In quali casi viene ritirata la patente?

Chi infrange il Codice della Strada viene punito con sanzioni che variano in base alla gravità della violazione commessa, dunque con multe, sottrazione di punti dalla patente fino ad arrivare alla sospensione o al ritiro. Cerchiamo dunque di fare chiarezza e di capire quando avviene il ritiro della patente e come comportarsi di conseguenza.

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1. LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La sospensione della patente rappresenta una sanzione amministrativa accessoria, prevista e disciplinata dall’art. 218 del Codice della Strada (CdS). Si definisce accessoria in quanto, di regola, si aggiunge ad altra sanzione amministrativa comminata per la violazione di una norma comportamentale del CdS.

Essa consiste nel il ritiro della patente, ossia nel togliere materialmente il documento al proprietario.

La sospensione può avvenire anche in sede di revisione o conferma di validità della patente stessa allorquando, a seguito di accertamenti sanitari, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Nel caso di violazione di norme stradali, la patente è sospesa per un periodo di tempo determinato, che varia in base al tipo di infrazione commessa. Nelle ipotesi di accertamenti sanitari la sospensione viene disposta a tempo indeterminato, fintantoché non si attesti il recupero dei requisiti psicofisici. Il provvedimento di sospensione è disposto dal Prefetto e comunicato alla Motorizzazione civile.

2. Il ritiro della patente

Preliminarmente è importante ricordare che il ritiro della patente consiste,anche qui, nel togliere materialmente il documento al proprietario.

Tale atto si concretizza in una sospensione o revoca della patente o in una restituzione dopo aver adempiuto alla prescrizione omessa.

Il ritiro immediato viene disposto dagli agenti di Polizia quando vengano accertate irregolarità non gravi, ad esempio:

  • Quando si accerti che il conducente guida con patente la cui validità è scaduta. In questo caso la patente scaduta viene inviata, dall’organo di polizia che ha constatato la violazione, alla Prefettura del luogo della commessa violazione. Per ottenere la restituzione della patente, la persona deve esibire all’Ufficio Patenti il certificato medico che conferma l’idoneità a condurre veicoli. Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il previsto adesivo inviato dal Ministero;
  • Quando si guida senza aver comunicato il cambio di residenza;
  • Quando si guida senza aver rispettato i tempi di guida e risposo prescritti;
  • Quando non si rispetti l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie o a quelli a cui in generali spetti;
  • Se il conducente non sistema correttamente il carico maldisposto, dopo l’invito da parte degli organi di polizia;
  • Se a seguito di incidente sono derivate lesioni a persone;
  • Quando il conducente, obbligato a sostenere un esame di revisione, non vi si è sottoposto nei termini prescritti;
  • Caso di patente straniera.

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata. I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente (se ammessa) che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera oppure ottenere la patente italiana sostenendo gli esami previsti e se in possesso dei requisiti necessari.

3. Ritiro della patente per guida in stato di ebrezza

Il Codice della Strada fissa il tasso alcolemico massimo consentito per mettersi al volante in di 0,5 g/litro (1). Si tratta di una soglia bassa, ma giustamente stabilita in ragione delle terribili conseguenze che il superamento della stessa potrebbe comportare. Qualora si venga dunque fermati e sottoposti ad alcol-test questo è quanto bisogna aspettarsi:

tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/litro → sanzione amministrativa da 532 a 2127 euro, sanzione accessoria sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/litro → la violazione integra il reato e la sanzione  sarà da 800 a 3200 euro, con rischio di arresto fino a 6 mesi  e sanzione accessoria di sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro → sanzione amministrativa da 1500 a 6000 euro, rischio di arresto da 1 a 2 anni e sanzione accessoria di sospensione della patente da 1 a 2 anni. In caso di recidiva la patente viene revocata qualora l’infrazione sia commessa nell’arco di due anni, oltre al sequestro ovvero la confisca del veicolo. In caso di recidiva la patente viene revocata qualora l’infrazione sia commessa nell’arco di due anni.

4. Ritiro della patente per guida con il cellulare

La pessima abitudine che si va sempre più diffondendo di non riuscire a fare a meno del proprio cellulare neppure durante la guida, viene aspramente e giustamente sanzionata dal Codice della Strada (2), in quanto integra un comportamento che distrae il guidatore con esiti spesso fatali.

Chiarisce il codice in parola che:

È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie”.

Sul tema è intervenuta più volte la giurisprudenza, la quale ha chiarito in maniera esplicita la ratio di detto articolo, per cui: “Lo scopo dell’art.173 è quello di prevenire comportamenti che possano distrarre il conducente dalla guida in particolar modo se richiedono l’uso delle mani”. Le sanzioni in caso di utilizzo del cellulare alla guida sono piuttosto rilevanti. Chi viene sorpreso alla guida con il cellulare/smartphone in mano rischia la sospensione della patente da 7 a 30 giorni, fino ad 1 o 3 mesi nel caso recidiva e una multa da 422,00 a 1.697,00 euro.

5. Ritiro della patente per guida con patente scaduta

La suddetta fattispecie viene spesso sottovalutata dagli automobilisti, mentre è necessario ricordare che la patente deve essere rinnovata ogni 10 anni sino al compimento dei 50 anni di età, ogni 5 anni dai 50 ai 70 anni, ogni 3 anni tra i 70 e gli 80 e infine ogni 2 per gli ultraottantenni. Chi venga fermato alla guida con la patente scaduta subirà una sanzione amministrativa tra i 160 e 644 euro e sanzione accessoria del ritiro della patente scaduta. (5)

Entro il termine di 10 giorni il guidatore potrà sottoporsi alla visita medica obbligatoria per il rinnovo della patente e recarsi presso il comando di polizia locale per il ritiro del documento scaduto.

Trascorsi i 10 giorni invece la patente scaduta sarà inviata alla Prefettura e si potrà rientrarne in possesso presentando il nuovo certificato medico che attesti l’idoneità.

6. Ritiro della patente per superamento dei limiti di velocità

infografica limiti velocità ritiro della patente

Il superamento dei limiti di velocità costituisce una delle infrazioni più comuni in cui possono incorrere gli automobilisti.

Qualora si superi il limite di velocità tra i 40 e i 60 km/h è prevista una multa compresa tra i 527 e 2108 euro, la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a tre mesi e da 8 a 18 in caso di recidiva nel biennio.

Qualora invece si superi il limite di velocità di oltre 60 km/h viene comminata una sanzione amministrativa che va da 821 a 3287 euro, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria di sospensione della patente da 6 mesi a un anno. In caso di recidiva nel biennio è prevista la revoca della patente.

7. Sospensione della patente in caso di incidente stradale

Nello sfortunato caso in cui si provochi, per la seconda volta in un biennio, un sinistro stradale, per il mancato rispetto della distanza di sicurezza, è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi e qualora derivassero dall’incidente lesioni personali colpose la sospensione va da 15 giorni a 2 anni e nel caso di omicidio colposo la sospensione fino a 4 anni.

La sospensione della patente per i neopatentati

1. Neopatentati italiani

I neopatentati sono coloro che hanno conseguito la patente di guida da meno di 3 anni per le categorie A, A2, B o B1. Proprio in quanto neopatentati, e come tali, vengono considerati guidatori con un livello di esperienza minore e, pertanto, durante i primi 3 anni dall’acquisizione della patente stessa sono soggetti a maggiori limiti rispetto ai conducenti in possesso di patente con un numero di anni superiore.

Le principali limitazioni per neopatentati riguardano i limiti di velocità, i limiti di cilindrata, kw, cv e potenza per la guida di un’auto, il tasso alcolemico e il meccanismo di decurtazione punti patente in conseguenza delle sanzioni stradali.

La violazione di tali limiti, difatti, comporta l’applicazione di sanzioni con conseguenze più incisive rispetto ai patentati ultra triennali. Vediamo di seguito, sinteticamente, le varie ipotesi:

Limiti di velocità, potenza, kw e cavalli per neopatentati

I neopatentati non possono superare i 100 km/h sulle autostrade e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Gli stessi sono soggetti ai limiti di 50 km/h nei centri abitati (strade urbane) e di 90 km/h nelle strade extraurbane secondarie.

Non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Tali limitazioni non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, purché la persona invalida sia presente sul veicolo stesso.

Le sanzioni amministrative per le violazioni dei limiti di velocità, potenza e kw vanno dal pagamento di una multa da €. 165,00 ad €. 661,00, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente dai 2 agli 8 mesi.

La violazione di tali limiti comporta, altresì, una decurtazione dei punti raddoppiata per i neopatentati. Ad esempio il superamento del limite da 40 a 60 km orari comporta la perdita di 6 anziché 3 punti come per i patentati con un numero maggiore di anni 3.

Tasso alcolemico

La guida in stato di ebbrezza costituisce un reato e le sanzioni vengono elencate nel dettaglio del codice della strada. Per i neopatentati e fino ai primi 3 anni e per i minori anni 21 è fatto divieto assoluto di mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche ovvero sotto l’influenza delle stesse.

Il limite alcolemico, in caso di controllo, pertanto deve essere pari a zero. In caso di violazione, i conducenti sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 673, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni ebbrezza indicate, provochi un incidente, le sanzioni sono raddoppiate. La sospensione della patente si avrà per un periodo: da 3 a 6 mesi, per un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi/litro (oltre una multa da €. 544,00 a 2.174,00); da 6 a 12 mesi, per un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi/litro (multa da €. 800,00 a 3.200,00) e con arresto fino a 6 mesi; per 1 e fino 2 anni, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro, (multa da €. 1.500,00 a 6.000,00), e con arresto da 6 mesi a 1 anno 2.

2. Neopatentati stranieri

Qualora il neopatentato sia un individuo straniero (cioè un non cittadino italiano) bisogna distinguere se esso appartiene ad uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero extra UE. - Se provengono da uno Stato dell’Unione Europea, allora la loro patente viene equiparata a quella italiana e non ci saranno obblighi di conversione, anche qualora risieda in Italia da più di 1 anno.

Si applicano, pertanto, le stesse disposizioni e sanzioni previste per i cittadini italiani, ivi comprese le ipotesi di sospensione della patente; - Se trattasi di stranieri di paesi non appartenenti alla UE possono circolare in Italia per 1 anno purché in possesso di una traduzione ufficiale della patente o un permesso internazionale. Qualora permangano in Italia per oltre 1 anno sono tenuti a richiedere la residenza e la conversione della patente.

Poiché non tutte le patenti di stranieri sono convertibili, per l’assenza di accordi di reciprocità con gli altri Stati occorre, in tali evenienze, sostenere l’esame di patente di guida italiana. In questo caso, e cioè con il conseguimento della patente, per 3 anni vengono considerati come neopatentati, pur se la patente originaria è stata conseguita da più tempo, e, quindi, assoggettato al relativo regime giuridico. 

8. Come riavere la patente ritirata?

Solitamente la sospensione della patente è disposta dal Prefetto e comunicata alla Motorizzazione Civile, pertanto una volta decorso il termine di sospensione la patente viene restituita dal Prefetto per mezzo della Polizia, si dovrà dunque contattare l’Ufficio di Polizia Locale e recarvisi per riprendere il documento.

E’ bene ricordare che qualora il Prefetto abbia lasciato decorrere 15 giorni senza emettere l’ordinanza di sospensione la patente deve essere restituita immediatamente

Qualora si ritenga ingiusta la sospensione si può scegliere se intraprendere la via del ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica o al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Il ricorso al prefetto è però inammissibile nel caso in cui sia già stata pagata la sanzione pecuniaria (pagamento in misura ridotta), poiché in tal modo si è verificata acquiescenza al verbale, nel caso in cui siano decorsi i termini, nel caso in cui si tratti di violazioni di carattere penale, nel caso in cui sia stato anteriormente presentato ricorso al Giudice di Pace. È bene ricordare che, quando si incorre nella sospensione della patenta, la cosa più opportuna da fare è quella di rivolgersi ad un avvocato, il quale valuterà, in relazione al caso concreto, quale sia la migliore opzione possibile.

 

Redatto da: Clara De Rosi

Aggiornato da: Avv. Marco Mosca

Fonti normative

Codice della Strada art. 186 e 186 bis

Codice della Strada artt. 135, 136, 117, 173

(Tribunale Torino 7.6.2012 n.3904)

Cass. Civ. 21266/2014

Codice della Strada art. 126

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Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...