Quanto dura una causa civile?

In che cosa consiste una causa civile, quali sono le sue possibili complicazioni, l’estrema variabilità della sua durata media.

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Con questo scritto si cercherà di offrire una breve e sintetica panoramica sulla causa civile in generale, sulle modalità che caratterizzano la sua introduzione presso il Giudice di Pace ed il Tribunale, nonché sulle variabili che possono incidere sulla sua durata media.

Per il professionista, il quesito in epigrafe è sempre di difficile soluzione, e ad esso non potrà mai essere data una risposta certa, perché la durata del processo civile dipende da diversi fattori, le cui dinamiche sfuggono al cliente e sui quali l’avvocato – pur conoscendone natura, causa e conseguenze - non sempre ha facoltà di dominio o di decisione.

1. La causa civile presso il Giudice di Pace

Qualora sussistano i presupposti di competenza previsti dal Codice di Procedura Civile (per materia, per territorio e per valore), un soggetto che ne ha interesse ha la possibilità di introdurre una causa civile dinanzi al Giudice di Pace, onde veder tutelati i diritti che ritiene essere stati violati.

Tale giudizio è disciplinato dagli artt. 311 e segg. c.p.c., e proprio l’art. 311 c.p.c. prevede un rinvio alle norme disciplinanti il giudizio dinanzi al Tribunale, in quanto applicabili, per tutto ciò che non è regolato da quelle sopra richiamate o da altre disposizioni di legge.

Esso si caratterizza per una durata – tendenzialmente – più breve rispetto a quella dei giudizi dinanzi al Tribunale, e ciò a causa della diversità della procedura che caratterizza lo svolgimento del processo.

1.1 Fase introduttiva

Un giudizio civile ordinario dinanzi al Giudice di Pace deve essere introdotto, dalla parte che ne ha interesse, mediante la notifica alla controparte di citazione a comparire ad udienza fissa (art. 316 c.p.c.), dovendo necessariamente intercorrere, tra la data di notificazione e la data d’udienza, un termine non inferiore a 45 giorni (art. 318 c.p.c.). Sino a tale udienza, che normalmente viene rinviata d’ufficio dal Giudice di Pace designato, in ossequio ai suoi impegni e alle udienze precedentemente già fissate, parte convenuta ha la facoltà di costituirsi, mediante il deposito di comparsa di risposta.

Ivi, a norma dell’art. 320 c.p.c., il Giudice di Pace tenta la conciliazione tra le Parti, e, qualora la conciliazione non riesca, “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (…) fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni o richieste di prova”.

Pertanto, qualora ricorrano i presupposti di cui sopra, il Giudice di Pace consentirà alle parti il deposito di un ulteriore scritto difensivo, ove replicare alle eccezioni avversarie, produrre nuova documentazione, e precisare le proprie istanze istruttorie, con fissazione di nuova udienza, proprio per l’esame di tali ultime istanze.

A questo punto si aprirà la fase istruttoria.

1.2 Fase istruttoria

La fase istruttoria del giudizio dinanzi al Giudice di Pace si apre con l’udienza deputata all’esame delle istanze istruttorie.

Ovviamente, qualora dette istanze non siano state formulate dalle parti (ovvero qualora non vengano ritenute ammissibili dal Giudice di Pace), la causa si avvierà verso una conclusione anticipata rispetto a quella che può essere individuata come la durata media.

In caso di ammissione dei mezzi istruttori, il prosieguo del giudizio sarà caratterizzato da durata diversa, a seconda dei mezzi istruttori che dovranno essere assunti (prove testimoniali, c.t.u., ecc.).

In caso di ammissione di prova testimoniale, dovrà essere fissata un’udienza (o più di una, a seconda della quantità dei testimoni ammessi e del numero dei capitoli di prova sui quali essi dovranno essere ascoltati) per l’acquisizione delle testimonianze.

In caso di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio (c.d. c.t.u., volta a risolvere problemi di tipo tecnico, come, ad esempio, valutare la correttezza dell’operato di un medico o la dinamica di un sinistro stradale), verrà nominato un consulente tecnico d’ufficio, con fissazione d’udienza per il giuramento e la formulazione del quesito. A tale udienza seguirà la fissazione di termine (normalmente non inferiori a 90 giorni) per il consulente nominato, per l’invio di bozza della relazione alle parti (che possono farsi assistere, per tale fase, da consulenti tecnici di parte), di ulteriore termine per le eventuali osservazioni alla bozza di relazione e, infine, termine per il deposito della relazione peritale in giudizio.

A tale atto seguirà udienza, fissata per l’esame della c.t.u. e per la valutazione del suo esito e della sua correttezza.

In taluni casi, qualora la causa lo richieda, sarà possibile che vengano ammessi entrambi i mezzi istruttori sopra indicati, con conseguente dilatazione della durata del processo.

Assunti tutti i mezzi istruttori ammessi, la causa si avvierà verso la sua conclusione.

1.3 Fase decisionale

A norma dell’art. 321 c.p.c., il Giudice di Pace, qualora ritenga la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa, eventualmente concedendo alle stesse un termine altresì per il deposito di note conclusive. La sentenza, a norma dell’articolo sopra citato, dovrà essere emessa entro 15 giorni dalla discussione, ma, non essendo tale termine perentorio, capita di frequente che la pubblicazione della sentenza avvenga oltre la sua scadenza.

2. La causa civile presso il Tribunale

Qualora la causa sia di competenza (per materia, territorio e valore) del Tribunale, è presso tale autorità giudiziaria che dovrà essere introdotta.

2.1 Fase introduttiva

Un giudizio civile presso il Tribunale può essere introdotto a mezzo atto di citazione ovvero a mezzo ricorso ex art. 702bis c.p.c. La scelta tra i due atti sarà dovuta, essenzialmente all’oggetto della causa e alla necessità (o meno) di ottenere l’ammissione di mezzi istruttori onde provare la fondatezza della propria domanda.

2.2 Atto di citazione

Qualora la causa venga introdotta con atto di citazione, esso dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 163 c.p.c., ivi compresa l’indicazione di un’udienza (che verosimilmente verrà rinviata d’ufficio dal Giudice designato, nel rispetto dei propri impegni e delle udienze già fissate in precedenza) a comparire. Tra la data della notificazione dell’atto e la data d’udienza dovrà intercorrere un termine non inferiore a 90 giorni.

A tale prima udienza, normalmente, le parti richiederanno la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. (30 giorni + 30 giorni + 20 giorni), per il deposito di n. 3 memorie, a cui seguirà la fissazione di udienza per l’esame dei mezzi istruttori eventualmente dedotti nella seconda delle memorie di cui sopra.

2.3 Ricorso ex art. 702bis c.p.c.

Qualora parte attrice non abbia necessità di dedurre mezzi istruttori, ritenendo il proprio diritto già provato dalla documentazione a proprie mani (e che verrà allegata all’atto introduttivo del processo), essa avrà la possibilità di introdurre un processo sommario di cognizione a mezzo art. 702bis c.p.c., mediante ricorso da depositarsi presso il Tribunale competente, a seguito del quale il giudice designato fisserà udienza per la comparizione delle parti, assegnando termine per la costituzione al convenuto, che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, dovrà essere notificato al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

In caso di mancata costituzione del convenuto, verosimilmente, la causa verrà trattenuta in decisione dal Giudice, con conseguente emissione di ordinanza in tempi brevi, molto inferiori rispetto a quelli medi di una causa civile.

Qualora, invece, il convenuto si costituisca e svolga difese tali da indurre il Giudice a ritenere necessaria un’istruzione non sommaria, quest’ultimo disporrà il mutamento del rito (che da sommario diverrà ordinario), con conseguente dilatazione del tempo necessario per giungere alla conclusione della causa.

2.4 Fase istruttoria

A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. (sia nel rito ordinario, introdotto con atto di citazione, che in quello sommario, a seguito di eventuale suo mutamento), si terrà udienza per la discussione sui mezzi istruttori, ove il giudice istruttore deciderà in merito all’ammissione degli stessi. Sullo svolgimento della fase relativa alla vera e propria assunzione dei mezzi istruttori si rinvia a quanto dedotto sul punto nel paragrafo 1.2.

2.5 Fase decisionale

Assunti i mezzi istruttori, il giudice istruttore fisserà udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale, verosimilmente, tratterrà la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. A seguito della scadenza dei termini per il deposito di tali scritti (60 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica), il giudice predisporrà la sentenza a conclusione del giudizio.

3. Considerazioni finali sulla durata del processo civile

Come già anticipato nelle premesse del presente scritto, non è possibile individuare a priori la durata di un processo civile, potendo essa dipendere da numerose variabili, la maggior parte delle quali estranee alla volontà dell’avvocato.

In linea di massima, comunque, si può affermare che i giudizi dinanzi al Giudice di Pace sono – tendenzialmente – caratterizzati da una durata inferiore rispetto a quelli dinanzi al Tribunale, essendo essi strutturati diversamente, con una fase istruttoria e decisoria più snelle e pertanto più veloci.

A ciò si può aggiungere che altri elementi che incidono significativamente sulla durata del processo sono:

  • l’eventuale costituzione di parte convenuta: è evidente, infatti, che in caso di mancata costituzione della controparte, il processo si svolgerà in maniera più rapida;
  • la struttura della fase istruttoria: la quantità e il tipo delle istanze istruttorie di cui viene disposta l’ammissione, nonché la loro complessità, incidono in misura significativa sulla durata del giudizio. Ad esempio, qualora vengano ammessi numerosi testimoni, e a seguire una c.t.u., la durata del processo aumenterà; al contrario, se viene ammesso un unico teste, il processo sarà tendenzialmente più rapido, richiedendo – verosimilmente – la fissazione di una sola udienza per l’audizione del testimone;
  • il rito scelto da parte attrice: il processo sommario di cognizione (ex art. 702bis p.c.) infatti, sarà (salvo il caso di conversione del rito) decisamente più rapido rispetto al giudizio ordinario introdotto con atto di citazione, ma potrà essere utilizzato soltanto in presenza di determinati presupposti, sommariamente delineati nel paragrafo 2.1.

In conclusione, si può ipotizzare la durata di un processo compresa tra un minimo di circa 6 mesi a un massimo di 3-4 anni; ma tale ipotesi non può ritenersi del tutto attendibile, stante l’esistenza di numerose variabili di diversa natura.

Stefano Terraneo

Fonti normative

Codice di procedura Civile

Art. 163, 183, 190,311, 316, 318, 320,321,702bis

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