Cosa si intende per unito civilmente?

L’argomento che tratteremo oggi, riguarda il tema del diritto di famiglia e più precisamente le Unioni Civili, ossia il rapporto tra persone dello stesso sesso.

unito civilmente

Le unioni civili, regolano i rapporti personali e patrimoniali, intercorrenti tra due soggetti dello stesso sesso, garantendo in tal modo, piena tutela a livello giuridico.

Essere unito civilmente, significa attribuire valore giuridico alla convivenza tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, quale formazione sociale, tutelata a livello costituzionale. L’unione civile, si costituisce attraverso un’apposita dichiarazione, resa dai soggetti interessati, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’ufficiale di stato civile, che provvede alla sua registrazione.

La Legge Cirinnà, che ha introdotto nell’ordinamento italiano le Unioni Civili, prevede cause ostative alla loro valida formazione, pena la nullità, tra cui:

  1. Essere già coniugato in matrimonio oppure unito civilmente;
  2. Vincoli di parentela tra le parti;
  3. Interdizione per infermità di mente;
  4. La condanna per omicidio tentato o consumato, verso il partner coniugato o unito civilmente con l’altra parte contraente.

Ove venga ugualmente costituita l’unione civile, essa può essere impugnata dalle parti, dagli ascendenti, dal pubblico ministero e da chiunque ne abbia interesse. La parte unita civilmente, può altresì proporre impugnazione, qualora il suo consenso sia stato estorto per effetto di minaccia o grave timore oppure in caso di errore sull’identità della persona o delle sue qualità personali.

La costituzione dell’unione civile, fa sorgere a carico dei contraenti:

  • • l’obbligo all’assistenza morale e materiale nonché alla coabitazione (non è previsto invece, l’obbligo di fedeltà, come nel matrimonio).
  • • l’obbligo a contribuire alle esigenze quotidiane, in base ai redditi e alle capacità di lavoro professionale e domestico, di ciascun componente.

L’istituzione dell’Unione Civile, comporta il riconoscimento:

  • del diritto a succedere nell’eredità del partner defunto;
  • del diritto a percepire una quota del TFR maturato a favore dell’altro partner, purché il rapporto di lavoro sia avvenuto in costanza di unione ed il beneficiario non abbia contratto matrimonio oppure un’altra unione civile;
  • dell’indennità retributiva in caso di morte del lavoratore, unito civilmente (sono altresì, riconosciute le altre tutele lavorative, previste tra i coniugi);
  • dell’assegno alimentare, ove la parte unita civilmente, versi in stato di bisogno.

Ove i contraenti, non abbiano disposto diversamente, alle unioni civili, si applica il regime patrimoniale della comunione dei beni. L’unione civile, si scioglie in caso di morte ovvero per effetto della dichiarazione giudiziale di morte presunta, di una delle parti.

Inoltre, lo scioglimento, si verifica, qualora le parti, anche distintamente, manifestano la volontà di porre termine alla loro unione, all’ufficiale di stato civile. In tal caso, decorsi tre mesi, dalla dichiarazione all’ufficiale di stato civile, la parte può ricorrere dinanzi al tribunale, secondo le norme dettate in tema di divorzio.

Infine, lo scioglimento, avviene a seguito del deposito della sentenza di rettificazione anagrafica, a seguito del cambiamento di sesso di una delle parti. Fonti normative Legge 20 Maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Roberto Ruocco

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