Bollo auto non pagato: quando non è più dovuto all'Ente?

Come tutte le tasse e imposte in Italia, anche il bollo auto ha i suoi termini di prescrizione, tempo trascorso il quale tali importi non sono più dovuti anche se richiesti dagli Agenti per la Riscossione. Vediamo di seguito quando si prescrive la Tassa Automobilistica e come essere certi che gli importi non siano più dovuti.

bollo auto non pagato

Il bollo auto è un'odiosa tassa che ogni contribuente, proprietario di un autoveicolo, è costretto a pagare proprio in relazione al possesso di una vettura. È assolutamente obbligatorio pagare la tassa automobilistica e sarebbe bene non credere a chi sostiene il contrario raccontando la favoletta che l'Italia paga ogni anno all'Unione Europea una sanzione, in quanto questa tassa viene reputata illegale.

Anzi, per dirla tutta, se il bollo non viene pagato per 3 anni consecutivi, la Direzione Generale della Motorizzazione Civile può ritirare la targa e la carta di circolazione del veicolo che, per tornare nuovamente in strada, dovrà essere riscritto al PRA, non prima di aver pagato tutti gli anni di bollo arretrati e dopo aver risolto le annose questioni burocratiche causate dal mancato pagamento.

Tuttavia, succede molto spesso che la scadenza del bollo auto venga dimenticata e, in questo caso, sarà necessario, per rimettersi in regola, pagare delle sanzioni che saranno lievi nei casi di ritardi contenuti, e sempre maggiori col passare del tempo.

Proprio per questo è buona cosa fare molta attenzione alle scadenze e, soprattutto, conoscere tutte le possibilità che offre il Fisco per regolarizzare la propria posizione in caso di mancato pagamento e, addirittura, quando non è più dovuto il bollo: esiste, infatti, la possibilità di avvalersi della prescrizione di tale tassa.

1. Quando scade e come rinnovare il bollo auto

È obbligatorio pagare il bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente. Per fare un esempio, il bollo scaduto a AGOSTO 2018 doveva essere rinnovato entro il 30 SETTEMBRE 2018.

È possibile pagare la tassa attraverso gli uffici dell'ACI, le Poste Italiane, le tabaccherie del circuito Lottomatica, le ricevitorie SISAL, i siti web delle Regioni e anche tramite l'home banking per le banche che lo prevedono.

Come tutte le tasse in Italia, il mancato versamento entro i termini comporta una sanzione da calcolarsi (in realtà viene calcolata in automatico se lo si paga nelle tabaccherie, all'ACI, presso le ricevitorie SISAL e online) sulla base e con le stesse aliquote del ravvedimento operoso se il saldo avviene entro i 12 mesi successivi alla scadenza.

2. Cosa succede se si paga il bollo in ritardo

Come detto, pagare in ritardo il bollo auto comporta una sanzione e il pagamento degli interessi per i giorni di ritardo attraverso il ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la posizione autonomamente, e con costi inferiori, entro i 12 mesi successivi alla scadenza.

Le sanzioni variano in base ai giorni di ritardo secondo la seguente tabella:

  • Entro 14 giorni: sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
  • Dal 15° al 30° giorno: sanzione dell’1,5% dell’importo della tassa automobilistica;
  • Dal 31° al 90° giorno: sanzione delll’1,67% dell’importo della tassa automobilistica;
  • Dal 91° giorno a 1 anno: sanzione al 3,75% dell’importo della tassa automobilistica;
  • Oltre 1 anno: sanzione del 30% della tassa dovuta più gli interessi di mora da calcolare per ogni semestre di ritardo.

Gli interessi legali verranno calcolati in base alle seguenti percentuali:

  • Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 = 2,5%
  • Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 = 3%
  • Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 = 1%
  • Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 = 1,5%
  • Dal 01/01/2012 al 31/12/2013 = 2,5%
  • Dal 01/01/2014 al 31/12/2014 = 1%
  • Dal 01/01/2015 al 31/12/2015 = 0,5%
  • Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 = 0,2%
  • Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 = 0,1%
  • Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 = 0,3%
  • Dal 01/01/2019 = 0,8%

Dopo un anno di ritardo la sanzione passa al 30% dell'importo della tassa originaria da versare oltre gli interessi di mora che saranno i seguenti:

  • Fino al 30/06/2003 = 2,5%
  • Dal 01/07/2003 al 31/12/2009 = 1,375%
  • Dal 01/01/2010 = 1%

3. Bollo auto non pagato: quando non è più dovuto e interviene la prescrizione

Avvalendosi della prescrizione, in taluni casi, è possibile non pagare il bollo auto in quanto non più dovuto. In questo caso, anche di fronte ad una richiesta dell'Agente di Riscossione con successiva minaccia di pignoramento o fermo amministrativo del veicolo, è possibile ricorrere al giudice per evitare l'esborso.

È utile sottolineare in rosso che, l'Agenzia delle Entrate, è tenuta a inviare la cartella esattoriale in cui si richiede il pagamento del bollo insoluto, entro e non oltre i 3 anni dopo la scadenza, pena la prescrizione dell'atto per decadenza dei termini.

Attraverso la prescrizione, viene concesso al creditore un tempo limite entro il quale richiedere al debitore il pagamento delle somme non ancora incassate. Credito che però si estingue qualora sia trascorso tale lasso temporale senza che il titolare del diritto abbia esercitato, attraverso le sedi competenti, lo stesso.

Per la precisione, con particolare riferimento alla tassa automobilistica, la prescrizione cade il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere pagato il bollo. Ad esempio, sono ormai prescritti dal 31/12/2018 tutti i bolli non pagati, e mai richiesti dall'Agenzia delle Entrate, relativi al 2015.

Attenzione perché per tutti i cittadini residenti in Piemonte il termine di prescrizione della Tassa Automobilistica è di 5 anni (unico caso in Italia). 

È necessario, prima di dormire sonni tranquilli e considerare prescritto un bollo auto più vecchio di tre anni e non pagato, accertarsi di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o intimazione di pagamento dalla Regione o dall'Agenzia delle Entrate, infatti, qualora questo fosse accaduto, si sarebbero interrotti i termini di prescrizione e il conteggio dei tre anni sarebbe ripartito da capo.

Una volta accertato, comunque, che il bollo sia prescritto è necessario fare ricorso, entro 60 giorni seguendo questo iter burocratico:

  • Presentazione di una istanza di sospensione legale della riscossione in cui si richiede l'annullamento della cartella esattoriale prescritta. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha tempo 220 giorni per inoltrare una risposta al contribuente. In assenza di tale risposta si adotta il cosiddetto "silenzio assenso" e il debito viene annullato.
  • Se l'istanza di sospensione legale venisse rigettata bisognerà far ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente seguendo le indicazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni.

4. Condono bollo auto 2019 e annullamento delle cartelle

Un'ulteriore misura a favore dei contribuenti è stata emanata attraverso il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2019, ovvero la sanatoria automatica di tutte le pendenze col Fisco relative ai bolli auto non pagati, per cartelle fino a 1.000 euro, notificate tra il 2000 e il 2010.

Il condono spetta a tutti i contribuenti che hanno ricevuto cartelle notificate nel periodo sopra indicato, e la cancellazione del debito è automatica. Infatti, per aderire al condono il contribuente non dovrà presentare alcuna domanda: saranno infatti gli agenti della riscossione a procedere alla cancellazione d'ufficio di tali cartelle esattoriali entro la fine del 2018.

Il contribuente potrà verificare attraverso l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione l'effettiva cancellazione di tali pendenze controllando la propria situazione debitoria.

Come si calcola la prescrizione per il bollo auto

Come si è già avuto modo di anticipare nei paragrafi precedenti il diritto dell’amministrazione regionale di esigere il pagamento dei bolli auto non corrisposti dall’automobilista nei tempi previsti si prescrive per la quasi totalità delle regioni in tre anni, termine che è ritenuto congruo dalla legge come quello in cui al titolare del diritto di credito nel caso specifico possa attivarsi per il recupero della somma spettantigli.

Oltre detta scadenza il diritto di credito si considera estinto. L’unica eccezione in Italia è costituita dalla Regione Piemonte, per la quale il termine prescrizionale è fissato in cinque anni. Orbene, sembra opportuno sviscerare come si debba calcolare la prescrizione al fine di meglio comprendere se e quando la richiesta di pagamento del bollo auto dall’autorità competente sia dovuta ovvero quando ormai la pretesa suddetta non possa più ritenersi esigibile. A tal fine occorre evidenziare che il termine di tre anni (o cinque nel caso del Piemonte, anche se nel prosieguo si eviterà di ripetersi, dando per assodato che la disciplina eccezionale vigente in loco possa considerarsi nota) si calcola a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui era fissata la scadenza per il pagamento.

Pertanto, anche ipotizzando che la scadenza per il pagamento del bollo auto fosse fissata per il giorno 2 gennaio (ipotizziamo del corrente anno 2022), il termine prescrizionale decorrerà a partire solo dal giorno 1 gennaio 2023 e si perfezionerà alla fine del terzo anno e, quindi, al 31 dicembre 2025, dovendo aversi riguardo al fine del computo il periodo inteso come anno solare e non anche come lasso temporale della durata di 365 decorrenti dalla data della scadenza fissata per l’obbligazione di pagamento. Senonché è opportuno, in riferimento a quanto sin qui premesso e considerato, effettuare qualche ulteriore precisazione, dal momento che potrebbe ingenerarsi nel lettore qualche dubbio.

Quella poco sopra rammentata è la disciplina applicabile, in linea generale, laddove non sia pervenuto alcun atto (ossia una formale richiesta di pagamento) dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate). In caso contrario, il termine si interrompe ed inizia a decorrere ex novo, sempre che nelle more non l’ente non abbia avviato l’iter per il recupero, giudiziale o stragiudiziale, del credito. Oltre a ciò, è indispensabile, ai fini del calcolo della data in cui si perfeziona la prescrizione del bollo auto, che si calcoli la data iniziale in maniera corretta, dovendo aversi riguardo non alla data in cui l’automobilista riceva la cartella di pagamento, bensì alla data in cui l’ente di riscossione (Agenzia delle Entrate) effettui la consegna all’ufficio postale.

In tal caso, farà fede il timbro postale apposto dall’incaricato alla ricezione dell’atto presso l’ente Poste Italiane. Accertato, comunque, a seguito del sollecito di pagamento o della ricezione della cartella esattoriale, nelle modalità di cui sopra detto che il bollo auto è prescritto, è posto a carico dell’automobilista che voglia far valere la prescrizione di attivarsi. Egli, infatti, lungi dal poter rimanere inerte, deve fare ricorso entro 60 giorni secondo le modalità prescritte dalla legge e, quindi, presentando un’istanza di sospensione legale della riscossione direttamente all’ente di riscossione stesso ovvero presentando per via giudiziaria ricorso alla Commissione Tributaria provinciale competente, che ha 90 giorni di tempo per fornire una risposta.

Per concludere si evidenzia che l’istanza di sospensione della cartella non ha effetto sospensivo dei termini per la richiesta del ricorso giudiziale. Conseguentemente, sembra preferibile, per chi intenda far valere la prescrizione, attivare entrambe le procedure e non soltanto una di esse.

Fonti normative

Art. 5 del D.l. 953/82 (prescrizione tassa automobilistica)

Sentenza n. 3658/2007 (Corte di Cassazione)

Sentenza n. 44/2007 (CTP Taranto)

Sentenza n. 137/2005 (CTR Lazio)

Ordinanza n. 20425/2017 (Prescrizione bollo auto triennale anche con iscrizione a ruolo)

Decreto 119/2018 (Legge di Bilancio 2019)

Omar Cecchelani, Pagaremenotasse