Chi è responsabile per i danni subiti in autostrada?

Le autostrade sono affidate in gestione a società concessionarie. Tali enti hanno dunque l’obbligo di mantenere la strada in condizioni tali da garantire la massima sicurezza della viabilità.

1.Il responsabile per i danni cagionati da oggetti sulla carreggiata

Le autostrade italiane, per la maggior parte, sono gestite da enti concessionari e sono in maggioranza soggette al pagamento del pedaggio.

La rete autostradale è gestita o dall’ANAS SpA (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), avente come socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, o da società firmatarie di convenzioni con l’Anas stesso. Tra le varie società di gestione, spicca Autostrade per l’Italia SpA, società privata che amministra più chilometri di autostrade nel paese.

Il controllo sull’operato delle società concessionarie spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli enti gestori hanno diversi compiti, naturalmente una delle attività primarie è quella di garantire l’efficienza della rete autostradale.

Pertanto, eventuali sinistri dovuti ad una cattiva (o assente) manutenzione sono di responsabilità della società concessionaria. A meno che la stessa non riesca a dimostrare che l’incidente sia dipeso da eventi imprevisti o imprevedibili.

2. Gli oggetti sulla carreggiata

La presenza di corpi estranei in mezzo all’autostrada, qualora siano causa di incidenti, determina la responsabilità in capo all’ente gestore.

I corpi estranei non sono altro che diverse tipologie di oggetti che è possibile, e per scarsa manutenzione e per cause di forza maggiore, rinvenire sul manto autostradale.

Gli esempi sono numerosi: dai detriti, agli oggetti caduti da veicoli in movimento (come il carico o parte di esso perso da un Tir), dai componenti dei veicoli (come ruote o paraurti) ai rottami derivanti da precedenti incidenti. Senza dimenticare la possibilità di incappare in carcasse di animali o in animali che si muovono sulla carreggiata.

I suddetti esempi non fanno che rafforzare il concetto di responsabilità dell’ente gestore.

Sarà cioè possibile proporre una causa contro quest’ultimo al fine di ottenere un risarcimento danni. Salvo che la società di gestione non riesca a dimostrare che l’oggetto anomalo presente sulla strada sia dipeso da un evento impossibile da prevedere. E che, pur rispettando tutti i criteri di sicurezza e premura nel ripristino delle condizioni di normalità, non c’era stato il tempo materiale di evitare l’incidente.

Da questa situazione emerge una “differenza naturale” in merito agli eventuali corpi estranei: in caso di ostacolo prevedibile “si innesca” la responsabilità dell’ente che non ha rispettato i principi di sicurezza e solerzia (che potrebbero rientrare nell’ordinaria manutenzione). In caso di ostacolo imprevedibile sulla carreggiata, viceversa, l’anomalia dipende da un evento che non era possibile prevedere.

3. La responsabilità per danni cagionata da oggetti sulla carreggiata

L’ente gestore della rete autostradale ha l’onere di mantenere la strada in condizioni tali da garantire la massima sicurezza della percorribilità.

Questo sta a significare che dovrà intervenire prontamente in ogni circostanza in cui possa scaturire una situazione di grave pericolo, rimuovendola nel più breve tempo possibile.

La società che gestisce l’autostrada non sarà mai responsabile per eventuali danni cagionati a persone o a cose solo qualora riesca a dimostrare che:

- La situazione di pericolo e il successivo incidente sia dipeso da un caso fortuito. Ovvero dal verificarsi di un evento imprevisto ed imprevedibile. Ciò avviene nel caso di calamità naturale (ad esempio una frana o un’inondazione) oppure in caso di presenza di un oggetto pericoloso che non era possibile rimuovere pur utilizzando tutte le accortezze del caso.

In particolare “il caso fortuito sussiste nel momento in cui non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinchè l’ente gestore venga a conoscenza del pericolo e possa intervenire per eliminarlo”.

Ad esempio se sulla carreggiata è presente parte del carico perso da un mezzo pesante ed esso viene rimosso entro l’ora, tutti gli eventuali sinistri che si verificheranno prima della rimozione (effettuata in tempo ragionevole sulla base della natura del corpo estraneo e sulla base del tempo occorso per la sua individuazione) rientrano nel caso fortuito. Diversamente dal caso in cui l’ente, pur avendo individuato l’oggetto tempestivamente, non si attivi nel minor tempo possibile per rimuoverlo dalla carreggiata. In questo caso la responsabilità della società di gestione è evidente e alle “vittime” spetta il risarcimento danni.

- Di aver eseguito con la necessaria diligenza il controllo della strada e la conseguente e necessaria manutenzione.

In questo caso all’ente responsabile spetta un controllo visivo continuo  sulla qualità della manutenzione.

Nel caso di specie rientrano diverse attività: pulizia e raccolta rifiuti dalle pertinenze, potatura alberi e arbusti, mantenimento dell’efficienza idraulica, ripasso e ripristino della segnaletica, pavimentazione e qualsiasi altra miglioria necessaria per il miglioramento di tutte le aree monitorate.

La giurisprudenza ha chiarito alcune situazioni limite, in tal modo è possibile comprendere dove si esaurisce la “causa di forza maggiore” e principia la piena responsabilità dell’ente gestore.

Casi particolari furono quelli del pneumatico o di un copertone abbandonati sulla carreggiata autostradale. Al verificarsi di queste fattispecie, l’ente gestore fu infatti ritenuto responsabile dei danni cagionati da cose che aveva in custodia.

Siamo in presenza di richieste di risarcimento danni presentate nei confronti delle società di gestione da parte di soggetti che avevano subito l’impatto del proprio mezzo a causa della presenza del corpo estraneo sulla carreggiata.

Questo sta a significare che da parte dell’ente sussiste  sempre l’obbligo di vigilanza e controllo. Naturalmente questa attività dovrà essere continua proprio per evitare che un oggetto possa cagionare danni a terzi.

Tutto ciò si concretizza, dal punto di vista procedimentale, nell’inversione dell’onere della prova: sarà cioè compito dell’ente citato in giudizio provare che l’oggetto abbandonato ed il danno conseguente sia dovuto al caso fortuito. Danno inevitabile pur ponendo in essere la massima diligenza.

Diverso il caso in cui l’abbandono di oggetti pericolosi sulla carreggiata scaturisca dal comportamento volontario di terze persone. Qualora i tempi non consentano all’ente di conoscere ed eliminare tempestivamente il pericolo, sarà possibile agire nei confronti dell’intestatario del veicolo da cui provengono gli oggetti pericolosi. Si pensi ad un camionista che perde parte del carico e pur accorgendosi dell’incidente decida di non avvisare tempestivamente gli organi competenti e nel contempo tralasci qualsiasi azione per contenere il pericolo.

Va da sè che i casi di possibili contenziosi nei confronti degli enti di gestione sono numerosi. È logico dunque valutare il caso specifico per affrontare nel miglior modo possibile ogni situazione che si verifica.

Fonti normative

- Codice Civile: articoli 2043 e 2051

- Cassazione, sentenza n. 298 del 13/01/2003

- Cassazione, sentenza n. 7763 del 29/03/2007

- Cassazione, sentenza n. 15042 del 26/06/2008

- Cassazione, sentenza n. 15720 del 18/07/2011

- Cassazione, sentenza n. 783 del 15/01/2013

- Giudice di Pace di Santhià (VI), sentenza n. 16/2013

- Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza n. 1392 del 23/10/2014

- Cassazione, sentenza n. 10893 del 26/05/2016

Sei vittima di un sinistro avvenuto sulla rete autostradale? Sei al corrente che la società cui è affidata la gestione della autostrada è responsabile per i danni causati da oggetti sulla carreggiata? Sei al corrente che potresti ottenere dalla società concessionaria il risarcimento del danno subito?

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