Comunione dei Beni: Regole di Base

Scopri tutto sulla comunione dei beni in Italia: definizione, beni inclusi ed esclusi, gestione dei patrimoni e conti correnti, scioglimento, vantaggi e svantaggi, modifica del regime patrimoniale e risposte alle domande più comuni per coniugi e futuri sposi.

Quando due persone contraggono matrimonio intraprendono una comunione di vita devono regolamentare anche tutta una serie di aspetti complementari, quali ad esempio quello relativo al regime patrimoniale applicabile durante lo sviluppo fisiologico del rapporto.

Con la presente trattazione ci si propone di fornire un quadro complessivo della materia al lettore, in modo da consentirgli di valutare, innanzitutto, quali sono i regimi patrimoniali per i quali gli sposi possono optare, salvo poi focalizzare l’attenzione sulla comunione dei beni.

Si vedrà, in particolare, in quali casi sia applicabile il regime patrimoniale da ultimo citato, quale sia l’articolato normativo di riferimento, quali siano i beni che rientrano automaticamente in comunione tra i coniugi e quali siano, al contrario, quelli che ne risultano sottratti, come debbano essere gestiti e amministrati i beni che ricadono in comunione, in quali caso e come si verifichi lo scioglimento della comunione, quali siano i pro e i contro della scelta della comunione, in quali casi e in che modo possa essere modificato il regime patrimoniale prescelto e come si estrinsechi il tema della comunione in relazione a beni particolari e conti correnti.

Per concludere si cercherà di rispondere ai quesiti più comuni in materia di comunione dei beni.


Cos'è la Comunione dei Beni?

  • Definizione del regime patrimoniale

Per meglio comprendere la tematica relativa alla comunione dei beni è necessario prendere le mosse dal concetto di regime patrimoniale della famiglia, definibile alla stregua del novero di regole disciplinanti la gestione dei beni di titolarità di una coppia sposata.

In Italia esistono due figure fondamentali di regime patrimoniale e che sono identificate nelle seguenti:

-   comunione legale dei beni, in virtù della quale tutti i beni acquistati anche da uno solo dei coniugi in costanza di matrimonio diventano di proprietà comune al 50%, eccezion fatta per i beni di tipo personale e di quelli oggetto di acquisto prima del matrimonio;

-   separazione dei beni, secondo la quale anche i beni acquistati nel corso del matrimonio rimangono, comunque, nella piena proprietà del coniuge che li ha acquistati. 

  • Applicazione automatica se non diversamente stabilito

L’ordinamento giuridico italiano prevede che, in assenza di apposite pattuizioni in proposito raggiunte e previste dai coniugi alla regolamentazione del regime patrimoniale della coppia, la regola generale applicabile è quella della comunione legale dei beni. Si tratta, quindi, di regola di generale applicazione e applicabile in via residuale ove non diversamente prevista.

Al contrario, per potersi ritenere applicabile il regime patrimoniale della separazione dei beni è necessario che i coniugi la scelgano espressamente al momento del matrimonio, facendola iscrivere negli appositi registri, ovvero in un qualsiasi momento successivo. In tale ultimo caso è necessario che si proceda mediante atto notarile.

  • Riferimenti normativi (artt. 159 e seguenti c.c.)​

Per avere un quadro di riferimento complessivo dell’argomento è necessario tenere in debita considerazione il quadro normativo, che annovera gli articoli 159 e seguenti del codice civile, che disciplinano tutti gli aspetti relativi al regime patrimoniale della famiglia, ivi compresa la possibilità per i coniugi di concludere mediante atto pubblico a pena di nullità convenzioni matrimoniali, accordo con il quale i coniugi fissano un regime in tutto o in parte diverso dalla comunione.


Beni Inclusi nella Comunione

  • Acquisti compiuti durante il matrimonio

Per consentire di valutare debitamente le diverse opzioni in tema di regime patrimoniale tra coniugi si rammenta, innanzitutto, che tra i beni che ricadono in comunione vi sono tutti quelli che formano oggetto di acquisto nel corso della vita matrimoniale.

Ciò sia che l’acquisto sia effettuato dai coniugi congiuntamente sia che esso sia stato effettuato anche da uno solo di essi. Anche in tale ultimo caso, fatte salve le eccezioni di cui si dirà infra, il bene che sia stato acquistato dalla moglie o dal marito in assenza dell’altro ricadono in automatico in comunione, anche se non sia stati preventivamente richiesti il parere o l’autorizzazione da parte del coniuge.

Quella appena delineata non è, tuttavia, l’unica categoria di beni che cade automaticamente in comunione ai sensi del codice civile italiano.

  • Aziende gestite da entrambi i coniugi

La seconda categoria di beni che ricadono in comunione è rappresentata da quella avente ad oggetto le aziende gestite da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

Requisito fondamentale affinché ciò si realizza è identificato nella costituzione dell’azienda dopo la celebrazione del matrimonio.

Diverso è il caso in cui la costituzione sia avvenuta al di fuori della fase fisiologica dello sviluppo della vita patrimoniale.

In proposito, l’ordinamento giuridico sancisce il principio in virtù del quale se l’azienda sia costituita da uno dei coniugi in una fase anteriore rispetto alla celebrazione delle nozze, ma sia gestita da entrambi, ricadono in comunione solo ed esclusivamente gli utili e gli incrementi derivanti dall’effettivo esercizio dell’azienda stessa.

  • Frutti dei beni propri non consumati al momento dello scioglimento​

Ancora divengono di proprietà comune tutti i frutti ricavati dai beni di proprietà dei singoli coniugi e che risultino essere stati percepiti ma non ancora consumati al momento dello scioglimento della comunione. Tale ultimo evento si verifica in caso di separazione, divorzio, annullamento, morte del coniuge, nonché per scelta volontaria dei coniugi esternata mediante la conclusione di una convenzione che la stabilisce espressamente.

Alle cause appena descritte devono essere aggiunte le ipotesi in cui sia dichiarato il fallimento del coniuge ovvero in cui venga dichiarata, sussistendone i presupposti previsti e delineati dal codice civile agli articoli 50 e 58, l’assenza o la morte presunta di uno di essi.


Beni Esclusi dalla Comunione

Nel paragrafo precedente si sono passati in disamina i beni che ricadono in maniera automatica in regime di comunione al momento della celebrazione del matrimonio.

Esistono, al contrario, beni che sono esclusi dalla comunione tra coniugi.

In questo paragrafo si passeranno in rassegna le categorie di beni esclusi dalla comunione.

 

  • Beni posseduti prima del matrimonio

Il codice civile esclude, innanzitutto, dal regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi i beni che ciascuno di essi abbia posseduto prima della celebrazione del matrimonio ovvero sui quali essi abbiano vantato un diritto reale di godimento.

La previsione in esame è considerata univocamente come tassativa, ossia non suscettibile di includere beni diversi rispetto a quelli descritti.

Tuttavia, è concordemente ritenuta estensibile in considerazione di una valutazione di ordine temporale, nel senso che sono esclusi tutti quei beni il cui acquisto, avvenuto ante celebrazione del matrimonio, non hanno richiesto lo sforzo, il sacrificio, l’impiego di risorse di stampo economico comune.

  • Beni ricevuti per donazione o successione

I beni posseduti prima del matrimonio non sono gli unici a non ricadere nel regime patrimoniale della comunione.

Ad essi si affiancano anche i beni ricevuti dal singolo coniuge per donazione o successione.

Occorre in proposito specificare che il concetto di donazione deve essere inteso in senso ampio e in tutte le sue forme possibili e, quindi, ricomprende le donazioni remuneratorie, le donazioni modali, le donazioni obnuziali, le donazioni a soggetti non ancora in vita (i.e. effettuate in favore dei figli di un soggetto determinato anche se non ancora concepiti), le donazioni di modico valore, oltre, infine, le donazioni cosiddette indirette.

  • Beni di uso strettamente personale e strumentali all'esercizio della professione

Infine, tra i beni che sono esclusi dalla ricaduta in comunione sono annoverati anche i beni di uso strettamente personale e rispettivi accessori. In tal caso, occorre avere riguardo all’utilizzo concreto che del bene faccia il coniuge.

Devono aggiungersi tutti quei beni che sono destinati all’esercizio della professione da parte del coniuge (marito o moglie che sia). Anche in questo caso occorre aver riguardo nella valutazione al criterio della destinazione concreta del bene allo svolgimento della professione. Sono esclusi a tale categoria di beni, in ogni caso, tutti quelli che sono destinati all’esercizio e alla conduzione dell’azienda ricompresa nella comunione.


Gestione e Amministrazione dei Beni Comuni

  • Atti di ordinaria amministrazione: compiuti disgiuntamente

Per quanto attiene alla gestione e amministrazione dei beni comuni ai due coniugi l’ordinamento giuridico italiano prevede regole diverse a seconda che si tratti di atti di ordinaria amministrazione ovvero di atti di straordinaria amministrazione.

Occorre, in proposito, premettere che sono considerati atti di ordinaria amministrazione tutti quelli che attengono alla gestione quotidiana del patrimonio familiare e che sono per loro natura volti alla conservazione, manutenzione e resa di frutti dello stesso, senza che ciò possa comportarne una sostanziale modificazione della consistenza. Si può fare l’esempio classico del pagamento delle utenze relative alle forniture attive presso l’abitazione domestica.

Ebbene, in questo caso, la regola generale vigente è quella in virtù della quale tutti gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente e, quindi, senza che sia necessario ottenere il preventivo consenso dell’altro.

  • Atti di straordinaria amministrazione: necessaria la congiunta volontà

Agli atti di ordinaria amministrazione si contrappongono, tanto da un punto di vista concettuale quanto in punto di disciplina, gli atti di straordinaria amministrazione.

Questi ultimi sono definibili quali quegli atti che comportano una modificazione o un’alterazione del patrimonio in misura significativa.

L’esempio classico è quello della vendita o dell’acquisto di beni immobili, che – per sua natura – implica un importante trasferimento di denaro e/o la disposizione di un bene di notevole valore.

In questo caso, la rilevanza della disposizione patrimoniale è tale che non è possibile prescindere dal consenso dell’altro coniuge e, addirittura, qualora questi sia persona assoggettata ad interdizione o amministrazione di sostegno e, quindi, incapace, si rendono necessarie anche le autorizzazioni del Giudice Tutelare o del Tribunale.

  • Conseguenze degli atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge​ Italia

Quanto alle conseguenze applicabili alle ipotesi in cui il coniuge in regime di comunione patrimoniale compia atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro.

Viene, in questo caso, fatta applicazione dell’articolo 184 del codice civile, a norma del quale se tali atti non sono successivamente convalidati dall’altro coniuge sono ritenuti annullabili qualora abbiano ad oggetto di beni immobili o mobili registrati, mediante azione proposta ad hoc.

Il coniuge il cui consenso era stato ignorato può esercitare l’azione di annullamento entro un anno dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell’atto di disposizione patrimoniale, ma, comunque, entro un anno dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione se non vi è stata trascrizione.

Se oggetto della disposizione patrimoniale siano stati beni mobili non registrati il coniuge è tenuto, su richiesta dell’altro, a ricostituire la consistenza della comunione nello stato originario o, se impossibile, a pagarne l’equivalente.


Scioglimento della Comunione dei Beni

  • Cause di scioglimento: morte, separazione, divorzio, cambiamento del regime patrimoniale

La legge italiana contempla e disciplina una serie di ipotesi in cui si verifica lo scioglimento della comunione dei beni instaurata tra i coniugi.

Come può sembrare intuitivo la prima situazione dalla quale deriva lo scioglimento è rappresentata dalla morte di uno dei coniugi, evento di tipo naturalistico che fa venir meno in radice il vincolo giuridico che giustifica la permanenza del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Altra situazione che comporta di diritto lo scioglimento della comunione dei beni è quella in cui i coniugi decidano in maniera libera e deliberatamente di porre fine alla propria vita in comune, proponendo ricorso all’autorità giudiziaria competente con la finalità di richiedere la separazione o il divorzio. Ciò sia che si tratti di separazione e divorzio richiesta congiuntamente sia che sia stata richiesta solo da uno dei due coniugi.

Infine, la comunione dei beni si scioglie e, in suo luogo, si instaura un regime di separazione dei beni o un regime per così dire “misto” come fissato mediante la previsione di una convenzione matrimoniale, in tutti i casi in cui tale mutamento consegua ad una manifestata volontà da parte dei coniugi in tal senso mediante atto registrato nell’apposito registro conservato in municipio.

  • Effetti dello scioglimento sulla divisione dei beni

Dallo scioglimento del regime di comunione dei beni tra coniugi derivano alcune sostanziali conseguenze, tra le quali, innanzitutto, si rammenta la circostanza che i beni acquistati in un momento successivo alla procedura di divisione restano di proprietà esclusiva di quello tra i coniugi che l’ha acquistato.

Inoltre, ciascun singolo coniuge riacquista la possibilità di gestire in piena e totale autonomia tutto il proprio patrimonio.

Ulteriore conseguenza dello scioglimento della comunione legale attiene alla circostanza che i beni comuni devono formare oggetto di divisione tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, salvo che essi non abbiano provveduto a diversamente concordare.

  • Procedura per la divisione dei beni comuni​

La procedura per la divisione dei beni comuni tra i coniugi può attuarsi fondamentalmente mediante il ricorso a due strade tra loro alternative:

- da un lato, la via consensuale: i coniugi possono trattare e addivenire ad un accordo avente ad oggetto la ripartizione dei beni originariamente di proprietà comune tra moglie e marito;

- dall’altro lato, è possibile seguire la via giudiziale, mediante il ricorso alla quale i coniugi promuovono un’azione davanti all’autorità giudiziaria competente per territorio affinché questa provveda ad effettuare una valutazione economica complessiva dei beni e ne determini la ripartizione in maniera equa tra i due.


Vantaggi e Svantaggi della Comunione dei Beni

  • Vantaggi: protezione economica, semplificazione nella gestione patrimoniale

La scelta del regime patrimoniale, quale che esso sia, porta con sé inevitabilmente una serie di vantaggi e, d’altro canto, di svantaggi.

Proprio per tale motivo è opportuno che ciascuna coppia, al momento della scelta del regime patrimoniale applicabile, abbia ben presente tanto gli uni quanto gli altri e che ponderi al meglio la propria scelta.

Soffermandoci, in questa sede, fondamentalmente sul regime patrimoniale della comunione dei beni, occorre considerare che i principali vantaggi sono rappresentati da una maggiore protezione economica nonché da una notevole semplificazione nella gestione dal punto di vista patrimoniale.

L’aspetto relativo alla maggiore protezione economica vuole rappresentare la maggiore tutela della posizione del soggetto economicamente più debole, dal momento che tutti i beni acquistati dal momento della scelta della comunione dei beni quale regime della famiglia diventano di proprietà comune e indivisa di entrambi i coniugi. La protezione si estende anche al caso di morte di uno dei due, dal momento che il 50% dei beni del defunto spetta di diritto al coniuge superstite.

D’altro canto, il ricorso alla comunione dei beni consente una notevole semplificazione nella gestione del patrimonio. Infatti, implica che ciascun coniuge può porre in essere atti di gestione in totale autonomia, senza necessariamente dover procedere a richiedere il preventivo consenso dell’altro.

  • Svantaggi: responsabilità condivisa per i debiti, complessità in caso di separazione​

Quanto agli svantaggi del regime primo tra tutti occorre tener presente che da essa discende automaticamente la responsabilità condivisa per tutti i debiti da chiunque contratti. Si tratta, quindi, dell’insorgenza di una responsabilità solidale, cui va incontro anche il coniuge che non abbia assunto il debito.

Inoltre, questioni di complessità possono insorgere al momento in cui i coniugi si separino, dovendo in proposito procedersi alla ripartizione dei beni che formano oggetto della comunione, operazione che può risultare particolarmente complicata quando i beni siano di numero elevato e di valori molto variabili.


Modifica del Regime Patrimoniale

  • Procedura per passare alla separazione dei beni

Come si è già avuto modo di anticipare nei paragrafi precedenti, la scelta del regime patrimoniale applicabile tra i coniugi non è irreversibile.

In qualsiasi momento, infatti, i coniugi possono, seguendo un iter specifico, procedere a modificare il regime patrimoniale prescelto.

Se, ad esempio, il regime originariamente applicato è stato quello della comunione legale la coppia può sempre chiedere che venga modificato e passare alla separazione dei beni.

La procedura per effettuare tale cambio richiede che vengano seguite alcune formalità, che si tenterà di riassumere brevemente nei prossimi paragrafi.

  • Necessità di atto pubblico davanti a un notaio

Occorre puntualizzare che per effettuare tale modifica è necessario procedere alla stipula di un atto pubblico notarile.

I coniugi non possono, quindi, farlo mediante semplice scrittura privata, ma devono rivolgersi ad un notaio.

Affinché l’atto pubblico notarile acquisti piena validità ed efficacia, tuttavia, occorre che la sua stipula avvenga alla presenza di due testimoni.

Una volta redatto l’atto, il notaio deve procedere a farlo annotare a margine dell’atto di matrimonio presso l’ufficio di Stato Civile del Comune del luogo in cui era avvenuta la celebrazione. Tale annotazione è necessaria al fine di rendere il regime patrimoniale prescelto opponibile erga omnes.

  • Effetti della modifica sul patrimonio coniugale​

Come intuibile la modifica del regime patrimoniale implica il cambio delle regole applicabili ai rapporti patrimoniali reciproci tra i coniugi.

In particolare, se vige la separazione patrimoniale l’acquisto compiuto da uno solo dei coniugi diventa di proprietà esclusiva dello stesso. Al contrario, solo se l’acquisto è effettuato in maniera congiunta il bene che ne ha formato oggetto appartiene a entrambi.

Con specifico riguardo ai beni che, prima del cambio di regime patrimoniale, appartenevano a entrambi i coniugi la regola è che essi restano, comunque, comuni, ma vengono sottoposti al regime di comunione ordinaria. Ne consegue che la quota di titolarità di uno dei coniugi è liberamente alienabile da esso.

Ulteriore implicazione del passaggio al regime di separazione è quello dell’applicazione della comunione “de residuo”, in virtù della quale alcuni beni sono destinati a ricadere in comunione solo nel momento dello scioglimento della comunione legale.


Comunione dei Beni e Conti Correnti

  • Gestione dei conti correnti intestati a uno o entrambi i coniugi

Ulteriore aspetto da passare in disamina attiene alla regolamentazione della gestione dei conti correnti.

In proposito, l’ordinamento italiano effettua una scelta affatto particolare, ritenendo di unificare in punto di disciplina i conti correnti intestati ad un solo coniuge a quelli che siano cointestati. In ogni caso, infatti, i conti correnti rientrano in comunione legale. Conseguentemente:

-   i fondi che li costituiscono sono tendenzialmente considerati comuni;

-   in caso di separazione personale tra i coniugi, con conseguente venir meno del regime di comunione dei beni, i conti correnti vengono ripartiti a metà, nonostante intestatario sia uno solo tra marito e moglie.

  • Inclusione del denaro nella comunione a seconda della provenienza

Sembra, comunque, opportuno specificare che, per quanto attiene al denaro, la relativa ricaduta in comunione dipende in una certa qual misura alla provenienza.

Se, infatti, la regola generale è che tutte le somme introitate durante il matrimonio ricadono in comunione, vi sono delle ipotesi che ne sono, tuttavia, escluse.

Si tratta di ipotesi specifiche aventi ad oggetto somme siano conseguenza di devoluzioni ereditarie, donazioni ricevute o proventi personali che risalgano ad una data antecedente al matrimonio. Esse sono destinate, per natura, ad essere suscettibili di essere considerate beni personali.
Ancora, le somme incassate per effetto dell’attività lavorativa comune o individuale sono destinate a cadere in comunione de residuo.

  • Implicazioni in caso di scioglimento della comunione​

Da quanto sopra delineato consegue che al momento dello scioglimento della comunione:

-   quale che sia il titolare del conto corrente le somme sullo stesso depositate debbono essere divise al 50%;

-       se, però, le somme ricevute in costanza di matrimonio siano conseguenza di devoluzione ereditaria o donazioni esse sono trattate alla stregua di beni personali, al pari dei proventi personali risalenti a data anteriore alla celebrazione del matrimonio;

-   infine, le somme che sono conseguenza di proventi incassati in conseguenza dello svolgimento dell’attività lavorativa ricadono nelle ipotesi di comunione de residuo.


FAQ - DOmande Frequenti sulla Comunione dei Beni

  1. È obbligatorio adottare la comunione dei beni al momento del matrimonio?

La risposta al quesito deve essere negativa.

L’ordinamento giuridico italiano prevede l’applicazione del regime della comunione dei beni al momento del matrimonio in via automatica e residuale, nel caso in cui i coniugi non optino espressamente per un regime patrimoniale in toto o in parte differente, scegliendo di optare per la separazione patrimoniale dei beni o per una convenzione matrimoniale.

  1. Come si possono distinguere i beni comuni da quelli personali?

Sono beni personali quelli posseduti prima del matrimonio, oltre a quelli ricevuti per donazione/successione, di uso strettamente personale, strumentali all’esercizio della professione (gestione delle aziende escluse) risarcimento dei danni, pensioni di tipo assistenziale o somme erogate per malattia, importi ricavati dalla vendita dichiarata all’atto di acquisto di beni di tipo personale.

Gli altri, in via residua, sono considerati beni comuni.

  1. Cosa succede ai beni comuni in caso di separazione o divorzio?

I beni oggetto di comunione tra coniugi in caso di separazione o divorzio devono formare oggetto di divisione. A tanto si procede, alternativamente, seguendo fondamentalmente due strade:

-   la via consensuale, mediante conclusione di un accordo tra moglie e marito;

-   la via giudiziale, demandando all’autorità giudiziaria il compito di valutare il valore economico complessivo ed effettuare una ripartizione equa.

  1. È possibile modificare il regime patrimoniale dopo il matrimonio?

Al quesito è possibile fornire risposta affermativa, nella misura in cui si deve considerare che l’ordinamento italiano consente ai coniugi di modificare in qualsiasi momento il regime patrimoniale per il quale hanno optato in sede di conclusione del matrimonio, dandone semplicemente atto mediante le forme richieste dalla legge (ad es. per la separazione patrimoniale dei beni è richiesto l’atto pubblico).

  1. Come vengono gestiti i debiti contratti da uno solo dei coniugi?

I debiti contratti da uno solo dei coniugi devono essere di norma onorati da chi li ha contratti.

Tuttavia, occorre tenere presente che se i coniugi avevano optato per il regime di comunione dei beni, esauriti i beni personali del debitore e qualora essi risultino insufficienti, i creditori possono rivalersi anche sui beni comuni nella misura della metà del valore.

 

Avvocato Chiara Biscella

Chiara Biscella

Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi dell'Insubria e il conseguimento del diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ho intrapreso, ment ...