Cosa si intende per danno non biologico? Quando può essere risarcito?

Quando sentiamo parlare di risarcimento del danno non biologico potremmo indistintamente riferirci al risarcimento del danno patrimoniale e a quello del non patrimoniale.

danno non biologico

Al contrario del danno patrimoniale, che si identifica abbastanza facilmente, il danno non patrimoniale, inteso come morale ed esistenziale, riscontra una serie di difficoltà nel distinguere il danno biologico propriamente detto da quello non biologico (inteso come danno morale ed esistenziale).

1. Cos'è il danno non biologico

Pensiamo, ad esempio, al caso di un sinistro stradale che provoca danni alle autovetture coinvolte (danno patrimoniale) e alle persone (danno non patrimoniale). Queste, infatti, potrebbero aver subito varie lesioni (escoriazioni, contusioni, fratture, menomazioni varie) che potrebbero aver inciso anche l’integrità psichica e la vita relazionale della persona.

Come abbiamo detto, il danno non biologico costituisce quella forma di danno (patrimoniale e non patrimoniale) che esula dalle lesioni all’integrità fisica della persona.

  • Il danno patrimoniale, facilmente identificabile, ha come oggetto qualsiasi pregiudizio arrecato al patrimonio del singolo (per esempio tutti i danni riportati dall’autovettura).
  • Il danno morale consiste nel dolore interiore, sofferenza psichica e patema d’animo patiti dal singolo a cagione di un evento dannoso.
  • Il danno esistenziale si riferisce alla significativa alterazione della quotidianità della persona, cioè la modifica in senso peggiorativo delle proprie abitudini di vita. (Per esempio la persona che riporta una menomazione permanente causata dall’incidente certamente avrà delle ripercussioni negative sulla sua vita di relazione).

2. Come si differenzia dal danno biologico?

Se, infatti, per danno biologico intendiamo la lesione all’integrità fisica della persona, il danno non biologico consisterà nella lesione alla sola psiche (morale) e/o vita relazionale (esistenziale) della persona.

Ma facciamo chiarezza sulla distinzione tra danno biologico e danno non biologico: è notorio che, ad oggi, la giurisprudenza - almeno l’orientamento maggioritario - non tracci un netto discrimine tra danno biologico e non biologico.

Il danno non patrimoniale, difatti, viene considerato come una categoria onnicomprensiva all’interno della quale è possibile rinvenire le tre voci di danno (biologico, morale, esistenziale). La ragione di tale tesi è semplice: non si vuole risarcire due volte lo stesso danno definito diversamente.

Vi è, tuttavia, chi si è distaccato dal coro affermando che il danno morale e il danno esistenziale costituiscono danni diversi da quello biologico e, pertanto, autonomamente risarcibili.

Una conferma di tale affermazione la possiamo trovare nell’art. 612bis c.p. (atti persecutori). Invero, lo stalker è punito per il solo fatto di aver ingenerato nella vittima uno stato di ansia e paura, un serio patema d’animo (danno morale) al punto tale da indurla nei casi più gravi a cambiare totalmente le sue abitudini di vita (danno esistenziale). A ben vedere, il danno morale e/o esistenziale sussistono a prescindere da quello biologico, che nel caso dello stalking non si è affatto configurato.

3. Quando può essere risarcito?

Il danno non biologico, al pari del danno biologico, sarà risarcito tutte le volte in cui il danneggiato riesca a dare prova del pregiudizio subito, del comportamento illecito e soprattutto del nesso di causalità sussistente.

La liquidazione avverrà avendo riguardo alle celebri Tabelle Milanesi, usate per il risarcimento del danno biologico.

Vi è chi, tuttavia, rileva che tale tipologia di danno merita una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare. Basti pensare, infatti, che nel prevedere un aumento del risarcimento del danno biologico gli art. 138-139 Codice delle Assicurazioni fanno esclusivo rifermento al danno esistenziale e non anche al danno morale. Da qui ne discende che il danno morale sarebbe escluso dal sistema tabellare.

Per questo alcuni suggeriscono un sistema risarcitorio improntato ad equità, rimettendosi completamente alla discrezionalità del giudice ma rischiando, al contempo, che si creino dei veri e propri arbitrii nella determinazione del risarcimento.

Fonti normative

Codice penale: art 612bis c.p.

Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: codice delle assicurazioni

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