Cosa significa unione civile

L’unione civile è regolata dalla L 20 maggio 2016 n 76. Possono costituire Unione Civile: - due persone maggiorenni dello stesso sesso - capaci di intendere e di volere - libere di stato

unione civile

L’art. 29 della Costituzione definisce la famiglia legittima come società naturale fondata sul matrimonio. Nell’attuale contesto storico, accanto alla famiglia legittima, ritroviamo: - la famiglia di fatto intesa come unione di persone di sesso diverso che convivono moro uxorio ossia hanno una convivenza stabile ma non hanno contratto alcun vincolo matrimoniale - le unioni civili intesa come unione tra soggetti dello stesso sesso.

L’unione civile è regolata dalla L 20 maggio 2016 n 76. Possono costituire Unione Civile: - due persone maggiorenni dello stesso sesso - capaci di intendere e di volere - libere di stato

1. Chi celebra l'unione civile

L’ Unione civile si costituisce con una dichiarazione resa dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile in presenza di due testimoni. L’ufficiale di Stato civile non può rifiutarsi di celebrare l’Unione civile per motivi etici o religiosi.

La richiesta di costituzione viene fatta dai soggetti interessati in un Comune di loro scelta. Le parti dichiarano i propri dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e la non sussistenza di cause impeditive alla costituzione dell’unione.

Le cause impeditive sono:

- le parti non sono libere in quanto hanno contratto altra unione civile o matrimonio

- vincolo di parentela tra le parti

- interdizione di una delle parti per infermità della mente

- il cd impedimentum criminis ossia la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

L’unione civile può essere impugnata se il consenso è stato estorto con violenza, per errore sull’identità della persona, per errore sulle qualità personali dell’altra parte, per l’esistenza di una malattia fisica o psichica tale da impedire lo svolgimento della vita comune.

2. Quali sono i diritti e i doveri

La legge prevede che con la costituzione dell’Unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri. Come per il matrimonio, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e l’obbligo di coabitazione.

3. Differenza tra unione civile e matrimonio

Innanzitutto la prima differenza che si può cogliere tra matrimonio ed unione civile è a livello terminologico. Infatti l’articolo 29 della Costituzione definisce il matrimonio come un “ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”, invece l’Unione civile non è un matrimonio, ma una «specifica formazione sociale» composta da persone dello stesso sesso.

In riferimento al rito è bene precisare che, a differenza del matrimonio, per l’Unione civile non sono previste le pubblicazioni ma è sufficiente la dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile in presenza di testimoni.

Nella dichiarazione le parti scelgono il cognome in comune da utilizzare, invece nel matrimonio la moglie utilizzerà il suo cognome da nubile e può affiancare la dicitura “coniugata con”. Altra differenza è che nel caso del matrimonio, il minore emancipato può richiedere al giudice l’autorizzazione a contrarre matrimonio, per l’unione civile non è contemplata tale ipotesi. A differenza del matrimonio l’Unione civile non prevede l’obbligo di fedeltà.

Qualora la coppia decida di divorziare, a differenza del matrimonio, per l’Unione civile non è previsto un periodo di separazione che debba trascorrere e pertanto le parti avranno accesso direttamente al divorzio.

4. Fisco e previdenza

Le coppie sposate e quelle unite civilmente godono dello stesso trattamento fiscale e previdenziale. Qualora le parti unite civilmente divorziano, è previsto, come per il matrimonio, l’assegno di mantenimento. Si esclude l’ammissione di assegni di maternità /paternità e gli assegni familiari.

AVV. SARA PACILIO

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