Diritto di accesso agli atti. La disciplina e la procedura

Molto spesso il soggetto privato può avere interesse a visionare, conoscere, estrarre copia o acquisire documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Le ragioni di tale interesse possono essere varie, originando il più delle volte da situazioni soggettive cui il privato intende apprestare tutela. Altre volte possono discendere da una generica rilevanza di tali documenti per la collettività. In entrambi i casi sussiste il nostro diritto di accesso, essenziale istituto tramite il quale si esplica il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

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1. Accesso civico semplice e generalizzato

L’accesso civico semplice ha ad oggetto atti, provvedimenti o documenti aventi una spiccata rilevanza collettiva – non quindi meramente collegati ad un singolo interesse privato – per i quali normalmente sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il D.lgs. n. 33/2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le p.a. abbiano omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente, mediante semplice richiesta indirizzata agli uffici della p.a. che detiene i documenti richiesti (nello specifico, all’URP o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, soggetto questo individuato presso ogni amministrazione).

L’accesso civico generalizzato (o “FOIA – Freedom Of Information Act”), introdotto solo nel 2016, consente a chiunque di richiedere – alle medesime condizioni previste per l’accesso civico semplice – atti, documenti o informazioni detenute dalla p.a., in relazione ai quali non sussiste obbligo di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (si pensi all’accesso richiesto per un bilancio comunale).

2. Accesso agli atti amministrativi

Laddove la richiesta di accesso sia direttamente correlata ad un interesse personale del soggetto richiedente si parla invece di accesso agli atti amministrativi, e la disciplina normativa applicabile sarà quella di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90).

L’interesse che qualifica il diritto di accedere ad atti detenuti dalle p.a. deve risultare diretto, concreto ed attuale, ossia riconducibile ad una situazione soggettiva del privato giuridicamente collegata al documento cui si richiede di accedere.

L’accesso si richiede tramite un’istanza, da indirizzare alla p.a. che detiene il documento, che non presenta particolari vincoli formali se non quello di indicare l’atto o il documento di cui si richiede l’ostensione, e l’indicazione della situazione giuridica soggettiva di interesse connessa a tale documento (es. la necessità di esibire tale documento in giudizio, la volontà di impugnare un provvedimento amministrativo connesso etc.).

Oggetto dell’accesso sono i documenti, in qualsiasi forma detenuti dalla p.a., o atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

3. Limiti al diritto di accesso

Il generale principio del bilanciamento degli interessi, che di volta in volta emergono e si diversificano nell’ambito di un procedimento amministrativo, impone che il diritto di accesso agli atti amministrativi incontri un limite laddove l’eventuale esibizione del documento richiesto possa arrecare pregiudizio ad altre sfere di interesse pubblico o privato.

La legge determina una serie di ipotesi in cui il diritto di accesso è escluso: documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, attività amministrativa diretta alla formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi.

Altre ipotesi di esclusione, ove previste con regolamento governativo, possono inerire situazioni di sicurezza nazionale, processi di formazione a attuazione della politica monetaria, tutela dell’ordine pubblico, vita privata e riservatezza di persone fisiche e giuridiche, contrattazione collettiva nazionale in materia di lavoro.

In ogni caso, la legge specifica che deve sempre essere garantito l’accesso a quei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente. In tal senso la legge accorda preminente rilevanza all’interesse processuale che un determinato documento può possedere.

4. Termini di conclusione del procedimento e tutela giurisdizionale

Può ben succedere che l’amministrazione richiesta di esibire atti o documenti neghi l’accesso, o che resti inerte di fronte all’istanza del privato. Il termine previsto dalla legge affinché la p.a. si attivi, consentendo al privato di accedere ai documenti richiesti, è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza. Decorso infruttuosamente tale termine, l’interessato ha a disposizione due rimedi perché gli venga riconosciuto il diritto di accesso vantato: 1) la presentazione, entro 30 giorni dal diniego o dalla formazione del silenzio, di un ricorso al TAR, con avvio di un connesso procedimento giurisdizionale semplificato e decisamente breve in quanto a tempistiche; 2) la presentazione di una richiesta di riesame della determinazione di diniego (o del silenzio-rigetto) al Difensore civico (per gli atti delle amministrazioni locali) o alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (per gli atti delle amm.ni statali centrali e periferiche), ad esito delle cui determinazioni potrà comunque essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR ove permanga l’insoddisfazione della pretesa dell’interessato.

Federico Canonici

Fonti normative

D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

  1. n. 241 del 7 agosto 1990;

Circolare Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017.

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