiva, materie obbligatorie e facoltative, evoluzione della disciplina.
L’istituto della mediazione civile e commerciale è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Obiettivo dichiarato della normativa italiana era perseguire il cosiddetto “intento deflattivo”, ovvero impiegare la mediazione per far diminuire il numero delle cause pendenti nei Tribunali.
Ovviamente, dopo 15 anni dalla sua entrata in vigore, la mediazione non viene più vista soltanto come uno strumento deflattivo “a servizio” del processo, essendo un vero e proprio strumento complementare e alternativo di risoluzione stragiudiziale, dotato di rigore metodologico, prestigio e comprovata efficacia.
Oggi esistono quattro “tipologie” di mediazione in Italia:
- Obbligatoria: in alcune materie la legge prevede che le parti, prima di avviare la causa, debbano tentare di risolvere la loro controversia in mediazione;
- Volontaria: per qualsiasi problema legale avente ad oggetto diritti disponibili, le parti possono andare in mediazione;
- Demandata dal Giudice: in determinate situazioni, il Giudice invita le parti di una causa a tentare la conciliazione in mediazione;
- Su clausola contrattuale o statutaria: quando le parti prevedono per contratto o statuto che, in caso di controversia, prima di rivolgersi al Giudice, proveranno a comporre la controversia in mediazione.
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Norme europee e recepimento in Italia
Direttiva 2008/52/CE, standard comunitari sulla mediazione e loro applicazione.
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 è stato emanato a seguito della delega contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in “materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”, con la quale il Parlamento italiano ha dato attuazione alla Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 21 maggio 2008, n. 52.
L’obiettivo della Direttiva europea era, tra gli altri, quello di “facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”.
L’Italia, però, è andata oltre rispetto a quanto previsto a livello comunitario, introducendo la mediazione nella versione “obbligatoria”, non contemplata dalla Direttiva. Questo ha causato l’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza 272/2012, ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni del d.lgs. 28/2010, in particolar modo dell’art. 5, primo comma, in cui era previsto l’obbligatorio esperimento del tentativo di mediazione in determinate materie. È stato necessario l’intervento del legislatore con il decreto-legge 69/2013, convertito dalla legge 98/2013, con cui è stata reintrodotta, seppur con qualche modifica, la disposizione censurata.
Competenze del Mediatore
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Competenze Giuridiche
Conoscenza delle norme applicabili, capacità di inquadrare i conflitti nel contesto legale.
Solitamente il mediatore è anche un avvocato, e, in quanto tale, un soggetto preparato e qualificato sotto il profilo tecnico giuridico, nonché abituato a lavorare con le dinamiche conflittuali.
Ma questo non basta.
Infatti, la regola secondo cui “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori” non può di certo rendere un avvocato, seppur competente, in via automatica, solo perché lo stabilisce la legge, un mediatore.
Ecco perché è indispensabile per l’avvocato-mediatore avere una preparazione specifica che gli consenta di inquadrare ogni conflitto, caso per caso, all’interno di una determinata cornice normativa.
Ma anche questo non è sufficiente.
L’avvocato-mediatore deve possedere una forma mentis diversa, più ampia, rispetto a quella dell’avvocato-difensore, perché il contesto della sala di mediazione è diversa, più ampia, rispetto a quello dell’aula di tribunale.
Il mediatore è un esploratore di mondi possibili, un professionista poliedrico, capace di far conciliare la rigidità delle norme con la fragilità delle persone.
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Competenze Comunicative e Gestionali
Tecniche di negoziazione, gestione delle emozioni, abilità relazionali.
Dove c’è una relazione umana c’è conflitto, e dietro ogni conflitto c’è un problema di comunicazione, perché la relazione umana si basa sulla comunicazione.
È inevitabile.
Ecco perché è così cruciale il ruolo del mediatore nella società moderna.
Ed ecco perché il mediatore, per essere davvero utile alle parti, deve saper padroneggiare le tecniche di comunicazione efficace indispensabili per disinnescare i conflitti.
Ricordiamone alcune:
- Ascolto attivo: rappresenta una (se non la più importante) tecnica a disposizione del mediatore per comprendere il conflitto tra le parti;
- Empatia: specialmente in determinate vicende (si pensi alle controversie familiari o per questioni di divisioni o di successioni ereditarie), consente al mediatore di mettersi nei panni delle parti senza però lasciarsi coinvolgere emotivamente;
- Umiltà: questa “qualità” non è contemplata nei classici manuali ma dato che ogni situazione è unica perché unici sono i suoi protagonisti, e visto che il mediatore non è un tuttologo ma un esperto in gestione del conflitto, è preferibile che adotti un atteggiamento di reale interesse e attenta curiosità, con mente aperta e disponibilità d’animo.
Oltre a queste, meritano di essere menzionate le più importanti tecniche di negoziazione che ogni mediatore deve conoscere e praticare:
- Separare le persone dal problema
- Concentrarsi sugli interessi, non sulle posizioni
- Inventare soluzioni vantaggiose per tutte le parti
- Insistere su criteri oggettivi
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Competenze Deontologiche
Imparzialità, indipendenza, riservatezza, obblighi previsti dal codice deontologico.
L’avvocato-mediatore deve osservare le norme contenute nel Codice Deontologico Forense oltre che nel Codice europeo di condotta dei mediatori.
Ecco i princìpi cardini dell’operato del mediatore:
- Imparzialità: il mediatore è equidistante, o come si suol dire, “equivicino” alle parti, in quanto soggetto terzo e imparziale, che non ha interessi personali nella vicenda ed è neutrale rispetto a tutte le parti;
- Indipendenza: il mediatore è un libero professionista, che esercita le sue funzioni all’interno di un organismo di mediazione (privato o pubblico) riconosciuto e iscritto presso un albo tenuto dal Ministero della Giustizia, e non è in alcun modo coinvolto personalmente nella controversia delle parti;
- Riservatezza: la mediazione garantisce la massima riservatezza alle parti; infatti, le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in Tribunale, non possono formare oggetto di testimonianza e giuramento, e il mediatore, se chiamato a deporre in giudizio, non può riferirne il contenuto.
Obblighi e Responsabilità del Mediatore
L’art. 14, d.lgs. 28/2010, stabilisce che “al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti”.
Inoltre, il mediatore è obbligato a:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.
Il d.lgs. 28/2010 non prevede espressamente alcuna conseguenza in capo al mediatore in caso di violazione delle norme di legge nell’esercizio delle sue funzioni; pertanto, devono trovare applicazione le norme di carattere generale.
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Responsabilità Civile
Risarcimento in caso di violazione dei doveri professionali.
Se il mediatore agisce con dolo o colpa grave può configurarsi una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
Ecco alcuni esempi:
- in caso di violazione del dovere di riservatezza: il mediatore è tenuto, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 28/2010, a mantenere la riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. In particolare, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti;
- per gravi inadempienze procedurali;
- in caso di raggiungimento di un accordo concluso perché il consenso di una delle parti è stato viziato: la parte danneggiata può agire in giudizio per chiedere e ottenere l’annullamento dell’accordo e il risarcimento del danno patito.
Ovviamente, ogni circostanza dovrà essere adeguatamente dimostrata e provata nelle sedi opportune.
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Responsabilità Penale
Falsità ideologica, violazione della riservatezza, condotte illecite.
È bene precisare, innanzitutto, che, come recita l’art. 27 della Costituzione Italiana, “la responsabilità penale è personale”, pertanto sia il mediatore, sia gli avvocati delle parti sia le parti stesse possono, anche nel corso di una procedura di mediazione, porre in essere condotte punibili penalmente.
Solitamente le sale in cui si svolgono gli incontri di mediazione non sono teatro di comportamenti tali da scadere nell’illecito penale; ciononostante, va comunque presa in considerazione la possibilità che qualcuno possa commettere atti che configurano un illecito penale.
Mantenendo il focus sul ruolo del mediatore, non si registrano pronunce giurisprudenziali in cui un mediatore civile e commerciale sia stato condannato in sede penale per fatti commessi nel corso di una procedura di mediazione.
È possibile ipotizzare, tuttavia, che un mediatore, nell’espletamento delle sue funzioni, violi determinate norme di carattere penale rendendosi così autore di certi reati, come falso, truffa, appropriazione indebita, ma anche illeciti discendenti dalla violazione del dovere di riservatezza.
Bisogna ricordare che, affinché possa attribuirsi un fatto di reato ad un soggetto, è necessaria la sussistenza di determinati elementi:
- fatto: condotta, evento e nesso causale.
- colpevolezza: dolo, colpa o preterintenzione;
- antigiuridicità: assenza di cause di giustificazione.
È altresì utile ricordare che taluni reati richiedono il dolo, ovvero l’intenzione cosciente e volontaria in capo al soggetto agente di realizzare quel determinato evento.
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Responsabilità Deontologica
Richiami, sospensioni e radiazioni in caso di violazioni etiche.
Il codice deontologico forense italiano prevede espressamente divieti e doveri in capo al mediatore agli articoli 54 e 62.
Eccoli in sintesi:
- i rapporti con i mediatori devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto;
- l’avvocato (di una parte), salvo casi particolari (rappresentati dalle sessioni separate in mediazione), non deve interloquire con il mediatore in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario;
- l’avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i mediatori per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l’esistenza di tali rapporti;
- l’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione;
- l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza;
- l’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in determinati casi individuati dalla legge.
La violazione di tali divieti e doveri comporta in alcuni casi l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e in altri la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Codice Deontologico e Linee Guida
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Principi Fondamentali
Imparzialità, indipendenza, trasparenza.
Oltre ad osservare e rispettare le norme contenute nel codice deontologico forense italiano (artt. 54 e 62), i mediatori sono soggetti anche al Codice europeo di condotta dei mediatori, che enuncia una serie di princìpi applicabili in ogni Paese europeo:
- competenza professionale: il mediatore deve essere competente e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. A tal fine è indispensabile una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione;
- trasparenza: il mediatore deve informare compiutamente le parti di ogni aspetto della procedura di mediazione e operare nel pieno rispetto delle norme, garantendo trasparenza in ogni fase della procedura, a partire dalla convocazione delle parti fino alla redazione del verbale conclusivo;
- correttezza: il mediatore deve agire in buona fede e con correttezza verso tutte le parti. Inoltre, deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento;
- indipendenza: qualora esistano circostanze che possano (o, addirittura, possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento;
- imparzialità: il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
Obblighi verso le Parti
Informazione, correttezza, gestione del consenso informato.
La legge stabilisce che, al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il primo contatto tra il mediatore e le parti (e i rispettivi avvocati) è cruciale: il mediatore deve riuscire a trasmettere a tutti i partecipanti il senso della mediazione, illustrando le regole che sorreggono la procedura, i vantaggi (anche in termini economici) offerti dalla mediazione e i possibili esiti.
La partecipazione personale delle parti, infatti, è indispensabile per una buona riuscita della mediazione: d’altronde, le parti sono le vere protagoniste del loro conflitto e, con l’aiuto del mediatore (e dei rispettivi avvocati), possono realmente trovare la soluzione che le terrà lontane dalle aule di giustizia.
Giurisprudenza e Casi Pratici
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Invalidità di Mediazioni per Violazioni Procedurali
Sentenze di annullamento di accordi per carenze formali.
Sebbene non si rinvengano provvedimenti dell’autorità giudiziaria che abbiano annullato accordi conclusi in mediazione per vizi formali, si può citare la pronuncia resa dal Tribunale di Modica il 9 dicembre 2011, che rappresenta davvero un unicum nel panorama giurisprudenziale italiano, in tema di omologazione del verbale di accordo.
In quella circostanza, il presidente del Tribunale ha rigettato l’istanza di omologazione del processo verbale di mediazione sottoscritto dalle parti per carenza dei seguenti requisiti formali:
- per avere omesso il sottoscrittore mediatore di indicare il suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
- perché il processo verbale non contiene nemmeno l’indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’organismo di mediazione nel registro ministeriale.
Inoltre, secondo il presidente del Tribunale di Modica, il verbale di accordo di mediazione doveva possedere i seguenti requisiti formali:
- la sottoscrizione delle parti e del mediatore;
- la dichiarata titolarità del sottoscrittore mediatore del suo legittimo status quale soggetto incluso nei ruoli di un organismo di conciliazione regolarmente registrato presso il Ministero della Giustizia;
- la provenienza del verbale da un organismo iscritto nel registro ex artt. 3 e 4 D.M. n.180/2010 (vigente all’epoca e ora abrogato dal D.M. 150/2023);
- l’inserimento nel verbale degli estremi di tale iscrizione al registro;
- la riconducibilità dell’accordo all'ambito della mediazione ex art. 2 e cioè l’appartenenza dell’accordo alla materia civile e commerciale.
In questo caso, l’errore del mediatore ha precluso la possibilità alle parti di ottenere l’omologazione del verbale di accordo.
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Responsabilità dei Mediatori
Casi in cui i mediatori sono stati sanzionati o ritenuti responsabili.
Non si registrano pronunce giurisprudenziali in cui un mediatore civile e commerciale sia stato sanzionato o ritenuto responsabile per fatti commessi nel corso di una procedura di mediazione.
Come detto, i profili di responsabilità possono essere astrattamente molteplici:
- in ambito civile;
- in ambito penale;
- in ambito deontologico.
Il mediatore civile e commerciale, tuttavia, essendo nella maggior parte dei casi anche un avvocato, presta attenzione all’osservanza delle regole della procedura, scongiurando così il rischio di incorrere in situazioni che potrebbero danneggiare se stesso e le parti.
Come Tutelarsi nella Professione di Mediatore
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Formazione e Aggiornamento Continuo
Corsi obbligatori, specializzazioni, aggiornamenti normativi.
Chi intende conseguire il titolo di mediatore ha l’obbligo di seguire un corso di formazione iniziale oltre ad un tirocinio formativo sul campo; è altresì prevista una prova finale.
Dopodiché, la formazione continua rappresenta un must per ogni mediatore, il quale deve curare costantemente e periodicamente la propria preparazione attraverso corsi obbligatori di aggiornamento specifici strutturati in lezioni frontali, esercitazioni e simulazioni pratiche.
L’interminabile stagione di riforme della giustizia italiana costringe il mediatore a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche normative che riguardano ogni aspetto della mediazione, inclusa la deontologia.
Da ultimo, a tal riguardo, si segnalano le modifiche al Codice deontologico degli avvocati approvate dal Consiglio nazionale forense il 21 marzo 2025 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 202 del 1° settembre 2025 relative al Titolo IV rinominato “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie”, relative ai doveri di correttezza professionale nei procedimenti alternativi al processo.
Attualmente non esiste una “specializzazione” intesa in senso tecnico (qui è consultabile la pagina del Consiglio Nazionale Forense contenente l’elenco completo delle specializzazioni forensi) in materia di ADR, ma molti auspicano che venga presto riconosciuta, anche a livello normativo, l’esistenza di una serie di competenze specifiche in ambito stragiudiziale, così da consentire a quegli avvocati che si dedicano quotidianamente all’attività negoziale fuori dalle aule di Tribunale di ottenere il titolo di “avvocato specialista” in tecniche di mediazione, negoziazione e ADR.
- Buone Pratiche e Assicurazione Professionale
Prevenzione del rischio e coperture assicurative.
Il mediatore, in quanto professionista che svolge un’opera intellettuale (artt. 2229 c.c. e ss.), senza vincolo di subordinazione rispetto all’Organismo in seno al quale opera, deve agire con la diligenza richiesta nel pieno rispetto delle norme di carattere generale.
Ma, dato che errare è umano, è previsto che il mediatore, come tanti altri professionisti, debba sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa che copra gli eventuali danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni.
Ecco perché, solitamente, per l’avvocato che stipuli la polizza professionale la garanzia si intende operante per i danni materiali e corporali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi dall’assicurato, con colpa sia lieve che grave:
- nell’esercizio dell’assistenza al cliente svolta nell’attività di mediazione (è il caso dell’avvocato che assiste il proprio cliente in una procedura di mediazione);
- nell’esercizio dell’attività di mediatore (è il caso dell’avvocato che ricopre il ruolo di mediatore);
- nel caso di rivalsa esperita dall’assicuratore dell’Organismo di Mediazione (è il caso in cui l’Organismo chiamato in causa intenda rivalersi sul mediatore).
Conclusioni
Riflessione sul ruolo strategico del mediatore nella giustizia alternativa: opportunità di alleggerire il sistema giudiziario e promuovere soluzioni condivise, ma anche la necessità di un elevato standard etico-professionale per consolidare la fiducia delle parti.
È evidente che il ruolo del mediatore di conflitti è oggigiorno indispensabile.
Infatti, in un periodo come quello che stiamo vivendo, a fronte della crisi conclamata del sistema giudiziario e delle relazioni sociali, diventa quanto mai cruciale cercare forme di giustizia alternativa valide, efficaci e (perché no?) a costi contenuti.
La mediazione è la soluzione.
Ed è bene chiarire che non tutti gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie sono uguali.
Anzi!
La giurisprudenza ormai consolidata afferma che la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita. Quindi la figura del mediatore rappresenta un plus rispetto a tutti gli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, le parti di un conflitto si alzano dal tavolo della mediazione con un accordo, avente valore di titolo esecutivo, tra le mani grazie al prezioso aiuto del mediatore.
“Più facilmente di coloro che sono coinvolti direttamente, un mediatore può scindere le persone dal problema e incanalare la discussione verso interessi e opzioni. Inoltre, può spesso suggerire alcune basi imparziali per risolvere le divergenze. Una terza persona può inoltre separare l’inventare dal prendere decisioni, ridurre il numero di decisioni necessario per raggiungere l’accordo e aiutare le parti a capire quello che vogliono quando è giunto il momento di decidere”. Così si esprimono Roger Fisher, William Ury e Bruce Patton nel loro libro “L’arte del negoziato”, vero e proprio caposaldo per chi desidera scoprire le tecniche di negoziazione efficace.
La mediazione è e deve restare un luogo sicuro, riservato e al contempo informale, in cui le parti sanno che la presenza del mediatore, terzo e imparziale, rappresenta per loro una garanzia indiscussa, una figura autorevole (non autoritaria) in grado di aiutarle a risolvere il loro conflitto.
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L’Avv. Armando Pasqua, Avvocato specializzato in tecniche di comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto, oltre che Mediatore Civile e Commerciale abilitato, è pronto ad accompagnarti nel percorso di mediazione verso l’accordo conciliativo che risolverà il tuo problema.
FAQ su Mediazione e Competenze del Mediatore
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Quali sono i requisiti per diventare mediatore in Italia?
L’art. 8 del decreto ministeriale del 24 ottobre 2023 n. 150 prevede che per diventare mediatore bisogna possedere i seguenti requisiti: onorabilità; titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico o, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale e laurea universitaria triennale; possesso di uno specifico percorso formativo e di un aggiornamento almeno biennale acquisiti presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.
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Quali responsabilità ha un mediatore in caso di accordo nullo?
L’art. 14, comma 2, lett. c), d.lgs. 28/2010, stabilisce che il mediatore ha l’obbligo di “formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative”. Inoltre, l’accordo raggiunto dalle parti è disciplinato dalle norme di carattere generale del codice civile (artt. 1325 ss.); in particolare, l’art. 1418 c.c. prevede che “il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”. Quindi, si ritiene che l’accordo tra le parti raggiunto sulla base della proposta conciliativa formulata dal mediatore sia nullo in virtù del combinato disposto delle norme richiamate. Merita, tuttavia, a tal proposito, di essere segnalata una pronuncia resa dal Tribunale di Palermo con sentenza del 26 giugno 2016 in cui, in caso di accordo nullo, viene ritenuto responsabile l’Organismo di Mediazione: “Se l’accordo di mediazione è nullo la responsabilità risarcitoria ricade sull’Organismo (il caso riguardava un accordo raggiunto su una divisione ereditaria con una parte priva della qualità di erede). Il rapporto tra l’Organismo e le parti può essere inquadrato come un contratto misto in cui accanto alle regole del mandato trovano applicazione le norme che disciplinano l’appalto di servizi, ovvero quelle relative alla prestazione d’opera. In questo ambito, la prestazione svolta dall’Organismo di mediazione attraverso l’opera di terzi (nella specie il mediatore che è un professionista qualificato), esige che sia assicurata, anzitutto, la validità dell’accordo raggiunto sotto il profilo formale e sostanziale, a nulla rilevando che le parti siano assistite da un difensore. Pertanto, se l’accordo è nullo per fatto doloso o colposo del mediatore sarà chiamato a risponderne ex art.1228 c.c. l’Organismo”.
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Il mediatore può essere chiamato a testimoniare in giudizio?
No, ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 28/2010 “il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili”.
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Quali sono le principali violazioni deontologiche dei mediatori?
Il codice deontologico forense prevede espressamente divieti e doveri in capo al mediatore agli articoli 54 e 62. La violazione di tali divieti e doveri comporta in alcuni casi l’applicazione della sanzione disciplinare della censura e in altri la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. Inoltre, i mediatori sono soggetti anche al Codice europeo di condotta dei mediatori, contenente una serie di princìpi applicabili in ogni Paese europeo: competenza professionale, trasparenza, correttezza, indipendenza, imparzialità.
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È obbligatorio per i mediatori avere un’assicurazione professionale?
Sì, il mediatore deve stipulare un’apposita polizza professionale che copra gli eventuali danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni.

Armando Pasqua
Dopo la maturità scientifica, mi sono laureato presso l’Università degli Studi di Parma con tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo “Il procedimento della Mediazione civile e commerciale”, relatore il Chiar.mo Prof. Massimo Monta ...