Contestazione fornitura servizio gas condominio

All’interno di un condominio le forniture di gas sono relative, di regola, a quelle della caldaia centralizzata per il riscaldamento negli appartamenti.

Si suole distinguere a tal proposito il riscaldamento autonomo da quello centralizzato. Il primo, come ci suggerisce il termine stesso, consente di gestirlo in via autonoma, quanto all’accensione e al suo spegnimento, ottenendo in tal modo, sicuramente, un risparmio determinato dal tipo di uso che se ne fa.

Quello centralizzato, invece, viene gestito dal Condominio in comune, quanto alle fasce orario di uso, la determinazione delle quote di ciascun condomino ecc. Vediamo di seguito di cosa accade quando la bolletta di gas condominiale risulti piuttosto corposa…

Identificazione dei problemi nel servizio gas condominiale

All’interno di un condominio le forniture di gas sono relative, di regola, a quelle del riscaldamento negli appartamenti. Occorre distinguere tra: il riscaldamento autonomo e quello centralizzato. Il primo, come ci suggerisce il termine stesso, consente di gestirlo in via autonoma, quanto all’accensione e al suo spegnimento, ottenendo in tal modo, sicuramente, un risparmio determinato dal tipo di uso che se ne fa e del fatto di avere sotto controllo i consumi in base all’uso.

Il riscaldamento centralizzato in condominio prevede, invece, l’installazione di una caldaia unica per tutti i condomini. Queste sono munite di valvole di contabilizzazione del calore, attraverso le quali si può risalire al consumo di ogni singola unità immobiliare. Questo tipo di riscaldamento tende a ridistribuire in modo, più o meno, equo la ripartizione dei costi relativi all’utenza ed alla fornitura di gas. Questo sistema permette di dividere la spesa energetica tra i condomini in modo equo e conforme ai consumi di ognuno.

Ogni condomino può regolare l’accensione all’interno del proprio appartamento e gestire i consumi, ma è chiaro che con un riscaldamento autonomo le spese potranno essere quasi pari a zero se si decidesse, in autonomia, di non usare la caldaia, a patto ovviamente di resistere al gelo e al freddo, e di farsi docce ghiacciate durante l’inverno.

Gli orari di accensione sono indicati nel regolamento di condominio, mentre è l’assemblea dei condomini a decidere le fasce orario di accensione del riscaldamento, ma pur sempre nel rispetto delle fasce orarie indicate nel regolamento suddetto. È possibile ottenere il distacco dal riscaldamento centralizzato, ma solo in presenza di date condizioni, ossia: il consenso di tutti i condomini proprietari (Cass. Civ. n.13718/2012); di non danneggiare l’equilibrio termico dell’intero condominio; di non provocare danni agli altri condomini e che non venga danneggiato il funzionamento dell’impianto centralizzato.

Interruzioni nella fornitura di gas

All’interno di un condominio le interruzioni di gas possono essere collegate a due fattori. Il primo, inerente al mancato pagamento delle utenze; il secondo relativo a problemi tecnici della caldaia o disservizi della compagnia fornitrice. Il primo caso, certamente, rappresenta uno dei principali motivi di discussione e contrasto tra condomini, poiché collegato al pagamento delle quote condominiali.

Il rischio, difatti, a carico di chi si trovi in regola nei pagamenti delle quote, è che possa vedersi costretto a subire una limitazione nei propri diritti a causa di chi non paghi, o comunque essere soggetto ad una sorta di disparità di trattamento. Pensate al distacco della luce nelle scale inerenti alle parti comuni dell’edificio, e il fastidio che provoca a coloro che hanno pagato regolarmente per avere l’illuminazione. Evidentemente, è chiaro che i più si lamentino.

Lo stesso può dirsi, nella fattispecie, per l’interruzione della fornitura di gas. A questo punto, è opportuno occuparci di una distinzione tra tipologie di servizi all’interno di un condominio, anche se si tratta di percorrere una strada abbastanza sconnessa, derivante dalle pronunce giurisprudenziale che non sembrano osservare un sentiero comune. Parliamo della fondamentale distinzione tra servizi non essenziali e quelli essenziali.

Mentre in quelli non essenziali è consentito privarne il singolo condomino moroso, perché, per l’appunto, ritenuto non essenziale, e dunque si evita di incidere in tal modo sugli altri condomini; nella seconda categoria rientrano quei servizi che non consentono il distacco perché ritenuti essenziali per tutti i condomini, morosi compresi. Ciò significa che, interrompere uno di tali servizi andrebbe a comprimere particolari diritti e bisogni di ogni condomino, moroso o non moroso che sia.

Infatti, è pur vero che, il legislatore mette a disposizione uno strumento interessante per il condominio, e cioè si consente all’amministratore di sospendere, anche senza preventiva autorizzazione dei condomini in assemblea, il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, in caso di mora protratta per 6 mesi, ex art. 63, co. 3, disp.att.cc. Il problema in concreto, tuttavia, è proprio quello di individuare quali siano tali servizi suscettibili di godimento separato, e cosa si intenda esattamente per separato godimento. Dunque, non resta che affidarsi alla solita dicotomia tra servizi essenziali e non.

Ma è proprio in relazione a tali servizi che insistono i maggiori contrasti in giurisprudenza, non riuscendo ad individuare un comune denominatore. Per cui, alcune pronunce propendono per il distacco o interruzione, come ad esempio proprio per il caso di morosità nel pagamento di quote di gas per il riscaldamento, senza alcuna pietà, altre invece “buoniste”, mettono per così dire in salvo il peccatore di turno. A questo punto non resta che affidarci al giudice di turno chiamato a decidere il caso concreto.

Manutenzione e sicurezza del gas

Per garantire l’efficienza, la funzionalità e, soprattutto, la sicurezza dell’impianto centralizzato di riscaldamento del condominio (ma anche per quello autonomo), la manutenzione ordinaria dell'impianto stesso è obbligatoria per legge.

Di regola, è opportuno procedere alla manutenzione prima del periodo invernale, quando il freddo si fa intenso, onde evitare problemi nel momento del maggior bisogno, e dunque durante la stagione primaverile o nel periodo di settembre. All'amministratore del condominio spettano le incombenze relative, quali la nomina del tecnico che procederà alle operazioni di verifica e assistenza (pulizia caldaia, verifica dell’impianto termico, funzionalità ecc.).

Quanto ai controlli periodici, di norma si procede con la verifica annuale, l’analisi dei fumi deve effettuarsi obbligatoriamente una volta ogni due anni. I dati devono essere obbligatoriamente annotati nel Libretto di Impianto o Centrale. La caldaia deve essere sostituita se entro 300 giorni dalla verifica non ottiene il rendimento minimo previsto ex D.Lgs 192/2005. La regolare manutenzione, pertanto, è un’attività fondamentale per garantire la sicurezza e l’efficienza dell’impianto centralizzato all’interno di un condominio.

Manutenzione inadeguata o ritardi nei lavori

Il controllo della caldaia come detto, è in primis una questione di sicurezza, sia che si tratti di caldaia personale, e sia che si tratti di quella centralizzata nei condomini. Una caldaia non regolarmente assistita, difatti, comporta malfunzionamenti, soprattutto se in là con gli anni. Inoltre un impianto che non funziona come dovrebbe, comporta un dispendio di costi in bolletta, poiché i consumi sono maggiori, oltre al rischio di maggior inquinamento. Pertanto è necessario procedere al controllo periodico per garantire l’efficienza dell’impianto.

La periodicità dei controlli non necessariamente è annuale, e di solito varia in base al tipo di caldaia, non essendo stabilito nulla di specifico dalla legge. La cadenza dei controlli dipende dalla potenza e dall’intensità dell’uso dell’impianto.

Tuttavia, nella prassi, e per ragioni di sicurezza, il controllo viene fatto annualmente. L’esito della revisione sarà riportato dal tecnico sul libretto di impianto. La carenza assoluta di verifiche e revisioni periodiche ovviamente comporterà una inadeguata regolare manutenzione, con il rischio di malfunzionamenti e, nella peggiore delle ipotesi, danni alla sicurezza e incolumità delle persone. Il controllo dei fumi, invece, ha una cadenza prefissata dalla legge in base alla tipologia di impianto e di combustibile utilizzato, ovverosia:

1) le caldaie con potenza tra 10 e 100 Kw che funzionano con combustibile liquido o solido, il controllo va fatto ogni 2 anni;

2) le caldaie con potenza tra 10 e 100 Kw che funzionano a metano o GPL, il controllo va fatto ogni 4 anni;

3) le caldaie con potenza superiore a 100 Kw che funzionano con combustibile liquido o solido, il controllo va fatto ogni anno;

4) le caldaie con potenza superiore a 100 Kw che funzionano a metano o GPL, il controllo va fatto ogni 2 anni

Pertanto, all’interno dei condomini sarà bene che l’amministratore proceda ai regolari controlli onde evitare responsabilità civili e penali.

Tariffe eccessive o errate

I motivi per cui le bollette di fornitura del gas possono essere errate o considerate tali sono vari. Tra i principali motivi troviamo:

1) importo eccessivo rispetto alla media ordinaria e non corrispondente ai consumi effettivi;

2) le singole voci della bolletta sono troppo vaghe e poco chiare;

3) Addebito di servizi aggiuntivi e non richiesti.;

4) richiesta di pagamento bolletta già saldata. In tutte queste ipotesi, o per qualsiasi altro motivo per cui riteniamo le bollette errate, il primo passo, prima di rivolgerci al nostro caro avvocato, ben può essere quella di presentare un reclamo diciamo interno, ossia presso lo stesso fornitore.

Ce ne occuperemo di persona, se trattasi di caldaia autonoma, l’amministratore, se trattasi di impianto centralizzato, quando la contestazione, ovviamente, è comune a tutti i condomini. Il reclamo è una procedura che si svolge e si presenta, di regola, attraverso il sito internet della compagnia di turno ovvero telefonicamente; in quest’ultimo caso, l’operatore dovrà registrare e protocollare la richiesta di reclamo.

La possibilità di contestare la bolletta luce e gas ricevuta è un importante strumento a garanzia del “consumatore” e che i fornitori sono tenuti a garantire. Sotto questo aspetto anche il Condominio, nella sua collettività, si presenta come consumatore: “il condominio, pur non essendo una persona giuridica in senso stretto, può in ogni caso essere considerato un soggetto giuridico autonomo, con la conseguenza che ad esso saranno applicabili le norme a tutela dei consumatori quando stipula un contratto con un'impresa” (Corte d’Appello di Milano n.231/2022)

Qualora il reclamo non sortirà l’effetto sperato, sarà opportuno affidare la questione nelle mani di un avvocato, il quale verificherà l’esistenza dei presupposti e il fondamento giuridico per l’azione a tutela del consumatore.

Inviare una comunicazione formale di contestazione

Quando vogliamo contestare il contenuto di una bolletta, per le ragioni indicate nel paragrafo precedente, possiamo farlo in modo informale o formale. Nel primo caso, procederemo ad esporre le nostre doglianze attraverso una comunicazione telefonica, contattando il servizio clienti al numero telefonico reperibile dalla fattura, dal sito della compagnia o altrimenti da internet. Anche con questa modalità, a ben vedere, daremo vita ad una contestazione formale, poiché l’operatore di turno dovrà registrare la segnalazione protocollando la pratica di reclamo a mezzo telefono.

Tuttavia, se vogliamo avere qualcosa di concreto che attesti, documenti alla mano, la contestazione formale, allora invieremo un reclamo. Per il reclamo spesso le compagnie di fornitura del gas prevedono la compilazione di moduli editabili all’interno di sezioni dedicate alle contestazioni oppure con moduli stampabili da compilare a penna. In entrambi i casi indirizzabili a mezzo mail o pec. In alternativa alle due ipotesi suddette è possibile redigere in proprio la contestazione, da inoltrare con raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Nella contestazione fai da te occorrerà indicare: il mittente/reclamante; il destinatario, che sarà la sede del fornitore ricavabile dalla fattura, o dal sito o dalle condizioni generali di contratto; l’oggetto della contestazione, indicando il numero di utenza; il contenuto della comunicazione, laddove si precisano le ragioni di fatto alla base del reclamo; chiude la lettera, il luogo, la data e la sottoscrizione.

Assistenza legale e consulenza

Quando per motivi vari riteniamo di non volerci occupare in prima persona della contestazione formale di una bolletta ovvero altri disservizi del fornitore di gas, oppure quando i primi tentativi personali (o quelli dell’amministratore) non sortiscono effetti, possiamo rivolgerci sempre al nostro buon caro avvocato affinché se ne prenda cura in prima persona.

In entrambi i casi l’avvocato provvederà ad inoltrare una propria diffida e in seguito, o in aggiunta, e prima di avviare una causa, avviare un tentativo di conciliazione innanzi l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Il Servizio Conciliazione dell'Autorità è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l'operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo.

Dinanzi al Servizio Conciliazione è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione, essendo lo stesso necessario per l'accesso alla giustizia ordinaria, ossia tentare di risolvere bonariamente la controversia prima di andare in giudizio, così come previsto dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione - TICO), che attua l'articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e l'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. Se nemmeno questo strumento consente di risolvere il problema, non resta che affidarsi al giudice. In tale sede si potrà presentare anche domanda di risarcimento danni, qualora di dimostri che si sia subito un danno emergente e/o lucro cessante a causa del disservizio.

Conclusioni

Nelle ipotesi di possesso di caldaie autonome, quando riceviamo la bolletta di fornitura del gas è bene controllare le voci di spesa, soprattutto se l’importo appare superiore alla media di consumo, onde poter immediatamente procedere con un reclamo. All’interno dei condomini, sarà cura dell’amministratore verificare la correttezza delle fatture di pagamento del gas e procedere alle eventuali contestazioni del caso.

Avvocato Marco Mosca

Marco Mosca

Sono l'Avv. Marco Mosca ed opero da 12 anni nel campo giuridico. Ho maturato una significativa esperienza in molti settori del diritto, in particolare nell'ambito della materia societaria e di tutto ciò che ad essa è collegato. Pertan ...