Cos'è e come funziona il diritto di recesso nelle assicurazioni

Esistono assicurazioni obbligatorie, come la RCA, e altre che si stipulano per sentirsi più tranquilli e per tutelare la propria persona e i propri cari dai vari imprevisti che possono accadere. “Assicurare” ha la stessa etimologia di “sicuro”, ed infatti avere un'assicurazione significa spendere una determinata somma di denaro per evitare, in caso di problemi, di doverne pagare di più per risarcimenti, cure mediche o riparazioni. C’è chi assicura anche i propri animali, sia per pagare il veterinario che per far fronte a danni da essi causati.

Cosa succede però se, dopo aver stipulato una polizza, ci si accorge che non era quella giusta o che non si desidera più beneficiarne? Vediamolo insieme.

Definizione del diritto di recesso

Il diritto di recesso, secondo l’art. 1373 c.c., è la facoltà di uno o entrambi i contraenti di interrompere unilateralmente il contratto, per espressa previsione di legge o contrattuale. Nei contratti a esecuzione istantanea, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

Diverso è invece il caso dei contratti a esecuzione continuata o periodica, in cui il recesso può essere esercitato anche quando il contratto ha già avuto esecuzione, ma, in questo caso, generalmente non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Se le parti hanno stabilito un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando tale prestazione è stata corrisposta. L’articolo fa salvo in ogni caso il patto contrario. Il diritto di recesso si differenza dalla risoluzione, che avviene quando il sinallagma contrattuale viene alterato, e dalla rescissione, che scioglie un contratto in partenza iniquo.

Mentre la risoluzione e la rescissione hanno effetti retroattivi (quindi le prestazioni vengono restituite ed è come se il contratto non fosse mai esistito), tendenzialmente il recesso fa venire meno gli effetti del contratto dal momento in cui è esercitato. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.), agli artt. 52 e seguenti, prevede una particolare forma di diritto di recesso, detta anche “diritto di ripensamento”. Secondo questa fonte, il consumatore, nel caso di contratto concluso “a distanza", dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali, senza dover indicare il motivo e senza dover dare alcun preavviso.

Ci sono comunque alcune tipologie di contratto di vendita per cui il diritto di recesso è escluso, così come, se si tratta di un bene, questo diritto non può essere esercitato nel caso in cui il bene sia stato usato o danneggiato.

A differenza dal citato articolo del Codice Civile, che regola il diritto di recesso potenzialmente per entrambe le parti contraenti e che inserisce anche la facoltà di non avvalersene, le disposizioni del Codice del Consumo sono rivolte esclusivamente al consumatore, ritenuto la parte debole del contratto, e non possono essere derogabili in senso più pregiudizievole per il consumatore stesso. Il Codice del Consumo prevede anche un obbligo informativo: infatti, all’art. 49, stabilisce che il venditore debba informare il consumatore che acquista a distanza circa l’esistenza del diritto di recesso.

Il diritto di recesso nelle assicurazioni: normativa di riferimento

Il Codice Civile, all’art. 1882, definisce l’assicurazione come “il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Si tratta di un contratto aleatorio, perché la prestazione assicurativa è solamente eventuale. Questo Capo del Codice Civile, il XX, nel quale si disciplinano i contratti assicurativi, comprende alcuni articoli relativi al diritto di recesso, che vanno tenuti in considerazione insieme a quelli del citato Codice del Consumo.

A queste norme si vanno ad aggiungere le disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, approvato con il D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209, il quale ha subito negli anni diverse modifiche (la più recente con la Legge 5 agosto 2022, n. 118).

Cosa prevede il diritto di recesso nelle assicurazioni

Il Codice Civile, come accennato, dedica una serie di articoli al diritto di recesso nel contratto di assicurazione. In particolare, il diritto di recesso è collegato alle seguenti tematiche:

  • dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente senza dolo o colpa grave (art. 1893);
  • comunicazione, in seguito alla conclusione del contratto, da parte del contraente, di mutamenti che producono una diminuzione del rischio tali che, se fossero stati conosciuti al momento della conclusione del contratto, avrebbero portato alla stipulazione di un premio minore da parte dell’assicuratore (art. 1897);
  • mutamenti che aggravano il rischio del contraente (art. 1898);
  • alienazione delle cose assicurate (art. 1918).

Naturalmente, in tutti questi casi, il recesso è previsto per entrambe le parti ed in presenza delle specifiche motivazioni sopra esposte, mentre ci sono situazioni nelle quali è possibile che il recesso sia ammesso per il contraente anche prescindendo da un motivo.

Ad esempio, secondo l’art. 1899 c.c., se il contratto di assicurazione è di durata che supera il quinquennio ed è stato stipulato da oltre cinque anni, l’assicurato ha facoltà di recedere con preavviso di sessanta giorni e con effetto del recesso dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Questa disposizione non si applica alle assicurazioni sulla vita. Alla disciplina codicistica e del Codice del Consumo si affianca la citata legge speciale del Codice delle Assicurazioni Private che, all’art. 172, disciplina con chiarezza un’altra fattispecie di diritto di recesso. Infatti, in caso di variazioni tariffarie ー escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie ー superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione entro il giorno di scadenza del contratto.

In tal caso, non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, c.c, ovvero il fatto che, in caso di mancato pagamento dei premi successivi al primo, l'assicurazione produca effetto per i 15 giorni seguenti. Tali disposizioni sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.

Come funziona il diritto di recesso nelle diverse tipologie di assicurazione

Per quanto riguarda l’acquisto di una polizza RCA, una polizza di responsabilità civile o per assicurare la propria casa, analogamente a tutti gli altri contratti di acquisto di beni o servizi, secondo il citato art. 52 del Codice del Consumo, vi è la possibilità di esercitare il diritto di recesso solo se il contratto è stipulato online o telefonicamente, quindi non direttamente in Agenzia, nel termine dei quattordici giorni dalla conclusione dello stesso.

Relativamente alle polizze vita, che prevedono per il beneficiario, a fronte del versamento di un premio a favore della Compagnia di Assicurazione, un capitale o una rendita al verificarsi di un evento legato alla vita dell'assicurato (come morte o invalidità), nel caso in cui le polizze stesse abbiano durata superiore ai sei mesi, oppure relativamente a operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali, se il contratto è stato concluso a distanza, l’art. 177 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che il contraente possa recedere entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia è tenuta a rimborsare al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della somma relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Per quanto riguarda invece le polizze brevi, come la polizza stipulata per la copertura di un viaggio, queste non prevedono diritto di recesso.

Consigli utili per esercitare il diritto di recesso

Il diritto di recesso si esercita con l’atto di recesso, che è una manifestazione unilaterale di volontà, generalmente con effetto ex nunc. Innanzitutto è importante conoscere il termine per esercitare il recesso e rispettarlo, in quanto, una volta trascorso, se non si adempie la propria prestazione, sarà probabilmente necessario risarcire la controparte per il danno arrecato e le mancate occasioni di guadagno. In secondo luogo, il diritto di recesso, per essere valido, deve essere presentato nella forma prevista contrattualmente.

La presunzione dell’art. 1352 c.c. è applicabile anche all’atto di recesso, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18414, depositata il 9 luglio 2019. Questo significa che, se le parti hanno convenuto per iscritto di concludere un contratto secondo una determinata forma, si presume che quella stessa forma sia stata da loro prescelta anche per la validità del contratto stesso. Il contratto di assicurazione è soggetto al regime della forma scritta ad probationem. La comunicazione dell’intenzione di recedere andrà dunque inoltrata per iscritto alla Compagnia Assicuratrice. Si consiglia di inviare la stessa in modalità tracciabile, tramite Raccomandata AR oppure con una PEC agli indirizzi indicati sul contratto stesso o sul sito web dell’assicurazione.

L'articolo 54 del Codice del Consumo prevede per il ripensamento l’utilizzo di un apposito modulo (contenuto nell’allegato I, parte B), oppure la facoltà di presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto. In alternativa, la Compagnia può inserire sul proprio sito la possibilità di compilare in forma elettronica e inviare il modulo citato, o una qualsiasi altra dichiarazione, comunicando poi tempestivamente al cliente la conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recesso incombe comunque sul consumatore.

Cosa fare dopo aver esercitato il diritto di recesso

Come già osservato, l’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti di eseguire il contratto. Generalmente, il contratto perde i suoi effetti a partire da quel momento. Tuttavia, data l’autonomia contrattuale delle parti, queste possono prevedere un accordo differente e ammettere effetti retroattivi.

La Compagnia di Assicurazione, a seguito dell'atto di recesso, rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informata della decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il rimborso viene effettuato utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo che il consumatore stesso abbia espressamente indicato altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo in conseguenza del rimborso.

Il rimborso erogato non sarà comunque necessariamente uguale alla somma spesa poiché la Compagnia Assicuratrice può trattenere l’imposta sostitutiva dell’IVA (variabile di solito dal 9 al 16% del premio), il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5% del premio) e la quota relativa al tempo di copertura di cui ha usufruito il contraente, se il diritto di ripensamento è stato esercitato dopo la data di decorrenza del contratto.

Qualora la Compagnia Assicuratrice dovesse ostacolare il corretto esercizio del diritto di recesso o non dovesse procedere con il rimborso della somma pagata, potrà essere soggetta ad una sanzione amministrativa da 5.000,00 a 50.000,00 Euro, importo che può essere raddoppiato in caso di aggravanti.

Conclusioni

Scegliere la propria polizza con attenzione, dopo un’attenta ricerca e un vaglio completo delle coperture e dei premi corrisposti, può ridurre sensibilmente la probabilità di far ricorso al diritto di recesso. Meglio perdere un po’ di tempo prima di decidere che dover poi mettere in atto procedure comunque penalizzanti, in quanto, come anticipato, alcuni costi non potranno essere rimborsati.

Alcune persone scelgono di concludere il contratto di polizza online o al telefono, dato che oggi ci sono varie opzioni disponibili, anche competitive a livello di prezzi e coperture garantite Dunque, nel caso in cui ci si fosse accorti dopo l’acquisto di una polizza online o telefonica di non essersi affidati alla Compagnia giusta, bisogna ricordare che il diritto di recesso entro quattordici giorni è una possibilità offerta al consumatore.

Per poter dimostrare di aver inoltrato il modulo di recesso nei termini, si consiglia sempre di tenere una ricevuta, o cartacea della Raccomandata AR o elettronica, della PEC o del modulo online, da mostrare in caso di controversia. Qualora la Compagnia non l’avesse fornita, è buona norma contattarla e farsela tempestivamente inviare.

Nel caso in cui la Compagnia non ottemperasse ai suoi obblighi sulla base di tutte le normative citate, oppure lasciasse scadere il termine per esercitare il diritto di recesso affermando di non aver ricevuto in tempo la lettera, è opportuno rivolgersi a un Avvocato esperto in materia, che possa supportare nell’esercizio dei propri diritti ed eventualmente, in caso di inadempienze, seguire l’iter per ottenere anche un risarcimento dei danni subiti.