Cosa fare in caso di ritiro della patente all'estero?

Quando ci troviamo a guidare in un Paese straniero, in viaggio per lavoro o nel mezzo di una piacevole vacanza, è sempre buona norma rispettare il codice della strada dello Stato in cui ci troviamo in modo piuttosto rigido, anche perché spesso all’estero, in particolare in Nord Europa, le norme stradali vengono fatte rispettare in maniera ferrea.

Generalmente ad un turista che guidi in un altro Stato può venire concessa una certa clemenza per quanto riguarda le infrazioni più lievi (non di rado negli Stati Uniti viene rilasciato all’automobilista straniero un semplice warning, una sorta di ammonizione che intima a stare più attenti nel proseguo del viaggio, pena sanzioni decisamente più severe); tuttavia in caso di una grave violazione del codice stradale può succedere che venga comminata una multa o addirittura che venga ritirata la patente di guida. Come agire dunque trovandosi nella situazione di subire il ritiro della patente all’estero?

patente ritirata all'estero

1. Ritiro patente: cosa succede

Esistono più opzioni previste dalla Convenzione sulla Circolazione Stradale, redatta a Vienna nel 1968, nel caso di un automobilista che commetta un’infrazione che comporti il ritiro della patente mentre guida in uno Stato straniero: nello specifico, l’articolo 42, spiega che le autorità competenti hanno la facoltà di “farsi consegnare la patente e conservarla fino alla scadenza del periodo durante il quale è ritirato il diritto di usare la patente o finché il conducente lasci il suo territorio, se tale partenza ha luogo prima della scadenza di tale periodo”; oppure possono “avvisare del ritiro del diritto di usare la patente l’autorità che ha rilasciato o a nome della quale è stata rilasciata la patente” (in questo caso possono anche richiedere a chi ha rilasciato la patente di guida di “provvedere ad avvisare l’interessato della decisione presa nei suoi confronti”); infine, nel caso di una patente internazionale, possono invalidare quest’ultima per ciò che concerne il territorio del loro paese.

Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza in cui sottolinea come “il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro Stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale Stato dopo avervi commesso un’infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida”, sottolineando anche che la revoca del diritto a guidare nello Stato dove è stata commessa l’infrazione non deve assolutamente essere indefinita, ma deve anzi esistere la possibilità di riacquisire tale diritto tramite dei requisiti che rispettino il limite di proporzionalità (Corte di Giustizia UE, 23/04/2015, causa C-260/13).

Dunque, quando capita che una patente viene invalidata in uno specifico Paese straniero a fronte di una grave infrazione del codice stradale, il principale problema consiste nell’uscire materialmente dal territorio di quella stessa nazione senza poter guidare in prima persona. Se ci viene invalidata la patente in Germania, ad esempio, basterà semplicemente uscire dai confini tedeschi per poter tornare liberamente al volante, mentre in Italia non avremo nessun genere di conseguenza e sarà possibile guidare senza problematiche di sorta.

Quando invece la patente viene addirittura ritirata dalle autorità straniere, la difficoltà riguarda il fatto di non avere più materialmente a disposizione il documento. Infatti, anche in un caso come quello appena descritto di un’infrazione commessa in Germania che ha portato al ritiro della nostra patente, avremmo comunque il diritto di poter transitare legalmente sulle strade italiane, almeno in linea teorica. Nella pratica, tuttavia, questo non può accadere, poiché la nostra patente è rimasta nelle mani delle autorità tedesche e, finché non riusciremo a riaverla indietro, non potremo circolare né in Germania, né in Italia né in qualsiasi altro paese del mondo.

2. Come recuperare la patente ritirata all’estero o una patente straniera ritirata in Italia

Esiste una procedura europea che prevede che una patente sospesa e ritirata dalle autorità di un paese straniero venga inviata successivamente in Italia, alla Direzione Generale per la Motorizzazione, la quale provvederà a recapitare il documento al diretto interessato. Tuttavia, per cercare di accorciare i tempi qualora avessimo urgenza di utilizzare la patente in Italia, o se abbiamo commesso l’infrazione al di fuori dei confini europei, è possibile sfruttare i recapiti contenuti all’interno del verbale rilasciatoci al momento del ritiro per contattare le autorità estere e capire dove il documento si trova di preciso (generalmente presso gli uffici della prefettura locale).

Quindi si può richiedere direttamente la restituzione di quest’ultimo, oppure appoggiarsi all’Ambasciata italiana, la quale si occuperà in prima persona di inviare la domanda di restituzione alle autorità competenti.

Questa procedura è sostanzialmente valida anche per il caso inverso, vale a dire quello di una patente straniera extracomunitaria (rilasciata da uno Stato che non appartiene allo Spazio Economico Europeo) che viene ritirata in Italia. Anche in questa circostanza il documento viene inviato al prefetto, che emetterà in seguito un provvedimento di inibizione alla guida su tutto il territorio nazionale “per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine”, oppure anche prima “qualora [...] dichiari di lasciare il territorio nazionale” (Codice della Strada, Art. 135, Comma 5).

Fonti normative

Convenzione sulla Circolazione Stradale (Vienna, 1968, art. 42)

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (23/04/2015, causa C-260/13)

Codice della Strada, Art. 135, Comma 5

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