Che cos'è il patto Leonino?

Secondo l'art. 2265 c.c., è nullo ogni patto la cui finalità sia quella di escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite; in tale definizione, rientra il cosiddetto "Patto Leonino".

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1. Articolo 2266 del codice civile

Secondo l'art. 2265 c.c., è nullo ogni patto la cui finalità sia quella di escludere uno o più soci dalla partecipazione agli utili e alle perdite; in tale definizione, rientra il cosiddetto "Patto Leonino".

Da quanto si desume, possiamo facilmente comprendere che la sottoscrizione del suddetto patto sia, quindi, vietata nel nostro ordinamento.

2. Ma quali sono i presupposti del Patto Leonino?

Vediamoli insieme. Innanzitutto, come si è gia osservato, tale patto presuppone l'esclusione totale del socio dalla partecipazione al rischio d'impresa a dagli utili; perciò, risulta evidente che non siano riconducibili a tale divieto le clausole che, ad esempio, contemplino la partecipazione del socio agli utili e alle perdite, in misura difforme rispetto al valore della quota, ovvero della parte di capitale sociale apportata dal singolo socio.

In base all'art. 2265 c.c., perciò, perchè si possa parlare di Patto Leonino, è necessario che l'esclusione del socio dalle perdite e dagli utili sia assoluta e costante. Inoltre, la sussistenza o meno di una tale situazione dovrà essere, poi, accertata e la relativa normativa andrà applicata, al caso concreto, con riferimento alla singola situazione ed al relativo contesto.

3. Il patto Leonino: Ambito di applicazione

Sebbene il Patto Leonino sia - in base alla vigente disciplina normativa - esplicitamente vietato solo con riguardo alle società semplici; tale divieto è da ritenersi valido anche per gli altri tipi di società (a tal proposito, si ricorda che l'ordinamento italiano distingue tra due tipologie di società: le societè di persone e le società di capitali), di cui la partecipazione agli utili ed alle perdite, sono elementi inscindibili e imprescindibili.

Orbene, secondo giurisprudenza di merito, tale divieto è da ritenersi valido anche con riguardo ai patti parasociali destinati a produrre lo stesso effetto del Patto Leonino; salvo che il loro contenuto risulti funzionale ad ulteriori interessi meritevoli di tutela e, comunque, connessi al buon andamento dell'impresa.

A tal riguardo, la giurisprudenza specifica che non ricorrono le caratteristiche del Patto Leonino in un contratto parasociale di esclusione dalle perdite, che non garantisca tale esonero in misura costante e che trovi elementi di bilanciamento e giustificazione nel constesto in cui viene stipulato; che adempia, quindi, ad una funzione meritevole di tutela.

Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento, invece, l'accordo dei soci dal quale scaturisca l'esclusione costante e assoluta dai rischi dell'investimento finanziario di un socio, dovrà essere valutato quale tentativo di elusione del divieto di Patto Leonino e, perciò, non meritevole di tutela.

Ma vi è di più. Difatti, anche con riguardo alla configurabilità, quale Patto Leonino, di operazioni nelle quali l'ingresso nel capitale sociale sia accompagnato da opzioni put ad un prezzo predeterminato in favore dell'investitore, esonerandolo dal supportare le perdite, presupposto essenziale è sempre il carattere assoluto e costante dell'esclusione dagli utili e dalle perdite, che anche in questo caso andrà valutato -come già visto in precedenza, per i patti parasociali- in concreto.

4. Effetti della nullità

Essendo -come abbiamo detto- vietato nel nostro ordinamento, il Patto Leonino, se stipulato, è nullo; ovvero, è soggetto alla sanzione della nullità.

Pertanto, in caso di inserimento del suddetto patto, all'interno di un contratto sociale, si avrà la nullità parziale di quest'ultimo; il contratto sociale sarà, cioè, da ritenersi valido ed efficace; mentre la singola clausola contenente il Patto Leonino, sarà considerata come non apposta, poichè la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto.

5. Conclusione

In conclusione, possiamo dire che la ratio dell'art. 2265 c.c. è quella di evitare di snaturare, ovvero di modificare, quellon che è lo scopo primario e fondamentale della società, cioè quello di ripartirsi gli utili; per tale motivo, non avrebbe alcun senso permettere ad uno dei soci di interpretare la parte del leone e, cioè, di prevaricare sugli altri soci, escludendoli dagli utili e/o dalle perdite. Perciò, qualsiasi patto possa assumere la forma e/o lo scopo di un Patto Leonino, deve essere considerato nullo.

Dott.ssa Chiarastella De Angelis

Riferimenti normativi

  • Artt. 1419 e 2264 c.c.;
  • Cass. 21-1-2000, n. 642, rv. 533024;
  • Trib. Milano 31-12-2011, Giur. it, 2012, 623;
  • Trib. Milano 06-2-2012, in Giur. It, 2012, 7, 1600;
  • Corte App. Milano 19-2-2016, n. 636 in GI, 2016, 7, 1652;
  • Trib. Milano 18-10-2017, in Le Società, 2018, 291.
Avvocato Chiarastella De Angelis

Chiarastella De Angelis

Sono la Dott.ssa Chiarastella De Angelis; dopo la laurea in giurisprudenza e la tesi in diritto privato comparato in tema di stalking e violenza di genere, ho intrapreso la pratica forense ed ho partecipato a diversi seminari e corsi d ...